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REGOLAMENTO (CEE) N. 2226/79 DEL CONSIGLIO, 9 ottobre 1979

G.U.C.E. 12 ottobre 1979, n. L 257

Modifiche al regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79 (4), ha definito una serie di misure a breve e a medio termine per ovviare alle gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria di arance e di mandarini;

Considerando che lo stato di esecuzione delle azioni a medio termine permette di concludere che quelle volte in particolare ad un migliore adeguamento varietale della produzione non potranno, per motivi tecnici, essere ultimate alla data prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2511/69; che occorre pertanto prolungare il periodo consentito per la realizzazione di tali azioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 5 giugno 1979, n. C 140.

(2)

Parere reso il 27/28 giugno 1979.

(3)

G.U. 18 dicembre 1969, n. L 318.

(4)

G.U. 30 giugno 1979, n. L 162.

Art. 1

La frase introduttiva dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69, è sostituita dal testo seguente:

" Per le azioni avviate fino al 31 dicembre 1983 e realizzate al più tardi fino al 31 dicembre 1986 nel quadro del piano di cui all'articolo 2 ai fini: ".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. O'MALLEY