
N.d.R. La L.R. 16/77 è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.
LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979, n. 238
G.U.R.S. 1 dicembre 1979, n. 52
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, recante: "Istituzione del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze".
N.d.R. La L.R. 16/77 è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La L.R. 16/77 è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.
All'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:
- la lett. l del secondo comma è sostituita con le seguenti:
"l) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
m) un ufficiale della Guardia di finanza;
n) un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o un funzionario di pubblica sicurezza;
o) il direttore regionale della pubblica istruzione;
p) due dirigenti in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità, di cui uno con funzioni di segretario";
- dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"I componenti di cui alle lettere l, m ed n del secondo comma, devono essere prescelti fra gli addetti alla repressione dei reati di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685";
- il quarto comma è sostituito con il seguente:
"Fanno altresì parte del Comitato:
a) un funzionario del Ministero della sanità;
b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, con sede nella Regione;
c) un'ispettrice di polizia;
d) i presidenti dei tribunali per minorenni aventi giurisdizione nella Regione;
e) i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685".
N.d.R. La L.R. 16/77 è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.
Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, è sostituito con il seguente:
"Il Comitato regionale viene convocato in una prima e in una seconda seduta, che possono essere fissate anche nello stesso giorno.
In prima convocazione il Comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei suoi membri.
In entrambi i casi le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti".
N.d.R. La L.R. 16/77 è stata ABROGATA dall'art. 5 della L.R. 64/84, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.