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N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1978, n. 31

G.U.R.S. 5 agosto 1978, n. 34

Modifica della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, riguardante la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, modificata dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 44, è sostituito con il seguente:

"La chiusura infrasettimanale di mezza giornata unica per tutti i negozi dello stesso settore merceologico, per ogni provincia, è determinata, in relazione ad usi e consuetudini locali, con decreti dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 2

Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 1, la chiusura infrasettimanale dei negozi rimane quella fissata con il pertinente decreto assessoriale n. 60 del 25 febbraio 1976.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 agosto 1978.

MATTARELLA