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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84.

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. 16

G.U.R.S. 23 marzo 1977, n. 12

Istituzione del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze in attuazione dell'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 238/1979)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84.

Art. 1

(modificato e integrato dall'art. 1 della L.R. 238/79)

E' istituito presso l'Assessorato regionale della sanità il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze previsto dall'art. 90 e seguenti della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Detto Comitato è presieduto dall'Assessore regionale per la sanità ed è composto da:

a) un medico internista;

b) un medico psichiatra;

c) uno psicologo;

d) un farmacologo;

e) un sociologo;

f) due educatori;

g) due assistenti sociali;

h) un esperto di statistica sanitaria;

i) un magistrato;

l) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

m) un ufficiale della Guardia di finanza;

n) un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o un funzionario di pubblica sicurezza;

o) il direttore regionale della pubblica istruzione;

p) due dirigenti in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità, di cui uno con funzioni di segretario.

I componenti di cui alle lettere l, m ed n del secondo comma, devono essere prescelti fra gli addetti alla repressione dei reati di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

I componenti del Comitato devono essere scelti preferibilmente tra persone aventi specifica competenza di studio e di lavoro nella materia delle tossicodipendenze e dei fenomeni di emarginazione giovanile, e sono nominati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la sanità sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.

Fanno altresì parte del Comitato:

a) un funzionario del Ministero della sanità;

b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, con sede nella Regione;

c) un'ispettrice di polizia;

d) i presidenti dei tribunali per minorenni aventi giurisdizione nella Regione;

e) i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

I componenti di cui al precedente comma sono designati dagli organi interessati.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato nella prima riunione elegge il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Comitato si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al presente articolo.

Ai componenti del Comitato è corrisposta, in quanto dovuta, l'indennità di missione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84.

Art. 2

Il Comitato regionale è organo tecnico-consultivo della Regione ed in particolare deve essere sentito:

1) sui piani di intervento predisposti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, ai sensi dell'art. 92 della legge n. 685 del 1975;

2) sulla facoltà di avvalersi di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 94 della stessa legge n. 685;

3) sulle proposte di designazione degli esperti componenti le sezioni specializzate previste dall'art. 101 della stessa legge n. 685.

Il parere del Comitato può essere altresì richiesto ogni qualvolta l'Assessore regionale per la sanità lo ritenga opportuno.

Il Comitato può formulare anche d'ufficio pareri e proposte nella materia di sua competenza; elabora programmi di educazione sanitaria da attuarsi nell'ambito della scuola, d'intesa con il Comitato previsto dall'art. 85 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; può compiere indagini conoscitive con la partecipazione delle organizzazioni sociali, culturali, operatori socio-sanitari ed esperti; può richiedere informazioni per le materie di competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale; può compiere ispezioni su richiesta dell'Assessore regionale per la sanità; svolge i compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi ed enti abilitati alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; provvede altresì alla raccolta di dati statistici.

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Art. 3

(modificato e integrato dall'art. 2 della L.R. 238/79)

Il Comitato è convocato dall'Assessore regionale per la sanità o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato regionale viene convocato in una prima e in una seconda seduta, che possono essere fissate anche nello stesso giorno.

In prima convocazione il Comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei suoi membri.

In entrambi i casi le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

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Art. 4

Il regolamento interno del Comitato è approvato con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, su deliberazione dello stesso Comitato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 5

I compiti che l'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, attribuisce al Consiglio regionale sono affidati, nella Regione Siciliana, alla Giunta regionale.

Per quanto previsto nel comma precedente l'Assessore regionale per la sanità riferisce preventivamente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

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Art. 6

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, con proprio decreto, istituisce, in via provvisoria, i centri previsti dall'art. 107, comma secondo, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

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Art. 7

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1977 e successivi con le quote di finanziamento assegnate alla Regione a norma dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 18 marzo 1977.

BONFIGLIO