
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
LEGGE REGIONALE 28 maggio 1979, n. 122
G.U.R.S. 2 giugno 1979, n. 24
Norme finanziarie per l'attuazione di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, concernente provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
La lett. d dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è sostituita dalla seguente:
"d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi dell'emigrazione, con la partecipazione di rappresentanze dirette degli emigrati. Le rappresentanze sono scelte dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale - sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia, nonchè la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana - e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i paesi europei ed a dieci per l'Italia centro-settentrionale. Nella scelta delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari paesi".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze di cui al precedente articolo con le modalità dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 60.
Ai fini del pagamento delle spese di viaggio, i biglietti di andata e ritorno dovranno essere esibiti durante i lavori della conferenza.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
Il regolamento di esecuzione emanato a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, ha efficacia fino al 31 dicembre 1979.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, relativi al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della Consulta regionale dell'emigrazione, nonchè dall'art. 2 della presente legge, relativi al rimborso delle spese di viaggio ai componenti le rappresentanze degli emigrati partecipanti alla conferenza regionale dell'emigrazione, è autorizzata la spesa di lire 75 milioni.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, connessi sia con l'attuazione dei compiti ed il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione, sia con l'organizzazione e lo svolgimento della conferenza regionale dell'emigrazione, è autorizzata la spesa di lire 75 milioni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:
Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale - Titolo I - Rubrica 6 - Categoria III - codici 3.2.4/4.1.5/1/1/07/-/1/-
Cap. 34351 (nuova istituzione) "Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della Consulta regionale dell'emigrazione; rimborso spese di viaggio ai componenti le rappresentanze degli emigrati partecipanti alla conferenza regionale dell'emigrazione", più 75 milioni.
Cap. 34352 (modificata la denominazione) "Spese per l'attuazione dei compiti ed il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione, nonchè per la organizzazione e lo svolgimento della conferenza regionale dell'emigrazione", più 75 milioni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
All'aumento della spesa di lire 150 milioni di cui al precedente articolo, si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978, utilizzabili a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.
Il cap. 134351 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, compreso nell'annesso n. 1 del bilancio medesimo, corrispondente al cap. 34351 istituito con l'art. 5 della presente legge, è soppresso.
I residui vigenti al 1° gennaio 1979 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso, si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al citato cap. 34351 di nuova istituzione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 34, comma 5, della L.R. 55/80.