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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 254

G.U.R.S. 5 gennaio 1980, n. 1

Provvedimenti in favore del personale dell'Amministrazione regionale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 76/1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attesa dell'approvazione delle nuove norme sull'organizzazione e l'azione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale della Regione Siciliana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, in via provvisoria e fatti salvi i successivi conguagli, al pagamento, in favore del personale in servizio alla data del 1° gennaio 1979 o successiva, dei seguenti acconti mensili lordi sui miglioramenti, con decorrenza dalle predette rispettive date:


- agenti tecnici, commessi, operai, salariati e
  guardie forestali                                          lire    40.000
- archivisti-dattilografi e sottufficiali forestali          lire    60.000
- assistenti ed equiparati                                   lire    75.000
- dirigenti amministrativi e tecnici                         lire    95.000
- direttori regionali e qualifiche equiparate                lire   170.000

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a provvedere, con decorrenza dal 1° gennaio 1979 o dalla data successiva di collocamento a riposo, al pagamento, in via provvisoria e fatti salvi comunque i successivi conguagli, in favore dei titolari di pensioni e di assegni vitalizi, degli acconti mensili sui miglioramenti previsti nel precedente comma per il personale in servizio di corrispondente qualifica, secondo la percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento.

Art. 2

(abrogato dall'art. 13 della L.R. 76/82)

Art. 3

Fino al relativo passaggio dallo Stato alla Regione ed al successivo inquadramento nei ruoli regionali, al personale dello Stato in posizione di comando presso uffici statali trasferiti alla Regione con norme di attuazione dello Statuto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, a decorrere dal 1° luglio 1979, acconti mensili sui futuri miglioramenti economici in misura pari all'ottanta per cento di quelli stabiliti nell'art. 1 per il personale dell'Amministrazione regionale con qualifica corrispondente.

Il trattamento economico definitivo del personale di cui al precedente comma, all'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali, non potrà in ogni caso superare quello spettante al personale regionale con analoga anzianità di servizio nella corrispondente qualifica.

Art. 4

Gli acconti di cui agli articoli precedenti sono corrisposti per tredici mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio o salario e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione delle competenze fondamentali.

Alla corresponsione degli acconti di cui agli articoli precedenti si provvede con le modalità di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 5

Agli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge, valutati in lire 7.000 milioni, si provvede a carico dei competenti capitoli per stipendi ed altri assegni fissi del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Gli stanziamenti utilizzati a norma della presente legge saranno reintegrati, mediante prelevamento dal fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, con l'approvazione delle norme sull'organizzazione e l'azione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale della Regione Siciliana.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 1979.

MATTARELLA