
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1964, n. 3
G.U.R.S. 14 marzo 1964, n. 12
Provvedimenti relativi alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto.
Testo annotato al 7/8/1990
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La Regione Siciliana è autorizzata a concorrere nelle spese necessarie per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, compresi nell'ambito della Regione Siciliana, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge nazionale 18 aprile 1962, n. 168, in misura pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto ed il contributo concesso dal Ministero dei lavori pubblici. (1)
Il contributo previsto al comma precedente è calcolato sulla spesa ritenuta ammissibile ed è corrisposto in misura costante per la durata di 35 anni.
Il contributo in parola deve essere ceduto all'Istituto mutuante.
Per l'ammontare dei contributi di cui al comma annotato vedi l'art. 1 della L.R. 2/65.
Per fruire dei contributi di cui all'articolo 1 gli ordinari diocesani interessati debbono dimostrare di essere stati ammessi dallo Stato ai contributi previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 168.
Per l'applicazione della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1963-64, il limite di impegno di lire sei milioni.
Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità di cui al capitolo 66 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio medesimo.
Con la legge di approvazione di bilancio sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere in applicazione della presente legge entro il limite massimo di spesa annua di lire otto milioni. (1)
Per effetto dell'art. 2, comma 1, della L.R. 2/65, in ordine ai limiti di impegno stabiliti dall'articolo annotato gli stessi sono stati elevati, rispettivamente, di lire 1.000.000 e di lire 1.500.000.
Successivamente con le leggi di approvazione dei bilanci detti limiti sono stati aumentati nelle seguenti misure:
- L.R. 4/66 art. 29 lire 2.500.000 annue decorrente dal 1966;
- L.R. 17/67 art. 29 lire 8.000.000 annue decorrente dal 1967;
- L.R. 15/69 art. 23 lire 8.000.000 annue decorrente dal 1969;
- L.R. 12/70 art. 18 lire 8.000.000 annue decorrente dal 1970;
- L.R. 13/72 art. 23 lire 8.000.000 annue decorrente dal 1972;
- L.R. 20/73 art. 27 lire 9.500.000 annue decorrente dal 1973;
- L.R. 8/74 art. 34 lire 19.000.000 annue decorrente dal 1974;
- L.R. 63/74 art. 36 lire 9.500.000 annue decorrente dal 1975;
- L.R. 12/75 art. 8, comma 2, lire 14.500.000 annue decorrente dal 1975;
- L.R. 12/75 art. 8, comma 1, lire 25.000.000 annue decorrente dal 1975;
- L.R. 92/75 art. 45 lire 9.500.000 annue decorrente dal 1976;
- L.R. 92/76 art. 22 lire 10.000.000 annue decorrente dal 1977;
- L.R. 121/77 art. 21 lire 9.500.000 annue decorrente dal 1978;
- L.R. 3/79 art. 22 lire 52.000.000 annue decorrente dal 1979;
- L.R. 178/79 art. 13 lire 35.000.000 annue decorrente dal 1979;
- L.R. 2/81 art. 10 lire 30.000.000 annue decorrente dal 1980;
- L.R. 3/81 art. 25 lire 285.000.000 annue decorrente dal 1981;
- L.R. 42/82 art. 33 lire 70.000.000 annue decorrente dal 1982;
- L.R. 36/84 art. 27 lire 50.000.000 annue decorrente dal 1984;
- L.R. 57/85 art. 54 lire 50.000.000 annue decorrente dal 1986;
- L.R. 36/86 art. 30 lire 50.000.000 annue decorrente dal 1987;
- L.R. 30/90 art. 12 lire 50.000.000 annue decorrente dal 1990.