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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2511/69 DEL CONSIGLIO, 9 dicembre 1969

G.U.C.E. 18 dicembre 1969, n. L 318

Misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CEE) n. 1130/1989)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 21 dicembre 1969

Applicabile dal: 21 dicembre 1969

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Considerando che la situazione nel settore delle arance e dei mandarini è attualmente caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria; che tali difficoltà sono in particolare dovute alle caratteristiche varietali della produzione ed alle condizioni di commercializzazione sui mercati comunitari d'importazione;

Considerando che, per ovviare a tale situazione, occorre prevedere una serie di misure a medio e a breve termine;

Considerando che, per quanto riguarda le misure a medio termine, occorre prevedere azioni di riconversione ai fini di un migliore adeguamento varietale della produzione; che, per assicurare durevolmente la presenza dei prodotti in causa sui mercati comunitari d'importazione, è inoltre necessario prevedere azioni che permettano di adeguare la presentazione dei prodotti alle condizioni di commercializzazione su detti mercati; che, per accrescere le possibilità di smercio di alcune varietà, è altresì necessario intraprendere azioni per il miglioramento dei mezzi tecnici di trasformazione;

Considerando che, affinché tali misure possano avere la massima efficacia, è necessario che s'inseriscano in piani stabiliti dagli Stati membri interessati di comune accordo con la Commissione;

Considerando che, nel quadro delle misure volte a migliorare la produzione, occorre istituire un regime che preveda la concessione d'indennità temporanee a favore dei piccoli agricoltori, per tener conto delle perdite conseguenti all'esecuzione della riconversione delle loro piantagioni;

Considerando che occorre finanziare sul piano comunitario la metà delle spese occasionate dalla realizzazione delle azioni a medio termine;

Considerando che, per quanto riguarda le misure a breve termine, è necessario prendere provvedimenti volti ad accrescere gli sbocchi comunitari con l'adeguamento dei metodi di commercializzazione;

Considerando che occorre a tal fine istituire un regime di compensazioni finanziarie destinate a promuovere lo smercio della produzione sui mercati comunitari d'importazione nel quadro di contratti che assicurino il regolare approvvigionamento di tali mercati;

Considerando che le azioni a breve termine che danno luogo al versamento delle suddette compensazioni rispondono alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE; che occorre stabilire fin d'ora le condizioni d'imputabilità delle relative spese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 27 febbraio 1964, n. 34.

(2)

G.U. 29 novembre 1968, n. L 289.

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TITOLO I

Misure a medio termine

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Art. 1

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 175/1973, dall'art. del Reg. (CEE) n. 2226/1979, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1204/1982, integrato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 3223/1988 ed integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1130/1989)

1. E' concesso un aiuto conformemente all'articolo 5 per le azioni avviate entro il 31 dicembre 1988 nel quadro del piano di cui all'articolo 2, ai fini:

a) della riconversione delle piantagioni di aranci, mandarini e limoni ad altre varietà di arance, di mandarini o di limoni o ad altri agrumi dei tipi satsuma o clementina, per adeguare queste piantagioni alle esigenze dei consumatori;

b) della creazione, del miglioramento e dell'ampliamento:

- di centri di confezionamento degli agrumi che effettuino le operazioni di cernita, calibrazione, disinfezione e imballaggio e che siano eventualmente dotati di annessi impianti di magazzinaggio,

- di centri di magazzinaggio per agrumi,

- di stabilimenti per la trasformazione degli agrumi eventualmente dotati di annessi impianti di magazzinaggio;

c) della ristrutturazione del settore degli agrumi nelle aziende agricole per accrescerne la competitività, mediante:

- nuove piantagioni senza riconversione su superfici ben atte alla produzione degli agrumi e con varietà conformi alle esigenze dei consumatori, a condizione che tali piantagioni siano destinate a sostituire piantagioni esistenti e non contribuiscano ad aumentare le superfici coltivate ad agrumi;

- misure di miglioramento fondiario che comprendano segnatamente la preparazione del suolo, l'irrigazione a partire dalla rete collettiva esistente, il drenaggio delle parcelle e le strade poderali non collettive, purché tali misure siano corredate da azioni concernenti il controllo delle piante e delle malattie;

d) della produzione di materiale da riproduzione nella misura necessaria alla realizzazione del piano.

Il costo stimato delle misure di cui al primo comma, lettera b), da finanziare da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non deve superare il 15% dell'importo complessivo stimato delle misure a medio termine previste dal presente regolamento, a carico del Fondo.

2. Prima del 31 dicembre 1988 il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione, se conviene prolungare il periodo fissato al paragrafo 1, primo comma.

Tuttavia, la data di cui al primo comma è prorogata di due anni per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni previste al paragrafo 4.

3. Gli agricoltori della Comunità produttori di arance, mandarini e limoni che intraprendono un'operazione di riconversione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), beneficiano, a loro richiesta e secondo le modalità di cui all'articolo 4, di un aiuto complementare erogato per tener conto delle perdite conseguenti a tale operazione.

L'aiuto viene concesso conformemente all'articolo 5.

4. In Grecia:

a) gli aiuti previsti al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 3 possono essere concessi per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) iniziate entro il 31 dicembre 1990, se le piantagioni di agrumi sono state danneggiate dal gelo nell'inverno 1986/1987;

b) nel caso di piantagioni di agrumi che sono state oggetto fino all'inverno 1986/1987 delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 3 possono essere nuovamente concessi, se dette operazioni devono essere ripetute a seguito delle gelate dell'inverno in questione, fino al 31 dicembre 1990;

c) possono essere concessi gli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 3 per operazioni di ricostituzione degli agrumeti danneggiati dal gelo nell'inverno 1986/1987 iniziate entro il 31 dicembre 1990 in caso di piantagioni di agrumi la cui composizione varietale corrispondeva già, prima delle gelate in questione, alle esigenze dei consumatori, se dette operazioni di ricostituzione sono realizzate mediante:

- estirpazione e reimpianto delle stesse varietà esistenti prima della gelata o di altre varietà di agrumi corrispondenti alle esigenze dei consumatori;

- taglio del tronco e dei rami dei palchi primario o secondario e soprainnesto delle stesse varietà esistenti prima della gelata o di altre varietà di agrumi corrispondenti alle esigenze dei consumatori, nonché gli aiuti relativi alle misure di cui al paragrafo 1, lettera d), nella misura necessaria alla realizzazione delle operazioni di ricostituzione.

In Italia, per quanto riguarda le regioni Sicilia, Puglia e Calabria,

a) gli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 3 possono essere concessi per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) avviate entro il 30 giugno 1991, se le piantagioni di agrumi sono state danneggiate dalle gelate dell'inverno 1986/1987;

b) nel caso di piantagioni di agrumi che hanno formato oggetto, fino all'inverno 1986/1987, delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 3 possono essere nuovamente concessi, se dette operazioni devono essere ripetute a seguito delle gelate dell'inverno in questione, fino al 30 giugno 1991.

5. Gli aiuti relativi alle operazioni di cui al paragrafo 4, primo comma e secondo comma, lettera b) sono imputabili al FEAOG soltanto se la superficie di agrumeti danneggiati dal gelo corrisponde almeno al 20% della superficie coltivata ad agrumi dell'azienda prima della gelata.

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Art. 2

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1204/1982, dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 3130/1986, modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 3223/1988 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1130/1989)

Le azioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano soltanto negli Stati membri in cui

- per le arance, almeno il 20% della produzione totale è costituito da frutta delle varietà "biondo comune" e "sanguigno comune";

- per gli agrumi a piccoli frutti, almeno il 50% della produzione totale è costituito da mandarini,

- per i limoni, almeno il 50% della produzione totale è costituito da frutta di varietà diverse dalle varietà "Eureka" e "Verna"

e se si tratta di azioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera c), purché gli Stati membri attestino allo stesso tempo delle carenze strutturali importanti.

Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), possono tuttavia applicarsi ugualmente in Corsica purché [abbiano inizio entro il 31 dicembre 1983 e] (termini soppressi) siano realizzate non oltre il 31 dicembre 1988.

Gli Stati membri interessati elaborano entro il 30 aprile 1983 e, per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, entro il 31 dicembre 1988 per quanto riguarda la Grecia e, per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, entro il 31 luglio 1989 per quanto riguarda l'Italia, un piano comprendente le misure che essi ritengono più adatte alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 1 oppure adeguano i piani esistenti. Nel piano saranno indicate, in particolare, le zone di produzione interessate dalla riconversione, le varietà che ne sono oggetto e la localizzazione degli impianti tecnici di magazzinaggio, di confezionamento e di trasformazione, nonché le parti delle spese di investimento occasionate dalla realizzazione delle azioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non finanziate dal Fondo, che sono rispettivamente a carico dello Stato membro interessato e del beneficiario di tali azioni. I lavori necessari per l'elaborazione del piano vengono effettuati in collegamento con la Commissione, la quale può rivolgere raccomandazioni allo Stato membro interessato.

Il piano, corredato di una stima delle spese occasionate dalle misure previste e dagli aiuti complementari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene sottoposto all'approvazione della Commissione.

Il piano elaborato in applicazione delle disposizioni previste all'articolo 1, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, lettera b) e paragrafo 5 comprende, in particolare, oltre agli elementi di cui al terzo e quarto comma, la localizzazione delle zone particolarmente colpite dalle intemperie, l'entità dei danni subiti, il numero di aziende interessate, l'estensione delle superfici che possono essere oggetto della concessione di aiuti relativi alle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, compreso l'orientamento varietale delle piantagioni che sono oggetto di dette operazioni nonché la definizione delle misure di controllo intese a garantire che gli aiuti concessi agli agrumicoltori le cui piantagioni hanno subito dei danni dovuti al gelo soddisfano il criterio fissato all'articolo 1, paragrafo 5.

Previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agricole e del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli, la Commissione può apportare al piano le modifiche che ritiene necessarie. Il piano approvato dalla Commissione viene immediatamente pubblicato dallo Stato membro.

Alla fine di ogni anno gli Stati membri interessati presentano alla Commissione un resoconto sullo stato di realizzazione del piano.

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Art. 3

(integrato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 3223/1988)

1. Le misure previste dal piano di cui all'articolo 2 devono contribuire:

a) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

- a migliorare la composizione varietale delle produzioni delle aziende, tenendo conto in particolare delle condizioni locali di produzione,

- a permettere una più razionale utilizzazione dei mezzi di produzione, specie tramite il ricorso a tecniche colturali più efficaci,

b) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino: a permettere, in una zona determinata, di adeguare la capacità di confezionamento al volume delle produzioni, tenendo conto in particolare della necessità di portare sul mercato prodotti correttamente selezionati e identificati e di scaglionare al massimo la commercializzazione dei frutti in causa durante la campagna;

c) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino:

- a permettere, nelle zone di produzione nelle quali le azioni di riconversione fossero limitate in modo sensibile da ostacoli tecnici, una valorizzazione mediante la trasformazione dei prodotti che non possono essere commercializzati allo stato fresco,

- a migliorare le condizioni della produzione per i prodotti trasformati mediante una razionale utilizzazione delle industrie di trasformazione esistenti.

d) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c):

- a ricostruire gli agrumeti danneggiati dal gelo mediante il mantenimento della composizione varietale delle aziende o una scelta appropriata di altre varietà adeguate alle esigenze dei consumatori;

- a consentire una razionalizzazione dei mezzi di produzione, quale è prevista al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, se il livello di razionalizzazione non è ancora sufficiente.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1).

(1)

G.U. 20 aprile 1962, n. 30.

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Art. 4

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CCE) n. 2481/1975, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1204/1982, integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 3223/1988 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1130/1989)

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, viene versato agli agricoltori, a titolo principale, produttori di arance, mandarini o limoni, a condizione che:

- il reddito che essi traggono dalla loro azienda prima della riconversione non superi il reddito ricavato da 5 ettari di aranci, mandarini e limoni,

- il 40% almeno della superficie coltivata ad aranci, mandarini o limoni sia interessato in una sola volta dall'operazione di riconversione,

- la riconversione interessi una superficie di almeno 20 are.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 2 la Commissione può autorizzare uno Stato membro a fissare una cifra inferiore a quella stabilita dal primo comma, secondo trattino, in casi eccezionali in cui sia chiaramente giustificata la necessità di tale riduzione.

Tuttavia, per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b) e secondo comma, lettera b), il tasso del 40% previsto al primo comma, secondo trattino è ridotto al 20%.

Se si tratta di un'operazione collettiva di riconversione di cui al paragrafo 3, l'aiuto può essere versato anche agli agricoltori che partecipano a questa operazione, anche se non soddisfano le condizioni di cui sopra, senza che l'importo totale dell'aiuto per beneficiario possa superare l'importo per quattro ettari riconvertiti.

2. L'importo dell'aiuto per ettaro riconvertito si applica ad una massimo di quattro ettari ed ammonta a:

2200 ECU all'anno per i primi quattro anni,

1500 ECU per il quinto anno,

1000 ECU per il sesto ed il settimo anno, unicamente per operazioni di reimpianto.

Per la riconversione di ogni ettaro di mandarini e limoni, i suddetti importi sono maggiorati del 10%.

2 bis. Per quanto riguarda l'aiuto complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 3 per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), sono applicabili le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, ad eccezione dell'aliquota del 40% di cui al secondo trattino dello stesso comma.

3. Ai sensi del presente regolamento si intende per "operazione collettiva" qualsiasi azione di riconversione degli agrumi, realizzata da agricoltori nell'ambito di una convenzione obbligatoria stipulata tra almeno 25 agricoltori che dispongono in totale di almeno 50 ettari di agrumi e che preveda la riconversione di almeno 20 ettari.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 2 la Commissione può, in casi eccezionali, autorizzare uno Stato membro a fissare per la riconversione una superficie inferiore a quella qui indicata al primo comma, purché i casi così trattati non costituiscano complessivamente più del 10% della superficie totale da riconvertire sul suo territorio.

Se l'operazione collettiva è realizzata da una cooperativa, un raggruppamento o un'associazione di produttori, costituiti per fini diversi dalla riconversione degli agrumi, non è obbligatoria la condizione relativa al numero minimo di 25 agricoltori di cui al primo comma.

Gli Stati membri interessati fissano, nel piano di cui all'articolo 2, le condizioni cui devono rispondere le operazioni collettive per ogni regione alla quale il piano è applicabile nei limiti sopra indicati.

4. Il primo versamento è effettuato entro i due mesi successivi all'inizio delle operazioni di riconversione oppure delle operazioni di ricostituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c).

Gli importi dell'aiuto possono essere adattati a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1204/82, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni economiche generali, mediante decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Art. 5

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1204/1982 ed integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 3223/1988)

1. Gli aiuti di cui all'articolo 1 vengono concessi dagli Stati membri. Essi devono coprire:

- la totalità delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere a), c) e d), e dal versamento dell'aiuto complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 3 nonché dall'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c);

- la totalità delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), diminuita della frazione di tali spese che è a carico del beneficiario.

2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 50% delle spese derivanti dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, mediante il versamento dell'aiuto complementare previsto al paragrafo 3 dello stesso articolo nonché mediante le azioni di cui al paragrafo 4, lettera c) dello stesso articolo.

 3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

TITOLO II

Misure a breve termine

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Art. 6

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 175/1973, sostituito dall'art. 2 del Reg. (CEE) n. 2481/1975, modificato dall'art. 3 del Reg. (CEE) n. 793/1976, dall'art. 3 del Reg. (CEE) n. 1034/1977, dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1116/1981, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1204/1982)

I venditori stabiliti negli Stati membri produttori che hanno elaborato un piano di riconversione ai sensi dell'articolo 2 beneficiano, alle condizioni qui appresso definite, di una compensazione finanziaria per le arance, i mandarini, le clementine e i limoni originari dei suddetti Stati membri e commercializzati negli altri Stati membri.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Art. 7

(sostituito dall'art. 3 del Reg. (CEE) n. 2481/1975, modificato dall'arti. 4 del Reg. (CEE) n. 793/1976, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1204/1982 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 2004/1983)

1. Per le arance e i mandarini, l'importo della compensazione finanziaria è fissato ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato,

a) fino alla campagna di commercializzazione 1989/1990 compresa, tenendo conto degli ultimi livelli di tale importo e dell'evoluzione dei prezzi di base e di acquisto dei prodotti in questione, senza però che la percentuale di variazione della compensazione finanziaria rispetto alla campagna precedente superi la percentuale di variazione dei prezzi di base e di acquisto;

b) a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1990/1991, tenuto conto degli ultimi livelli di tale importo, ridotti successivamente di un quarto, di un terzo e della metà.

La compensazione finanziaria è soppressa a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994.

2. Per [i limoni e] (termini soppressi) le clementine, l'importo della compensazione finanziaria è fissato ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato,

a) fino alla campagna di commercializzazione 1982/1983 compresa, tenendo conto degli ultimi livelli di tale importo e dell'evoluzione dei prezzi di base e di acquisto dei prodotti in questione, senza però che la percentuale di variazione della compensazione finanziaria rispetto alla campagna precedente superi la percentuale di variazione dei prezzi di base e di acquisto;

b) a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1983/1984, tenuto conto degli ultimi livelli di tale importo, ridotti successivamente di un quarto, di un terzo e della metà.

La compensazione finanziaria è soppressa a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1986/1987.

2 bis. Per i limoni l'importo della compensazione finanziaria è fissato ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato:

a) fino alla campagna di commercializzazione 1983/1984 compresa, tenendo conto degli ultimi livelli di tale importo e dell'evoluzione dei prezzi di base e di acquisto dei prodotti in questione, senza però che la percentuale di variazione della compensazione finanziaria rispetto alla campagna precedente superi la percentuale di variazione dei prezzi di base e di acquisto;

b) a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1984/1985, tenuto conto degli ultimi livelli di tale importo, ridotti successivamente di un quarto, di un terzo e della metà.

La compensazione finanziaria è soppressa a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1987/1988.

3. La compensazione finanziaria è concessa soltanto per i prodotti delle categorie Extra e I.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Art. 8

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 175/1973 e sostituito dall'art. 4 del Reg. (CEE) n. 2481/1975)

1. La compensazione finanziaria è versata ai venditori a loro richiesta non appena è addotta la prova che i prodotti in causa sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell'acquirente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Art. 9

(sostituito dall'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2481/1975)

Alle compensazioni finanziarie di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Art. 10

La Commissione presenta ogni anno al Consiglio, sulla scorta dei dati che le sono comunicati dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione delle misure previste nel presente titolo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 361/2008.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS