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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1979, n. 246

G.U.R.S. 22 dicembre 1979, n. 55

Provvedimenti in favore dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Salvo quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani (L.R. 36/60) è incrementato della somma di lire 5.514 milioni per la realizzazione del programma annuale di attuazione per l'anno 1979 del piano di investimenti dell'Azienda per il quadriennio 1976-1979 di cui all'art. 11 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle società del gruppo IMAC S.p.a., SCAM S.p.a., Kerazasi S.p.a., INSICEM S.p.a. e dirette al conseguimento di una diversificazione produttiva nel settore della prefabbricazione civile (IMAC S.p.a.), ad una più efficiente integrazione nel settore ceramico regionale (Kerazasi S.p.a.) e ad una più rilevante presenza nel settore cementiero (INSICEM S.p.a.).

L'Az.A.Si. è autorizzata a costituire un'apposita società per la gestione e l'utilizzazione del personale che non possa essere inserito nel normale ciclo produttivo delle società del gruppo. A tal fine l'Azienda potrà utilizzare l'incremento del patrimonio di cui al comma precedente secondo le previsioni contenute nel programma di attuazione per l'anno 1979 per costi di attesa e di addestramento.

Art. 2

La utilizzazione delle somme occorrenti per la realizzazione del programma di cui al precedente articolo, nonchè le assegnazioni disposte in favore delle singole società del gruppo sono disposte con deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda soggette ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, previo parere della Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale.

Art. 3

Per la copertura dei nuovi posti di lavoro che si creeranno nelle società collegate del gruppo con l'attuazione degli investimenti previsti nel programma del 1979, l'Az.A.Si. è tenuta ad utilizzare il personale in esubero che sarà trasferito alla costituenda società di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 4

All'onere di lire 5.514 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando, in deroga alle disposizioni dell'art. 9 secondo comma della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978 parificato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1979, relativo alla quota dei fondi ordinari della Regione.

Art. 5

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, il cap. 65108 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 5.514 milioni ed è corrispondentemente ridotta, dello stesso importo, la quota disponibile dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, relativo alla quota dei fondi ordinari della Regione.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 dicembre 1979.

MATTARELLA