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LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1979, n. 11

G.U.R.S. 24 febbraio 1979, n. 8

Modificazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni ed aggiunte, riguardante la tutela sociale dei lavoratori.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

"La ripartizione dei sussidi alle associazioni previste al n. 2 dell'articolo precedente è fatta con decreto dell'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 48".

Art. 2

La disposizione di cui all'articolo precedente vale anche per il riparto relativo al 1978.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 febbraio 1979.

MATTARELLA