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N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. 19

G.U.R.S. 29 luglio 1978, n. 32

Istituzione dell'orario unico di vendita degli esercizi commerciali del settore alimentare nel periodo estivo (1 luglio - 31 agosto).

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 1

Nell'ambito del disposto di cui all'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, e successiva legge regionale 22 luglio 1972, n. 44, è istituito l'orario unico di vendita estivo nei negozi al dettaglio del settore alimentare elencati al punto b dell'art. 1 del decreto assessoriale18 maggio 1972, n. 270, compresi le rivendite di gas liquido ed i venditori ambulanti.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 2

L'orario unico estivo, di cui al precedente articolo, è determinato dai comuni nell'arco di tempo tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno ed è così regolamentato:

- apertura: ore 8;

- chiusura: ore 15;

- sabato e vigilia di festività sarà osservato l'orario normale di vendita anche nelle ore pomeridiane.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 3

Nel corso del predetto orario unico estivo, l'orario di apertura e chiusura della giornata infrasettimanale di chiusura pomeridiana del settore alimentare sarà uniformato a quello previsto dall'art. 2 della presente legge.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 4

L'orario unico di vendita del settore alimentare per il periodo estivo è applicato in tutti i comuni siciliani ad esclusione delle località ad economia turistica elencate nel decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio 28 giugno 1972, n. 462, e successive modifiche.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 5

Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 luglio 1978.

MATTARELLA