
LEGGE REGIONALE 26 luglio 1979, n. 178
G.U.R.S. 26 luglio 1979, n. 32
Variazioni al bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1979 (primo provvedimento) e modifica all'art. 26, lett. c, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle A e B.
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Alla maggiore spesa netta autorizzata dalla presente legge e risultante dalla tabella B, si provvede con la maggiore entrata prevista nella tabella A e per lire 2.000 milioni con le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 in relazione al successivo art. 11.
In dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 143 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale - sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1979 le spese di lire 1.000 milioni, 150 milioni e 4 milioni che si iscrivono rispettivamente ai capitoli di nuova istituzione 10329, 10330 e 10331 - Presidenza della Regione.
Per le finalità di cui alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, art. 7, ultimo comma, modificata dalla legge regionale 2 maggio 1963, n. 28, art. 1, relativa al pagamento del contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, è autorizzata per l'anno 1979 l'ulteriore spesa di lire 400 milioni che si iscrive al cap. 15004 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è inserito il cap. 20210 - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere al personale indicato nell'art. 7, sesto comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, in attesa che il medesimo venga collocato nel ruolo di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e successive modificazioni, la retribuzione del parametro iniziale del personale delle scuole materne regionali; la relativa spesa graverà sullo stanziamento del cap. 36601 del bilancio della Regione per l'anno in corso, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 1 del 1979.
Per le finalità previste dall'art. 10, terzo e quarto comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e dall'art. 7, sesto comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di lire 9 milioni che si iscrive al cap. 36654 - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad organizzare corsi di qualificazione per il personale che i comuni adibiranno ai servizi di assistenza scolastica.
Per la finalità di cui al precedente comma è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 15 milioni che si iscrive al capitolo 38705 di nuova istituzione.
Per il pagamento, a favore degli allievi che frequentano i corsi di formazione per il personale sanitario non medico istituiti presso le Università dell'Isola, dell'assegno di studio e delle indennità a titolo di rimborso spese previsti dall'art. 10, primo e secondo comma, della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 400 milioni che si iscrive al cap. 42822 di nuova istituzione - Assessorato regionale della sanità.
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è ulteriormente incrementata per l'esercizio finanziario 1979 di lire 50 milioni, che si iscrivono al cap. 47653 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Le disposizioni di cui all'art. 6, primo e secondo comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, sono estese alla economia accertata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 sul cap. 55306 relativo alla spesa autorizzata dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 27.
E' autorizzata la reiscrizione della somma di lire 120.850.000 che si iscrive al cap. 55883 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per provvedere al pagamento di obbligazioni assunte con decreti regolarmente registrati alla Corte dei conti e non contabilizzate tra le somme perente.
La predetta somma è destinata al pagamento dei lavori eseguiti di trasformazione in rotabile della via rurale che collega la SS. 121 al centro abitato del comune di Misilmeri.
Il limite trentacinquennale di impegno iscritto con l'art. 22 della legge 2 gennaio 1979, n. 3, al cap. 68561 - Assessorato regionale dei lavori pubblici - per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, è elevato di lire 35 milioni.
Sono autorizzate le reiscrizioni delle somme di lire 603.500.000 al cap. 81352 di nuova istituzione, di lire 319 milioni al cap. 81501 e di lire 114.500.000 al capitolo 82251 di nuova istituzione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 - Assessorato regionale della sanità, per provvedere al pagamento di obbligazioni per le finalità di cui alla denominazione dei capitoli medesimi, assunte con decreti regolarmente registrati alla Corte dei conti e non contabilizzate tra le somme perente.
In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente comma e delle conseguenti variazioni introdotte con la tabella B allegata alla presente legge, i capitoli 181352 e 182251 - Assessorato regionale della sanità, aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, compresi nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, corrispondenti ai capitoli 81352 e 82251 di nuova istituzione, sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 1979 sui predetti soppressi capitoli aggiunti 181352 e 182251 ed i titoli di pagamento tratti sui capitoli stessi, si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai citati capitoli 81352 e 82251 di nuova istituzione.
E' ripristinato lo stanziamento di lire 1.500 milioni per interventi di tipo conservativo nei complessi boscati esistenti, stornato per le finalità di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 71.
La somma predetta sarà versata nel bilancio della Azienda delle foreste demaniali per le finalità di cui al precedente comma indicata all'art. 1, lett. c, della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88.
In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente comma e delle conseguenti variazioni introdotte con la tabella C allegata alla presente legge nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1979, il cap. 6018 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, compreso nell'annesso n. 1, corrispondente al cap. 2018 di nuova istituzione, è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 1979 sul predetto soppresso capitolo aggiunto 6018 ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso, si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 trasferiti al citato cap. 2018 di nuova istituzione.
Titolo II
Modifica dell'art. 26, lett. c, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17
A modifica dell'art. 26 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, recante interventi straordinari e norme per l'EMS, l'ESPI e l'AZASI, all'onere di lire 73.565 milioni, previsto dalla lett. c per le finalità degli articoli 1 e 10 della legge stessa, si fa fronte con parte dell'incremento delle entrate tributarie per l'esercizio finanziario 1979 per i capitoli indicati nella tabella A della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 luglio 1979.
MATTARELLA
TABELLA - A Variazione al bilancio della Regione - Entrata [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 26 luglio 1979, n. 32]