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N.d.R. La L.R. 16/77 è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979, n. 238

G.U.R.S. 1 dicembre 1979, n. 52

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, recante: "Istituzione del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze".

N.d.R. La L.R. 16/77 è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La L.R. 16/77 è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

- la lett. l del secondo comma è sostituita con le seguenti:

"l) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

m) un ufficiale della Guardia di finanza;

n) un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o un funzionario di pubblica sicurezza;

o) il direttore regionale della pubblica istruzione;

p) due dirigenti in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità, di cui uno con funzioni di segretario";

- dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"I componenti di cui alle lettere l, m ed n del secondo comma, devono essere prescelti fra gli addetti alla repressione dei reati di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685";

- il quarto comma è sostituito con il seguente:

"Fanno altresì parte del Comitato:

a) un funzionario del Ministero della sanità;

b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, con sede nella Regione;

c) un'ispettrice di polizia;

d) i presidenti dei tribunali per minorenni aventi giurisdizione nella Regione;

e) i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685".

N.d.R. La L.R. 16/77 è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, è sostituito con il seguente:

"Il Comitato regionale viene convocato in una prima e in una seconda seduta, che possono essere fissate anche nello stesso giorno.

In prima convocazione il Comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei suoi membri.

In entrambi i casi le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti".

N.d.R. La L.R. 16/77 è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 1979.

MATTARELLA