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LEGGE REGIONALE 17 marzo 1979, n. 37

G.U.R.S. 20 marzo 1979, n. 13

Nuove norme per l'attività dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e per i servizi di cassa della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.).

TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/99 e con annotazioni alla data 13 dicembre 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, i fondi a gestione separata, istituiti con apposite leggi regionali presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione per la concessione di crediti agevolati, sono soppressi, con esclusione del fondo istituito con l'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.

Le disponibilità tuttora esistenti sui fondi soppressi nonchè i rientri relativi agli stessi fondi sono versati al fondo di rotazione istituito con l'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche.

Art. 2

I fondi a gestione separata, istituiti presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione per la concessione di garanzie con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, e con l'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, possono essere utilizzati per non oltre il 50 per cento delle relative disponibilità per la concessione di crediti di esercizio in favore di cooperative agricole e loro consorzi. Le operazioni relative non devono superare la durata massima di 12 mesi ed i relativi rientri affluiscono ai fondi di provenienza.

L'Istituto è autorizzato a trattenere per rimborso oneri di gestione un'aliquota non superiore all'1,50 per cento annuo sull'ammontare complessivo delle operazioni effettuate sugli stessi fondi di garanzia, ai sensi del presente articolo, e sul fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.

Art. 3

Il fondo per concorso interessi istituito con l'art. 3, n. 4, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è incrementato, per il quadriennio 1979-1982, della somma annua di lire 4.000 milioni per consentire il concorso nel pagamento degli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito, operanti in Sicilia, che effettuino finanziamenti a favore di cooperative e loro consorzi in forza di convenzioni stipulate con l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Nell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, le parole: "4) da un fondo costituito" sono sostituite con le seguenti: "5) da un fondo costituito".

Art. 4

L'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è sostituito con il seguente: (1)

"L'Istituto esercita il credito di esercizio, la cui durata non può superare i 24 mesi, nei limiti del 60 per cento delle disponibilità liquide, nonchè il credito a medio termine, la cui durata non può superare gli anni 15, compreso un periodo di preammortamento non superiore ad anni due, per un importo massimo non superiore al 70 per cento della spesa accertata per ogni operazione.

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, per le operazioni di credito effettuate dall'Istituto il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è determinato nella misura del 4 per cento in ragione di anno".

(1)

Vedi l'art. 6 della L.R. 12/63 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 35 della L.R. 119/83.

Art. 5

L'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

"L'Istituto può concorrere al pagamento degli interessi a favore degli istituti di credito che operano finanziamenti alle cooperative e loro consorzi, nella misura risultante dalla differenza tra il tasso periodicamente determinato dal Comitato interassessoriale per il credito ed il risparmio ed il 4 per cento che rimane a carico delle stesse cooperative e loro consorzi".

Art. 6

Alle operazioni di credito di esercizio e di credito a medio termine effettuate dall'Istituto si applicano le norme della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, le norme di gestione dell'Istituto nonchè le norme concernenti l'erogazione delle somme già costituenti i fondi a gestione separata soppressi con l'art. 1 in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 7

(integrato dall'art. 18 della L.R. 58/83 e abrogato dall'art. 57, comma 23, della L.R. 10/99)

Art. 8

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

"Il servizio di cassa è affidato, mediante apposite convenzioni, ad uno o ad entrambi gli istituti di credito indicati all'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45".

Art. 9

(abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 2/92)

Art. 10

(modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 31/84)

L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione, con le disponibilità finanziarie provenienti dall'art. 1, lett. b, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzato ad effettuare finanziamenti in favore di cooperative operanti nel settore della ricettività turistico-alberghiera e loro consorzi o consorzi tra albergatori.

Le operazioni di credito di cui al comma precedente sono effettuate al tasso del quattro per cento comprensivo di ogni onere e spesa, per il raggiungimento delle finalità di cui alla succitata lett. b dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

I finanziamenti possono essere concessi per la durata di anni 20 per le opere murarie ed impianti fissi; per la durata massima di anni 10 per i beni mobili ed attrezzature; per la durata di anni due per la costituzione di scorte. Il rimborso delle rate di mutuo avrà inizio dopo due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Limitatamente alle spese relative alla realizzazione di impianti fissi, l'Istituto è autorizzato ad effettuare finanziamenti fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Ai benefici di cui al presente articolo non possono accedere le cooperative ed i loro consorzi che comprendano tra gli associati singole aziende alberghiere con oltre 300 dipendenti. (1)

(1)

Per le provvidenze di cui all'articolo annotato vedi l'art. 7 della L.R. 78/81.

Art. 11

Le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge si applicano anche alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS).

Art. 12

Sono abrogate le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari concernenti l'attività dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 13

Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981 e 1982.

All'onere di lire 4.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1979.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 marzo 1979.

MATTARELLA