
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.
LEGGE REGIONALE 17 marzo 1979, n. 32
G.U.R.S. 20 marzo 1979, n. 13
Nuove norme per il trattamento economico del personale degli enti edilizi soppressi utilizzato a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2, e del personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori (ENALC, INAPLI, INIASA) e per la Gioventù italiana (G.I.) di cui alle leggi regionali 30 dicembre 1977, n. 104, e 5 marzo 1976, n. 17.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.
A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale degli enti edilizi soppressi di cui è autorizzata l'utilizzazione temporanea a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2, è attribuita, in relazione alla carriera di appartenenza, un'indennità mensile netta non pensionabile costituita, per ogni unità di personale, da un importo fisso e da un'aliquota sull'ammontare dello stipendio netto mensile spettante a ciascuna unità nell'ultimo mese di servizio presso l'ente di rispettiva provenienza, secondo i valori indicati nell'allegata tabella.
L'indennità di cui al precedente comma è altresì computata ai fini della determinazione del compenso per il lavoro straordinario e della tredicesima mensilità.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.
In attesa della definitiva disciplina regionale prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, e della regolarizzazione dei rapporti con il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la Presidenza della Regione è autorizzata a corrispondere al personale di cui all'art. 1, nei casi in cui siano ricorsi o ricorrano i presupposti per il collocamento a riposo in base alle vigenti norme, un trattamento pensionistico provvisorio commisurato all'80 per cento di quello maturato in base ai servizi accertati presso gli enti di provenienza nonchè al periodo di utilizzazione presso la Regione Siciliana, secondo le norme disciplinatrici degli originari rapporti, ed ove lo stesso non goda di altro trattamento di quiescenza per gli stessi servizi.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.
In attesa dell'inquadramento nei ruoli regionali, al personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è corrisposta dall'Amministrazione regionale un'indennità mensile netta di importo pari alla differenza tra il trattamento economico netto in atto goduto a carico degli uffici di liquidazione dei predetti enti e quello netto della classe iniziale della corrispondente qualifica del personale dell'Amministrazione regionale maggiorata del 10 per cento dello stipendio netto mensile spettante a ciascuna unità dal 1° gennaio 1978 per le carriere e qualifiche direttive e di concetto e del 4 per cento per quelle esecutive e ausiliarie.
L'indennità di cui al precedente comma sostituisce a tutti gli effetti l'assegno di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, ed è computata esclusivamente ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso per lavoro straordinario. La stessa indennità sarà proporzionalmente ridotta o sospesa in ogni situazione che comporti la riduzione o la sospensione del trattamento economico fondamentale e sarà soggetta alle sole ritenute erariali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.
Fermo restando il disposto dell'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 1979, l'assegno mensile non pensionabile previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, a favore del personale del soppresso Ente per la gioventù italiana (G.I.) di cui l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi provvisoriamente, è fissato in lire 70.000 lorde.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.
All'onere per l'esercizio finanziario 1979, derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4 e 5, rispettivamente di lire 150 milioni, 20 milioni, 700 milioni e 20 milioni, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 17 marzo 1979.
MATTARELLA
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.
Tabella
Aliquota sull'ultimo stipendio Carriere Importo fisso netto mensile corrisposto dall'ente di provenienza Direttiva 35.000 10% Concetto 30.000 10% Esecutiva 10.000 4% Ausiliaria 7.000 4%
ANNESSO
R E L A Z I O N E
Con lettera n. 2826/30863 del 14 luglio 1972, il comune di Trapani comunicava allo scrivente che con la delibera n. 850 del 12 agosto 1972 veniva incaricato il sottoscritto a produrre gli atti catastali per la modifica della circoscrizione territoriale tra i comuni di Trapani e di Paceco.
Accettato l'incarico di cui sopra e con la scorta del progetto relativo alla rettifica dei confini dei due comuni, fornito dall'ufficio tecnico comunale di Trapani il sottoscritto eseguiva eseguiva i lavori così come appresso:
Si é procurato i quadri di unione e i fogli di mappa interessati alla rettifica, ricavando da essi e dai registri tutti i dati catastali necessari di ogni singola particella, oggetto della permuta, che sono stati a sua volta trascritti in ogni foglio di mappa.
Ha ritenuto opportuno anche di trascriverle nella presente con i seguenti quadri riassuntivi.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 66 della L.R. 145/80.