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LEGGE REGIONALE 21 luglio 1979, n. 175

G.U.R.S. 26 luglio 1979, n. 32

Disposizioni in materia di finanza locale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 15/2004)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 82 e seguenti dell'ordinamento degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, il termine per l'esame dei bilanci preventivi 1979 e 1980 dei comuni e delle province da parte della competente commissione provinciale di controllo è fissato in giorni trenta dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento.

La commissione provinciale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

Decorso il suindicato termine assegnato alla commissione provinciale di controllo senza che quest'ultima abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

Art. 2

(abrogato dall'art. 49, comma 8, della L.R. 15/2004)

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 luglio 1979.

MATTARELLA