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LEGGE REGIONALE 12 maggio 1979, n. 93

G.U.R.S. 19 maggio 1979, n. 22

Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere annualmente a favore degli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sussidi per realizzare la conoscenza del movimento cooperativo nazionale, per incrementare lo studio sulla cooperazione e per promuovere ricerche di mercato nell'interesse della cooperazione siciliana.

Art. 2

Per ottenere i sussidi di cui al precedente articolo, gli organismi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo dovranno presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, istanza all'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca corredata del programma che si intende realizzare.

Per l'anno 1979 le istanze dovranno essere prodotte entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

I sussidi sono erogati anticipatamente in unica soluzione per ciascun esercizio finanziario, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione.

Art. 3

La disposizione dell'art. 38 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, prorogata con l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 87, si applica per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 ai sussidi di cui al cap. 35203 del bilancio della Regione.

Art. 4

Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1979 la spesa di lire 200 milioni.

All'onere relativo si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 1979.

MATTARELLA