
DECRETO LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629
G.U.R.I. 18 dicembre 1979, n. 343
Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 25 marzo 1982, n. 94 e annotato al 5 aprile 1985)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
(sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1980.
Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, adottati ai sensi della normativa precedente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, divenuti esecutivi dal 1º luglio 1975 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora eseguiti, è fissato nei seguenti termini:
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1º luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1º luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1º luglio 1977 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 31 ottobre 1981.
(soppresso dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
[L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locali ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1º luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non può avvenire prima del 1º luglio 1980.
La data di esecuzione è fissata nei seguenti termini:
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1º luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1º luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1º luglio 1977 al 29 luglio 1978, entro il 31 ottobre 1981]
(modificato dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 1 non si applicano:
1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;
3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;
4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servizio dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;
5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253;
6) per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978, calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e riferito alla somma dei redditi fruiti dai soggetti stessi e dalle persone con essi abitualmente conviventi, sia superiore complessivamente a lire otto milioni.
Per i provvedimenti previsti al n. 1) del precedente primo comma, se la morosità è sanata entro il 31 gennaio 1980, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è fissata non prima del 1º dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione. Avverso tale provvedimento il locatore può proporre opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.
(modificato dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, su proposta dei sindaci dei comuni interessati, al pagamento di una somma non superiore a L. 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore ed il cui reddito, calcolato con le modalità previste dai primi due commi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'anno 1978 e riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente a L. 4.500.000.
La richiesta, corredata da copia del provvedimento di rilascio e da dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il reddito complessivo conseguito nell'anno 1978, deve essere proposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al sindaco competente che, accertata la ricorrenza delle condizioni previste nel comma precedente nonchè il pagamento, anche contestuale, dell'eventuale somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere, direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario, il contributo concesso.
(modificato e integrato dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
1. Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa audizione delle parti se ritenuta necessaria, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.
2. Il conduttore deve allegare all'istanza, come sopra notificata, copia del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno.
3. Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore e al conduttore nel termine di venti giorni dalla pronuncia e almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.
3-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, e nei comuni con essi confinanti, la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio, fondati sulle cause indicate nel primo comma dell'art. 3, è fissata, su richiesta del locatore, con decreto del pretore, il quale deve distribuire le esecuzioni tra il 1º luglio ed il 30 settembre 1980, tenendo conto della data originariamente stabilita e del numero delle richieste. Se la richiesta è presentata dopo il 30 settembre 1980, la data è fissata dopo il ventesimo e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla richiesta stessa.
L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.
Chi non adempie le obbligazioni previste nell'art. 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso. Il pretore, su ricorso del locatore, previa comparizione delle parti, accertata la decadenza del beneficio, fissa per l'esecuzione una nuova data compresa nei trenta giorni successivi.
(modificato e integrato dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25 e modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 29 luglio 1980, n. 385)
Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di alloggi liberi già costruiti o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 settembre 1980 (1), la somma complessiva di lire 400 miliardi, in essa compresi gli importi già distribuiti ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.
La regione può destinare ai comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficoltà nel settore locativo, per l'acquisto di abitazioni, una aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
I comuni di cui al primo e secondo comma del presente articolo provvedono prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al comune, lo stesso comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel terzo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 con il limite massimo di 120 metri quadrati per unità abitativa, ovvero può provvedere mediante acquisizione e risanamento di immobili degradati, qualora i lavori necessari possano essere ultimati entro il 31 dicembre 1980 (2).
E' escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o che non siano stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico.
Entro il 31 gennaio 1980 (3) i proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione, devono presentare al sindaco offerta di vendita irrevocabile per un periodo di centoventi giorni dalla presentazione, contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, dei seguenti elementi:
a) prezzo;
b) ubicazione e caratteristica dell'alloggio con allegata una planimetria aggiornata;
c) ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con indicazione di tutti i coefficienti applicabili. Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge citata, il proprietario indica la categoria catastale in base ai criteri specificati nello stesso comma.
Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non può superare il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento.
I comuni, entro il termine di validità dell'offerta di cui al quinto comma, provvedono con deliberazione del consiglio comunale, su motivata relazione dei propri organi tecnici, che fa stato, per quanto riguarda la congruità, anche in sede di controllo.
Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, gli stessi possono destinare i fondi disponibili alla costruzione di nuovi alloggi o al risanamento di alloggi degradati con i criteri di cui al nono e decimo comma dell'articolo 8 della presente legge.
L'assegnazione degli alloggi acquisiti ai sensi del presente articolo è effettuata in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, nonchè, in subordine, dei soggetti occupanti alloggi di servizio di proprietà dell'amministrazione o di aziende autonome dello Stato, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento amministrativo di rilascio, sempre che:
1) il provvedimento di rilascio non sia stato ancora eseguito, ovvero sia stato eseguito dopo il 1º gennaio 1979, qualora gli interessati si trovino ancora in ricoveri provvisori a carico di enti pubblici;
2) gli interessati non dispongano, nel comune o in comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;
3) gli interessati abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non superiore a lire 8 milioni, calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1979, n. 457;
4) gli interessati non abbiano già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
La domanda di assegnazione in locazione, indirizzata al sindaco a cura degli interessati, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e deve essere corredata da:
a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito per l'anno 1978 del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, il numero di codice fiscale di ciascuno nonchè il sussistere delle condizioni di cui ai punti 1) e 3) del comma precedente;
b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.
Per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, il canone di locazione è determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Il comune, nell'assegnare in locazione gli alloggi, darà la precedenza ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio motivati con la necessità del locatore di destinare l'alloggio ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.
Il comune, stipulato il contratto di locazione, può cedere gratuitamente la proprietà dell'immobile all'Istituto autonomo case popolari competente per territorio. I relativi contratti di cessione usufruiscono del beneficio dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dai diritti catastali; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Per la contabilizzazione, destinazione ed utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canone per gli alloggi come sopra locati si applica l'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge 29 luglio 1980, n. 385, il termine annotato è stato prorogato al 30 settembre 1981.
Per effetto dell'art. 6, comma 2, della legge 29 luglio 1980, n. 385, il termine annotato è stato prorogato al 31 dicembre 1981.
Per effetto dell'art. 6, comma 3, della legge 29 luglio 1980, n. 385, il termine annotato è stato prorogato al 30 novembre 1980.
(modificato e integrato dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.
I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.
I mutui stessi sono destinati a finanziare, anche mediante l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati, la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè l'acquisizione delle aree e le relative opere di urbanizzazione.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi. Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.
I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze, con comminatoria delle indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al precedente quarto comma.
I tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.
La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione dell'effettiva disponibilità dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.
Se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non è stata già acquisita dal comune, ovvero, pur essendo nella sua disponibilità, ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria, ovvero non è inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
Con deliberazione del CIPE, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per la erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per la individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè la tipologia delle costruzioni.
Nell'individuazione dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
(modificato e integrato dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
1. Al fine di promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni.
2. I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza nè in quello in cui prestano la propria attività lavorativa e nel quale ha luogo la costruzione o si trova l'alloggio da acquistare.
3. I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto dell'abitazione occupata dallo stesso beneficiario in base a regolare contratto di locazione, ovvero per l'acquisto o la costruzione di altra abitazione, non occupata, nella quale il beneficiario trasferisca la propria residenza.
3-bis. La cessione o la locazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data dell'acquisto o della costruzione dell'alloggio medesimo comporta la decadenza dal beneficio del contributo statale sugli interessi.
4. Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano già beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati ad edilizia convenzionata e agevolata.
5. I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso ovvero siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.
6. Gli alloggi da acquistare o da costruire possono essere ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque realizzati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi già costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
7. Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
8. Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie il mutuo può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
9. L'importo unitario massimo dei mutui è quello previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
10. Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui, dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle dell'art. 13 del presente decreto.
11. Alle regioni competono l'accertamento dei requisiti dei beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica del rispetto delle priorità indicate dal Comitato per la edilizia residenziale.
12. La ripartizione dei fondi fra le regioni è effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo è disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.
13. Per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
14. Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi.
(modificato dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Qualora i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè ai sensi del precedente art. 9, non coprano il cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ovvero del prezzo di acquisto dell'alloggio, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio possono concedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, mutui integrativi. [in modo da consentire la copertura della spesa sostenuta] (parole soppresse) (1).
I mutui integrativi di cui al comma precedente usufruiscono della garanzia dello Stato, al pari del mutuo agevolato, alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con decorrenza dalla data di notifica del contratto di mutuo al Ministero del tesoro.
Il limite dell'importo dei mutui di credito fondiario di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, è elevato al 75 per cento del valore cauzionale dell'immobile, quando il mutuo sia finalizzato all'acquisto della prima abitazione nel comune di residenza.
Parole soppresse dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25.
Alle regioni che non provvedono alla formulazione del programma regionale ed alle relative localizzazioni, ai sensi dell'art. 9, n. 5), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel termine ivi stabilito, il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, assegna per l'adempimento un termine ulteriore non superiore a trenta giorni.
Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il Comitato per l'edilizia residenziale, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza di tale termine, provvede alla localizzazione degli interventi ed alla relativa ripartizione dei fondi nell'ambito della stessa regione in conformità al relativo piano di assetto territoriale, ove risulti adottato.
Il secondo comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:
"Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie".
(sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
La revisione della misura dei tassi e dell'ammontare massimo dei mutui, prevista dall'art. 3, lettera o), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della stessa legge possono anche avere periodicità annuale.
In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ammontare massimo del mutuo agevolato è fissato per le nuove costruzioni in lire 30 milioni e, per gli interventi di recupero, in lire 20 milioni; i limiti di reddito di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e relativi tassi d'interesse sono rispettivamente determinati in:
a) lire 7,2 milioni con mutui al tasso:
1) del 3 per cento per gli enti pubblici e le cooperative a proprietà indivisa;
2) del 4,5 per cento per la proprietà individuale;
b) lire 9,6 milioni con mutui al tasso del 6,5 per cento;
c) lire 12 milioni con mutui al tasso del 9 per cento.
(introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Nell'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole: "è fissato in L. 4.500.000" sono sostituite dalle parole: "è fissato in L. 5.500.000".
(introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Le regioni che non abbiano provveduto all'emanazione della normativa di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, debbono comunque attenersi, per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata, ai criteri in detto articolo indicati.
(introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Nel quarto e nel quinto comma dell'art. 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole: "entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattordici mesi".
(sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
I contributi corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e non utilizzati nel periodo di preammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora non conguagliati in favore dei beneficiari, sono temporaneamente depositati presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, che provvede a riaccreditarli agli enti predetti, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dei lavori pubblici, a partire dalla prima semestralità di ammortamento successiva all'ultima rata di contributo statale.
(sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per quanto riguarda l'iscrizione e gli effetti dell'ipoteca a garanzia di mutui fondiari ed edilizi, si applicano anche al sistema dei libri fondiari regolati dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
Su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, viene eseguita nel libro fondiario l'annotazione dell'avvenuto pagamento della somma mutuata e dell'eventuale variazione nella misura dell'interesse convenuto in relazione all'andamento del mercato finanziario, con l'effetto di far collocare, nello stesso grado dell'ipoteca già iscritta, l'interesse nella misura risultante dall'annotazione.
Per i mutui di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il credito dell'istituto mutuante è garantito dall'ipoteca iscritta nel libro fondiario fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per capitale, anche se rivalutato, per interessi, spese ed accessori, purchè nella relativa iscrizione, senza altre successive formalità, venga indicato che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di diritto a copertura di quanto previsto dal contratto di mutuo.
Relativamente ai mutui previsti da leggi regionali e provinciali, indicizzati con rate costanti, o variabili, la iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario garantisce il credito dell'istituto mutuante fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per capitale, interessi ed altri oneri comunque soggetti a clausola di indicizzazione o di rivalutazione, purchè nella relativa iscrizione venga indicato che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentata di diritto a copertura di quanto previsto dal contratto di mutuo.
(introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Il secondo comma dell'art. 24 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:
"Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalità di determinazione del reddito previste dall'art. 21 con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso è applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario".
Dopo il primo comma dell'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente:
"Tra le agevolazioni creditizie indicate dal precedente comma è compresa quella del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'art. 36, secondo comma".
All'art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:
"La garanzia di cui al comma precedente è estesa anche ai mutui afferenti la parte di immobile eventualmente destinata ad uso diverso da quello di abitazione realizzata sulle aree sopra indicate".
All'art. 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'art. 27".
L'art. 32 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:
"Art. 32 - Quote massime e minime. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al n. 5) del primo comma dello stesso articolo e per i beni immobili, di cui al numero 7), stesso comma, da destinarsi ad uso abitativo, viene altresì stabilita una quota minima".
Il secondo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:
"La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti".
(integrato e modificato dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94)
La commissione assegnazione alloggi prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla necessità del locatore o sulla finita locazione, e questi siano stati comunicati, a cura dell'interessato, non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'art. 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Nei comuni, con popolazione superiore a 350.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 40 cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 350.000 abitanti, ai soggetti di cui al comma precedente è riservata una quota non superiore al 20 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.
Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano fino al 31 ottobre 1981. (1)
Per effetto dell'art. 4-bis del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, nel testo introdotto dalla legge di conversione 5 aprile 1985, n. 118, il termine di cui al comma annotato è stato prorogato al 31 dicembre 1986.
(modificato dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Ai fini dell'applicazione degli ultimi due commi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario deve essere superiore del 25 per cento al limite di reddito fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica dall'art. 22, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Su richiesta dell'assegnatario, al quale sia stato applicato il regime dell'equo canone, ai sensi del comma precedente, corredata da apposita dichiarazione dalla quale risulti una riduzione del reddito, per l'anno precedente, del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno, il competente Istituto autonomo per le case popolari dispone la riduzione del canone di locazione sulla base delle norme, vigenti alla data della richiesta, per l'applicazione del canone sociale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
All'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è soppressa la lettera a) del secondo comma.
Gli enti e le società indicate nel primo comma dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, devono, altresì, comunicare al prefetto competente per territorio l'elenco, con la relativa ubicazione, delle unità immobiliari che sono o si rendano disponibili nel comune capoluogo e, distintamente, negli altri comuni della provincia nonchè l'elenco compilato nominativamente, delle richieste di locazione di tali unità riferite alle singole provincie. Contestualmente devono essere comunicati gli elenchi nominativi delle persone cui sono stati locati, nel corso del mese, gli immobili disponibili.
Gli adempimenti suddetti devono essere compiuti entro i primi dieci giorni di ogni mese con riferimento al mese precedente; entro il 10 gennaio 1980 devono essere, altresì, comunicati tutti i dati relativi agli adempimenti compiuti dalla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1979, n. 93.
All'onere di lire 400 miliardi di cui all'art. 7 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 7792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo all'apporto dello Stato per l'edilizia sovvenzionata previsto dall'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Al fine di reintegrare l'ammontare del predetto apporto dello Stato viene aumentato di lire 400 miliardi l'importo di lire 700 miliardi stabilito, per l'anno 1981, dal richiamato art. 35.
La Cassa depositi e prestiti, in conto dei fondi messi a disposizione di ogni singolo comune dal Ministero dei lavori pubblici, provvede all'erogazione dei fondi stessi sulla base della domanda del comune corredata dalla copia del contratto di acquisto.
Il riscontro della Corte dei conti viene effettuato in via successiva.
Qualora si manifesti la necessità di erogazioni, nel corso dell'anno 1980, per far fronte sia agli oneri connessi all'attuazione dell'art. 7 sia agli interventi programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'impiego dell'apporto di lire 400 miliardi sopra indicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Conseguentemente alle modifiche predette, la ripartizione degli stanziamenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevista dalla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, viene così determinata:
Ministero del tesoro anno 1980: lire 160.000 milioni; anno 1981: lire 1.160.000 milioni.
(modificato dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Per la concessione dei contributi di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1º novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1º giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, alle iniziative che, alla data del 31 dicembre 1977, siano state oggetto di formale promessa di finanziamento ovvero siano state ammesse all'istruttoria dagli istituti di credito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche e integrazioni, e per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sul capitolo 8226 un limite di impegno di lire 1.500 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8236 un limite di impegno di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8237 un limite di impegno di lire 5.000 milioni e di lire 5.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981 e sul capitolo 8247 un limite di impegno di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.
I fondi di cui al comma precedente non impegnati entro il termine del 1° gennaio 1981, qualora non siano iniziati i lavori entro tale data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 1981, beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. Tali fondi dovranno essere impegnati entro il termine del 30 giugno 1981.
Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 16, della legge 27 maggio 1975, n. 166, in favore di iniziative ammesse ad istuttoria anteriormente al 31 dicembre 1977, si prescinde dal nulla osta previsto dal primo comma dell'art. 12 della stessa legge.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base di provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per le finalità ivi previste.
Ai fini della concessione dei mutui agevolati integrativi previsti dal suddetto articolo, si intendono comprese tra i programmi edilizi in corso le iniziative che, alla data di entrata in vigore della legge citata, risultavano già individuate dagli organi competenti ai fini della concessione del contributo principale, anche se i relativi lavori non erano ancora iniziati.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sui contributi concessi in base al [terzo comma del] (parole soppresse) (1) precedente art. 25 possono essere altresì attribuiti i contributi agevolati integrativi previsti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Parole soppresse dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25.
(introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
Nell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono soppresse le parole: "per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge"
All'onere previsto dall'art. 4, valutato in lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 1291 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.
All'onere derivante dagli stanziamenti previsti negli articoli 9, 24, 25 e 26, determinato in lire 94 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. [all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento: costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine] (parole soppresse) (1).
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Parole soppresse dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25.
(soppresso dall'art. 1 della legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25)
[Restano salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505.]
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - MORLINO -
NICOLAZZI - ANDREATTA -
PANDOLFI - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 15