
LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. 48
G.U.R.S. 19 agosto 1978, n. 36
Interventi per favorire l'assistenza e la formazione professionale dei lavoratori.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 73/1981 e con annotazioni alla data 16 novembre 1984)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere annualmente sussidi straordinari agli organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, rappresentate nel C.N.E.L., e delle A.C.L.I. (1)
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 97/84 gli interventi previsti dall'articolo annotato, sono estesi agli organismi regionali delle maggiori organizzazioni degli artigiani, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed alle quattro organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale.
(modificato dall'art. 3 della L.R. 73/81)
L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, altresì, a concedere annualmente contributi in favore del CERDFOS, dell'ERRIPA - Centro studi "Achille Grandi", del Centro regionale studi "Attilio Grimaldi", del Centro studi "Il lavoro", per l'attività formativa di operatori sindacali sui problemi giuridici, economici e sociali riguardanti la Sicilia, svolta in centri attrezzati adibiti allo scopo. (1)
--------------------- (comma abrogato) (2)
Per l'erogazione dei contributi di cui al comma annotato vedi l'art. 2 della L.R. 73/81.
Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 73/81.
Per le finalità degli articoli precedenti è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 200 milioni per le finalità dell'art. 1 e lire 200 milioni per quelle dell'art. 2.
All'onere di lire 400 milioni si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Lo stanziamento di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è aumentato, per il corrente esercizio finanziario, di lire 400 milioni.
L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale ripartirà tale somma tra i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria di Palermo e Siracusa rispettivamente nella misura del 45 per cento e del 55 per cento.
All'onere correlativo a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 60753. In applicazione di tale norma lo stanziamento del cap. 34103 è incrementato di lire 400 milioni.