
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
REGOLAMENTO (CEE) N. 262/79 DELLA COMMISSIONE, del 12 febbraio 1979
G.U.C.E. 16 febbraio 1979, n. L 41
RETTIFICATO G.U.C.E. 26 ottobre 1983, n. L 294
Vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,
Visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 (4), in particolare l'articolo 7 bis,
Visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (6), in particolare l'articolo 6,
Considerando che il regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 86/79 (8), è stato ripetutamente modificato; che, ai fini dell'ampliamento delle attuali possibilità di smercio, occorrerebbe apportarvi ulteriori modifiche; che, per maggiore chiarezza, è opportuno procedere alla codificazione della regolamentazione in causa;
Considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di giacenze costituite in seguito ad interventi sul mercato effettuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68;
Considerando che non è possibile smaltire a condizioni normali tutti i quantitativi di burro corrispondenti a dette giacenze; che occorre evitare di prolungare l'ammasso a motivo delle spese elevate che ne conseguono; che occorre pertanto adottare misure atte a favorire lo smaltimento del burro;
Considerando che una di tali misure è costituita dalla vendita di burro a prezzo ridotto a talune imprese di trasformazione della Comunità, ai fini della fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di determinati prodotti impiegati dall'industria della pasticceria;
Considerando che, per garantire la parità di accesso a tutti gli acquirenti nonché il controllo dei quantitativi di burro smaltiti, è opportuno applicare la procedura della gara permanente; che, per tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei grassi concorrenti, è necessario prevedere la possibilità di fissare prezzi minimi diversi per il settore dei prodotti della pasticceria o destinati alla pasticceria, da un lato, e per il settore dei gelati, dall'altro;
Considerando che occorre subordinare l'acquisto del burro all'osservanza di condizioni intese a garantire che il burro stesso non venga sviato dalla sua destinazione; che il controllo deve essere esercitato dal momento in cui il burro esce dall'ammasso e sino a che non ne sia stata effettuata la trasformazione nei prodotti finali; che, oltre alle disposizioni stabilite in materia di controllo dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1665/78 (10), occorre prevedere condizioni supplementari, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione;
Considerando che tali condizioni particolari di controllo implicano anzitutto l'incorporazione nel burro di prodotti determinati secondo la destinazione prevista e tali da permetterne la differenziazione dagli altri tipi di burro; che nel caso della fabbricazione di prodotti semifiniti è opportuno precisare la composizione dei medesimi e le relative caratteristiche di fabbricazione; che occorre inoltre fissare i termini entro i quali deve essere effettuata la trasformazione del burro e prevedere le condizioni che devono adempiere gli stabilimenti di trasformazione, nonché la tenuta di una contabilità di magazzino in tutte le fasi di commercializzazione; che, tuttavia, onde tener conto del caso particolare costituito dalla piccole imprese artigiane che utilizzano modesti quantitativi di burro e che vendono la loro produzione direttamente al consumatore, è opportuno che talune delle predette condizioni non siano imposte a tali imprese;
Considerando che, data l'entità della riduzione di prezzo concessa, è altresì necessario prescrivere la costituzione di cauzioni di trasformazione destinate a garantire l'impiego del burro conformemente alle esigenze previste; che, a tal fine, l'importo delle cauzioni dev'essere fissato, a seconda del prodotto fabbricato, tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del burro e il prezzo particolare al quale esso è venduto; che, per conferire la massima efficacia al controllo e garantire un'applicazione uniforme del regime delle cauzioni negli Stati membri, risulta inoltre necessario, in base all'esperienza acquisita, precisare il termine entro il quale devono essere presentate le prove dell'avvenuta utilizzazione del burro prescritte dal regolamento (CEE) n. 1687/76, ed oltre il quale la cauzione viene incamerata;
Considerando che, per tener conto di eventuali casi particolari nei quali i termini di trasformazione non abbiano potuto essere rispettati, è opportuno prevedere che la cauzione possa venire incamerata soltanto parzialmente e che gli Stati membri comunichino i casi stessi alla Commissione;
Considerando che, per quanto riguarda gli importi compensativi monetari fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, occorre tener conto del valore del burro utilizzato; che, a tal fine, è necessario disporre l'applicazione di un coefficiente agli importi compensativi monetari applicabili al burro, attualmente previsti dal regolamento (CEE) n. 1036/78 della Commissione (11);
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.
G.U. 28 luglio 1978, n. L 204.
G.U. 18 luglio 1968, n. L 169.
G.U. 28 dicembre 1972, n. L 291.
G.U. 12 maggio 1971, n. L 106.
G.U. 15 marzo 1976, n. L 67.
G.U. 31 gennaio 1975, n. L 24.
G.U. 19 gennaio 1979, n. L 13.
G.U. 14 luglio 1976, n. L 190.
G.U. 15 luglio 1978, n. L 192.
G.U. 22 maggio 1978, n. L 133.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
Si procede alle seguenti condizioni alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso anteriormente a una data da stabilirsi.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
La vendita del burro si effettua secondo la procedura della gara permanente indetta da ciascun organismo d'intervento per i quantitativi di burro da esso detenuti.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto a far trasformare il burro di cui all'articolo 1 esclusivamente in prodotti elencati all'articolo 4, in conformità delle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
I prodotti di cui all'articolo 3, ripartiti secondo la formula prescelta e indicata nell'offerta, sono i seguenti:
1. Formula A:
prodotti della voce 19.08 della tariffa doganale comune:
2. Formula B:
a) gelati delle sottovoci 18.06 B e 21.07 C della tariffa doganale comune contenenti, in peso, il 20% o meno di materia grassa proveniente dal latte,
ovvero
b) preparazioni in polvere, escluso lo iogurt in polvere, per la fabbricazione di gelati di cui alla sottovoce 18.06 D o alla voce 21.07 della tariffa doganale comune, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte inferiore o pari al 33%, contenenti uno o più aromatizzanti, nonché emulsionanti o stabilizzatori, e atte al consumo senza alcun'altra operazione salvo l'aggiunta di acqua, i necessari trattamenti meccanici e la congelazione;
3. Formula C:
prodotti della sottovoce 19.02 B II b) della tariffa doganale comune,
a) sotto forma,
aa) di pasta cruda:
- a base di farina, in proporzione pari o superiore al 55%, del peso dei costituenti, salvo l'acqua, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o giallo d'uovo, latte in polvere, sale, ecc., esclusa ogni altra materia grassa utilizzata come tale e/o non rientrante nella normale composizione degli ingredienti;
- contenente lieviti, emulsionanti o stabilizzanti, aromi, ecc.;
- avente tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte, calcolato sulla sostanza secca, inferiore o pari al 40%;
- i cui ingredienti sono stati finemente miscelati e la cui materia grassa è stata emulsionata in modo tale da rendere impossibile, sotto l'azione di qualsiasi trattamento fisico, la separazione della materia grassa proveniente dal latte;
- tagliata in pezzi di dimensioni e forme caratteristiche;
- pronta ad essere infornata o sottoposta ad altro trattamento termico di effetto equivalente, il quale consenta di ottenere direttamente prodotti della voce 19.08 della tariffa doganale comune;
- condizionata in conformità del disposto della successiva lettera b), aa),
oppure
bb) di preparazione in polvere
- a base di farina, in proporzione uguale o superiore al 60%, addizionata di materia grassa proveniente dal latte nella quale sono stati incorporati i prodotti di cui al punto V dell'allegato I, nonché di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o giallo d'uovo in polvere, latte in polvere, sale, ecc., esclusa ogni altra materia grassa utilizzata come tale e/o rientrante nella normale composizione degli ingredienti;
- contenente lieviti, emulsionanti o stabilizzanti, aromi, ecc.,
- avente tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte, calcolato sulla sostanza secca, inferiore o pari al 30%;
- pronta ad essere sottoposta a trattamenti quali l'impastatura, la modellatura, la fermentazione semplice o multipla o il taglio per ottenere direttamente una pasta che, previa cottura al forno o altro trattamento termico di effetto equivalente, consenta di ottenere direttamente prodotti della voce 19.08 della tariffa doganale comune;
- condizionata in conformità del disposto della successiva lettera b), aa),
e
b) conformi alle condizioni seguenti:
aa) i prodotti di cui alla lettera a) sono condizionati:
- per quanto riguarda le paste crude, in unità del contenuto massimo di 5 kg, eventualmente raggruppate in imballaggi;
- per quanto riguarda la preparazioni in polvere, in imballaggi del contenuto massimo di 25 kg;
- in entrambi i casi gli imballaggi recano, in lettere di almeno 1 cm di altezza, le indicazioni seguenti:
- numero d'ordine attribuito allo stabilimento di produzione dopo il riconoscimento di cui all'articolo 9;
- data di fabbricazione, eventualmente in codice;
- tenore, in peso di materia grassa proveniente dal latte, calcolato sulla sostanza secca;
- la dicitura:
"prodotto 19.02 - articolo 4, paragrafo 3, regolamento (CEE) n. 262/79";
bb) fatto salvo il disposto della lettera dd), la trasformazione in prodotti della sottovoce 19.02 B II b) della tariffa doganale comune, menzionati alla lettera a), può essere effettuata soltanto in stabilimenti riconosciuti, conformemente al disposto dell'articolo 9, dello Stato membro nel cui territorio ha luogo tale trasformazione;
cc) lo stabilimento riconosciuto deve:
- conservare per ogni partita di prodotti di cui alla lettera a) e per almeno quattro mesi dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 8, secondo trattino, un campione, prelevato sotto controllo amministrativo a norma dell'articolo 21, del burro concentrato che è stato impiegato per la fabbricazione della stessa partita,
e
- tenere in permanenza i registri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c);
dd) non sono tuttavia soggetti al riconoscimento di cui alla lettera bb), né al disposto della lettera cc), gli stabilimenti che fabbricano prodotti di cui alla lettera a), aa), i quali:
- impiegano una quantità massima di burro concentrato stabilita dallo Stato membro interessato e non eccedente 200 kg al mese,
e
- vendono la loro produzione direttamente al consumatore.
Tali stabilimenti devono
- chiedere la propria iscrizione presso l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si trovano;
- impegnarsi ad utilizzare il burro concentrato a norma del presente regolamento;
- conservare per almeno tre anni le fatture d'acquisto del burro concentrato.
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1. Tutto il burro aggiudicato deve essere trasformato, in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 9 dall'organismo competente designato dallo Stato membro nel cui territorio viene effettuata la trasformazione, in burro concentrato avente un tenore minimo di materia grassa del 99,8%; almeno 100 kg di burro concentrato devono essere forniti per:
- 122,5 kg di burro utilizzato, qualora il tenore di materia grassa del burro venduto sia pari o superiore all'82%,
- 125,5 kg di burro utilizzato, qualora il tenore di materia grassa del burro venduto sia inferiore all'82%.
2. Nel corso della trasformazione di cui al paragrafo 1 e nello stesso stabilimento, in ogni tonnellata di burro concentrato devono essere incorporati, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e con procedimento atto a garantire una ripartizione omogenea dei costituenti:
- i prodotti elencati nell'allegato I, se il burro concentrato è destinato ad essere trasformato in prodotti corrispondenti alla formula A o alla formula C di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a);
- i prodotti elencati nell'allegato II, se il burro concentrato è destinato ad essere trasformato in prodotti corrispondenti alla formula B di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
3. L'organismo competente designato dallo Stato membro interessato deve accertare che siano state rispettate la qualità e le caratteristiche, in particolare il grado di purezza dei prodotti di cui al paragrafo 2 che devono essere incorporati nel burro.
Ogni Stato membro può decidere che nel proprio territorio non siano utilizzati i prodotti seguenti:
- se il burro concentrato è destinato ad essere trasformato in prodotti della formula A o della formula C, lettere a), aa): uno o due dei prodotti risultanti dall'incorporazione di cui ai punti I, II, III, IV dell'allegato I e/o uno di tali prodotti per il quale è stato fatto ricorso ad una possibilità determinata tra quelle previste ai paragrafi I b), II b), III b), IV b) e V b), cc), primo trattino, dell'allegato I;
- se il burro concentrato è destinato ad essere trasformato in prodotti della formula B: uno o due dei prodotti risultanti dall'incorporazione di cui ai punti I, II o III dell'allegato II.
Gli Stati membri, ove decidano di avvalersi di tale facoltà di cui al comma precedente comunicano alla Commissione il procedimento o i procedimenti scelti. La Commissione ne informa gli Stati membri.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
Se le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e la trasformazione di cui all'articolo 4 non vengono effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato viene confezionato in blocchi del peso minimo di 10 kg o, nel caso previsto dal punto V dell'allegato I, in sacchi o cartoni del peso minimo di 10 kg.
Gli imballaggi recano l'indicazione della destinazione (formula A e/o C o formula B), nonché una o più delle diciture seguenti, in lettere di almeno 1 cm di altezza:
"Burro concentrato destinato esclusivamente alla trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79",
"Beurre concentré destiné exclusivement à la transformation en un des produits visès à l'article 4 du règlement (CEE) n° 262/79",
"Butterfettt ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 262/79 genannten Erzeugnisse",
"Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot één van de bij artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde produkten",
"Concentrated butter for processing exclusively into one of the products listed in Article 4 of Regulation (EEC) no. 262/79",
"Koncentreret smor udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er naevnt i artikel 4 i forordning (EOF) nr. 262/79".
Il burro concentrato può anche essere trasportato in cisterne o contenitori; in tal caso, le diciture di cui sopra vengono riportate sulla cisterna o sul contenitore, in lettere di almeno 5 cm di altezza.
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Un'ulteriore trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 4 è ammessa soltanto se i prodotti ottenuti sono compresi in una delle voci tariffarie di cui allo stesso articolo e a condizione che da una fase intermedia di tale trasformazione non risulti un prodotto compreso in un'altra voce tariffaria.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
Il burro aggiudicato deve essere trasformato nella Comunità entro il termine, calcolato a decorrere all'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
- di tre mesi, per quanto riguarda le trasformazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e 2,
- di otto mesi, per quanto riguarda la trasformazione di cui all'articolo 4.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. Può essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), bb) e dell'articolo 5, paragrafo 1, soltanto uno stabilimento
a) che disponga di impianti tecnici adeguati e trasformi una quantità media di almeno 2 tonnellate di burro al mese;
b) che disponga di locali che consentano di separare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;
c) che si impegni a tenere in permanenza i registri dai quali risultino l'origine delle materie prime utilizzate, i quantitativi trasformati, nonché i quantitativi e la composizione dei prodotti ottenuti, la data di uscita dei prodotti stessi dallo stabilimento e il nome e l'indirizzo degli acquirenti;
d) che si impegni a trasmettere all'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 21 il proprio programma di fabbricazione secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
2. Il riconoscimento viene revocato qualora si constati una grave infrazione alle disposizioni del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. L'aggiudicatario deve
a) tenere una contabilità di magazzino dalla quale risultino, per ogni fornitura, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del prodotto ottenuto a seguito delle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché i quantitativi corrispondenti, specificandone la destinazione (formula A e/o C o formula B);
b) prevedere che, per ogni ulteriore rivendita del prodotto in causa, nei contratti di vendita siano indicati
- l'obbligo di trasformazione in prodotti di cui all'articolo 4,
- l'obbligo di effettuare o di far effettuare la trasformazione entro i termini di cui all'articolo 8,
- se del caso, l'obbligo di tenere la contabilità di magazzino di cui alla lettera a),
- l'obbligo di tenere i registri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) o di rispettare gli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), dd).
2. Tuttavia, un'impresa può partecipare alla gara senza adempiere i presupposti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se si impegna per iscritto a rispettare le condizioni seguenti:
a) la totalità del burro aggiudicato viene trasformata, conformemente alla destinazione indicata nell'offerta (formula A o formula B), in prodotti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, entro otto mesi a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
b) la trasformazione di cui alla lettera a) viene effettuata in modo che nello stabilimento venga utilizzata una quantità minima di 5 tonnellate di burro al mese.
In tal caso, lo Stato membro nel cui territorio si effettua la trasformazione garantisce, secondo modalità da esso stabilite e per ogni partita trasformata, un controllo sul posto avente per oggetto almeno i punti specificati all'articolo 21; le spese inerenti al controllo sono a carico dell'impresa interessata.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. L'organismo d'intervento redige un bando di gara nel quale sono in particolare indicati:
a) l'ubicazione del o dei depositi frigoriferi nei quali il burro è immagazzinato;
b) i quantitativi di burro messi in vendita in ciascun deposito, precisando eventualmente la quantità di burro contenuta in tali quantitativi avente un tenore di materie grasse inferiore all'82%;
c) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.
2. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno 8 giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte. Inoltre, l'organismo d'intervento può procedere ad altre pubblicazioni.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare particolari. Ogni gara particolare riguarda il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.
2. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato sino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, a loro richiesta, l'elenco, menzionato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dei depositi frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro posto in gara e dei relativi quantitativi. Inoltre, l'organismo d'intervento procede regolarmente alla pubblicazione di tale elenco aggiornato della forma indicata nel bando di gara di cui all'articolo 11.
2. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a, loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro posto in vendita.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata indirizzata all'organismo d'intervento. Gli organismi d'intervento possono autorizzare il telescritto.
2. Nell'offerta sono indicati:
a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
b) il quantitativo richiesto, precisando il tenore di materie grasse del burro qualora l'organismo d'intervento interessato abbia messo in vendita burro avente un tenore di materie grasse inferiore all'82%;
c) la prevista destinazione del burro (formula A e/o formula C o formula B);
d) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di burro avente il tenore di materie grasse voluto, senza tener conto della riduzione di prezzo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale si effettua la gara;
e) il deposito frigorifero nel quale si trova il burro, ed eventualmente un deposito frigorifero di sostituzione.
Un'offerta relativa a più di un deposito, indipendentemente dall'eventuale deposito di sostituzione, è considerata equivalente a tante offerte quanti sono i depositi frigoriferi cui essa si riferisce.
Un'offerta può vertere soltanto su burro avente lo stesso tenore di materie grasse (pari o superiore all'82%, ovvero inferiore all'82%) e la stessa destinazione (formula A e/o C o formula B).
3. L'offerta è valida soltanto se riguarda un quantitativo di almeno 3 tonnellate. Tuttavia, nel caso in cui il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore a 3 tonnellate, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo per l'offerta.
4. Un'offerta è valida soltanto se:
a) è accompagnata dall'impegno scritto di cui all'articolo 3;
b) il concorrente allega una dichiarazione dalla quale risulti che egli rinuncia ad ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del burro eventualmente venduto;
c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all'articolo 15, per la gara particolare di cui trattasi.
5. Un'offerta può indicare che essa deve condiderarsi presentata soltanto
a) se l'aggiudicazione riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta stessa,
b) se l'aggiudicazione riguarda il quantitativo specificato nell'offerta.
6. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare in causa previsto dall'articolo 12, paragrafo 2.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. La cauzione di gara ammonta a 50 UC per tonnellata.
2. Essa è costituita, a scelta del concorrente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro presso il quale essa è costituita.
3. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui viene presentata l'offerta.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un prezzo minimo di vendita che può essere differenziato secondo la destinazione prevista (formula A e C o formula B) e secondo il tenore di materia grassa del burro.
Può essere deciso di non dare seguito alla gara.
2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e secondo la stessa procedura, viene fissato, per 100 chilogrammi, tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del burro e i prezzi minimi fissati, l'importo delle cauzioni di trasformazione destinate a garantire l'impiego del prodotto in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. L'offerta viene respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare, tenuto conto della destinazione e del tenore di materia grassa del burro di cui trattasi.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, è aggiudicatario colui che offre il prezzo che presenta la maggiore differenza rispetto al prezzo minimo fissato per la destinazione del burro indicata nell'offerta. Se il quantitativo disponibile nel deposito non è esaurito con tale aggiudicazione, per il quantitativo restante vengono dichiarati aggiudicatari gli altri concorrenti in funzione dei prezzi offerte partendo da quello la cui differenza rispetto al prezzo minimo è più elevata.
3. Qualora un'offerta presa in considerazione superi i quantitativi di burro ancora disponibile nel rispettivo deposito, il concorrente è dichiarato aggiudicatario soltanto per quest'ultimo quantitativo.
4. Qualora, essendo prese in considerazione più offerte che presentino i medesimi prezzi per la stessa destinazione del burro ovvero la medesima differenza rispetto al prezzo minimo in causa, venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati in tali offerte. Tuttavia, qualora in base ad una tale ripartizione siano aggiudicati taluni quantitativi inferiori a 3 tonnellate, l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.
5. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento dei risultati della sua partecipazione alla gara particolare.
2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, prima della presa in consegna del burro e nel termine di cui all'articolo 19, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.
Tuttavia, per quanto riguarda gli aggiudicatari che abbiano assunto l'impegno di trasformare il burro in prodotti di cui all'articolo 4 alle condizioni di cui all'articolo 5, il prezzo viene diminuito di 14 UC per 100 kg.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. Non appena viene effettuato il versamento dell'importo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento e sono state sostituite in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76 le cauzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:
a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui sopra;
b) il deposito frigorifero nel quale detto quantitativo è immagazzinato;
c) la data limite per la presa in consegna del burro;
d) la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare nell'ambito della quale il burro è stato venduto.
2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. La presa in consegna può essere frazionata.
Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha effettuato il versamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, entro il termine previsto la vendita è annullata per i quantitativi restanti.
Nel caso in cui il versamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sia stato effettuato, ma il burro non sia stato preso in consegna entro il termine previsto, il magazzinaggio del burro è a carico dell'aggiudicatario a decorrere dal giorno successivo a quello di cui al paragrafo 1, lettera c).
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture, in lettere di almeno 1 cm di altezza:
"Burro destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 262/79)",
"Beurre destiné à la transformation (règlement (CEE) n° 262/79)",
"Zur Verarbeitung bestimmte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 262/79)",
"Boter voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 262/79)",
"Butter for processing (Regulation (EEC) No 262/79",
"Smor bestemt til forarbejdning (forordning (EOF) nr. 262/79)",
nonché la destinazione prevista (formula A e/o C o formula B).
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
Nel corso della trasformazione dell'incorporazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), lo Stato membro nel cui territorio sono effettuate tali operazioni garantisce controlli sul posto frequenti ed improvvisi, decisi sulla base del programma di produzione dell'impresa, vertenti in particolare sulle condizioni di fabbricazione, compreso il prelievo di campioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), cc), nonché sulla tenuta dei registri, sulla composizione dei prodotti ottenuti e sull'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) in materia di eventuale presenza nello stabilimento di grassi diversi da quelli butirrici.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
(come rettificato dalla G.U.C.E. 26 ottobre 1983, n. L 294)
1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara viene incamerata per il quantitativo per il quale il concorrente:
a) ha ritirato l'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte prevista dall'articolo 12, paragrafo 2,
b) ovvero non ha versato entro i termini prescritti l'importo corrispondente all'offerta di cui all'articolo 18, paragrafo 2, né ha costituito la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
2. La cauzione di gara relativa al quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta viene svincolata immediatamente.
3. Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono disporre che il controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76 venga considerato effettuato se il venditore presenta una dichiarazione dell'utilizzazione finale nella quale quest'ultimo
- conferma il proprio impegno, risultante dal contratto di vendita, di trasformare i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, indicato nell'offerta (formula A o formula B o formula C) entro il termine previsto
e
- dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dallo Stato membro interessato per il caso di mancato rispetto degli obblighi contratti.
Gli Stati membri stabiliscono il quantitativo massimo di burro concentrato, non superiore a 200 kg al mese, per il quale tale dichiarazione può esser sottoscritta e lo comunicano alla Commissione non appena si avvalgano della facoltà di cui sopra.
4. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali le prove di cui al regolamento (CEE) n. 1687/76 non vengono fornite entro un termine di 18 mesi calcolato a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
5. Qualora la trasformazione in prodotti di cui all'articolo 4 sia stata effettuata senza la piena osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5, la cauzione relativa alla partita per la quale dette condizioni non sono state osservate viene incamerata.
Tuttavia, se l'infrazione constatata si riferisce ad un dosaggio di prodotti inferiore di meno del 20% al dosaggio prescritto dagli allegati I e II per detti prodotti, la cauzione viene incamerata soltanto sino a concorrenza del 25%.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
1. Nei casi di forza maggiore non previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76, l'organismo d'intervento adotta le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.
2. Negli altri casi che non possono essere considerati casi di forza maggiore e per i quali
- i termini di trasformazione di cui all'articolo 8 o il termine di trasformazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), sono stati superati soltanto di 60 giorni in totale
e
- tale superamento non è dovuto a grave negligenza dell'interessato,
la cauzione di trasformazione che viene incamerata ammonta su richiesta motivata dell'interessato soltanto a 3 UC per tonnellata e per giorno di superamento dei termini previsti.
Una tale richiesta è ricevibile soltanto se viene depositata presso l'organismo d'intervento interessato entro 60 giorni dalla scadenza del termine.
3. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi nei quali hanno applicato il disposto del paragrafo 1 o del paragrafo 2, precisando le circostanze addotte, il quantitativo in causa e le misure adottate.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
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Per quanto riguarda il burro e il burro concentrato di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 per la parte burro, nonché i prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), per la parte burro, venduti a norma del presente regolamento, gli importi compensativi monetari applicabili sono uguali agli importi compensativi monetari fissati a norma del regolamento (CEE) n. 974/71, previa applicazione del coefficiente indicato nell'allegato I, parte 5, alla nota corrispondente al regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari. In caso di necessità, la Commissione può modificare tali coefficienti.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
Il regolamento (CEE) n. 232/75 è abrogato. Esso rimane tuttavia applicabile al burro venduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1979.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1979.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
N.d.R.: Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 570/88.
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