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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1979, n. 118

G.U.R.S. 2 giugno 1979, n. 24

Pagamento a saldo delle spese per le scuole materne gestite ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di buonuscita o di fine servizio, compresi i relativi oneri riflessi, al personale in servizio sino al 31 agosto 1975 nelle scuole materne gestite dai patronati scolastici ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, nonchè per eventuali oneri riflessi per il servizio di supplenza prestato nelle scuole materne medesime nel periodo sopraindicato, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la somma di lire 100 milioni.

Art. 2

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

"Titolo I - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Rubrica 2, Categoria II, cap. 36602 (nuova istituzione) 2.4.1./2.2.1./1/1/04-/1/ l.r. n. 51 del 1969 - l.r. n. 2 del 1972: "Indennità di buonuscita, comprensiva degli oneri riflessi, da liquidare al personale delle scuole materne gestite dai patronati scolastici, in servizio sino al 31 agosto 1975", più lire 100 milioni.

Titolo II - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, cap. 60751: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", meno lire 100 milioni".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 maggio 1979.

MATTARELLA