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REGOLAMENTO (CEE) N. 214/79 DEL CONSIGLIO, 6 febbraio 1979

G.U.C.E. 9 febbraio 1979, n. L 35

Modifiche al regolamento (CEE) n. 724/75 che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (4), ha creato un Fondo europeo di sviluppo regionale destinato a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità;

Considerando che l'articolo 18 di detto regolamento prevede che, su proposta della Commissione, il Consiglio riesaminerà il suddetto regolamento anteriormente al 1° gennaio 1978;

Considerando che è opportuno fissare annualmente la dotazione del Fondo nel bilancio generale delle Comunità europee;

Considerando che, data l'evoluzione della situazione economica e sociale nelle regioni e zone della Comunità, risulta necessario diversificare gli interventi del Fondo, affinché esso possa intervenire sia a favore di azioni comunitarie di sostegno dei provvedimenti di politica regionale adottati dagli Stati membri sia a favore di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale;

Considerando che per le azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale l'ambito geografico degli interventi del Fondo deve poter essere esteso a regioni o zone diverse da quelle definite dagli Stati membri in applicazione dei rispettivi regimi di aiuti a finalità regionali;

Considerando che è opportuno precisare il quadro generale nel quadro saranno successivamente adottate e attuate le azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale;

Considerando che la diversità delle situazioni regionali nella Comunità implica un adeguamento della definizione degli investimenti in infrastrutture che possono essere presi in considerazione per un contributo del Fondo;

Considerando in particolare che occorre prevedere un tasso maggiorato di partecipazione del Fondo al finanziamento di alcuni di questi investimenti in infrastrutture;

Considerando che l'esperienza dei primi tre anni di funzionamento del Fondo consente di prevedere una semplificazione delle procedure per l'adozione delle decisioni sui contributi del Fondo;

Considerando che le disposizioni relative ai programmi di sviluppo regionale, alle informazioni annuali e ai prospetti statistici devono essere adeguate all'evoluzione avvenuta;

Considerando che un'accelerazione del sistema dei versamenti del Fondo può facilitare la realizzazione degli investimenti a favore dei quali il Fondo è intervenuto; che l'introduzione, a determinate condizioni, di un sistema di pagamenti accelerati permette di rispondere a tale obiettivo;

Considerando che è opportuno precisare le modalità atte a evidenziare la complementarietà degli interventi del Fondo, e che a tal fine la Commissione deve disporre degli elementi di valutazione che le consentano di constatare che tale complementarietà è garantita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 9 luglio 1977, n. C 161.

(2)

G.U. 7 novembre 1977, n. C 266.

(3)

G.U. 3 dicembre 1977, n. C 292; G.U. 8 aprile 1978, n. C 84.

(4)

G.U. 21 marzo 1975, n. L 73.

Art. 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 724/75, le parole "E' istituito un Fondo europeo di sviluppo regionale, qui di seguito denominato "Fondo", destinato a correggere" sono sostituite da "Il fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso denominato " Fondo ", è destinato a correggere".

Art. 2

Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 724/75:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

"1. A decorrere dall'esercizio 1978 la dotazione del Fondo è fissata annualmente nel bilancio generale delle Comunità europee";

2) il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2;

3) è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Fondo può finanziare:

a) Azioni comunitarie di sostegno alle misure di politica regionale adottate dagli Stati membri, azioni che formano oggetto del titolo II del presente regolamento.

Le risorse del Fondo destinate al finanziamento di tali azioni sono ripartite secondo il seguente criterio:


Belgio              1,39%
Danimarca           1,20%
R.f. di Germania    6,00%
Francia            16,86%
Irlanda             6,46%
Italia             39,39%
Lussemburgo         0,09%
Paesi Bassi         1,58%
Regno Unito        27,03%
b) Azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale che formano oggetto del titolo III del presente regolamento. L'importo destinato a tali azioni ammonta al 5% delle risorse del Fondo. Le risorse che non avranno potuto essere utilizzate in tempo utile per tali azioni saranno assegnate alle azioni di sostegno di cui alla lettera a).

Tutte le risorse del Fondo destinate al finanziamento di tali azioni sono utilizzate tenendo conto dell'intensità relativa degli squilibri regionali nella Comunità."

Art. 3

Nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 724/75, il primo e il secondo comma diventano il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

"2. Nel quadro delle azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), il Fondo può altresì eventualmente intervenire in regioni o zone che differiscono da quelle di cui al paragrafo 1, nella misura in cui lo Stato membro interessato sia intervenuto o intervenga contemporaneamente per risolvere problemi che sono oggetto dell'azione comunitaria."

Art. 4

1. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 724/75 è così modificato:

1) la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo:

"Nel quadro delle azioni comunitarie di sostegno alle misure di politica regionale adottate dagli Stati membri, il Fondo può partecipare al finanziamento di investimenti che superino ciascuno 50 000 unità di conto europee, appartenenti a una delle seguenti categorie:";

2) alla lettera a), primo capoverso, prima frase, le parole "purché siano creati almeno 10 posti di lavoro o vengano mantenuti dei posti di lavoro" sono sostituite da "purché siano creati a vengano mantenuti almeno 10 posti di lavoro";

3) alla lettera a) è aggiunto il seguente capoverso:

"Può essere considerato come un solo investimento nel settore dell'artigianato o in quello del turismo, ai sensi del presente articolo, un insieme d'investimenti che presentino fra di loro un nesso geografico e finanziario, e che soddisfino insieme ai criteri di cui al presente articolo;";

4) la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

"b) investimenti che siano a carico, in tutto o in parte, di poteri pubblici o di qualsiasi altro organismo responsabile della realizzazione di infrastrutture allo stesso titolo di un'autorità pubblica e che riguardino, sempreché i programmi di sviluppo regionale ne indichino la necessità, infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo della regione o della zona nella quale si situano, purché la parte del complesso delle azioni del Fondo devoluta al finanziamento degli investimenti di cui alla presente lettera b) non superi in totale il 70% dei contributi del Fondo.

Tale percentuale deve essere rispettata per un periodo di tre anni; essa può tuttavia essere superata con una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Nella gestione del Fondo la Commissione tiene conto della situazione particolare di talune regioni, in base ai programmi di cui sopra. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente lettera b).".

2. L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 724/75 è così modificato:

1) alla lettera a), primo capoverso, l'espressione "unità di conto" è ogni volta completata con la parola "europee";

2) alla lettera a) il secondo capoverso è sostituito dai seguenti capoversi:

"Per quanto riguarda il settore dei servizi e dell'artigianato il contributo del Fondo, in deroga al primo comma, può superare il 20% del costo dell'investimento, senza peraltro poter eccedere in questo caso 10 000 unità di conto europee per posto di lavoro creato o mantenuto, né il 50% degli aiuti nazionali.

Gli aiuti statali da prendere in considerazione sono le sovvenzioni, gli abbuoni di interesse o il loro equivalente se si tratta da mutui a saggio d'interesse agevolato, si riferiscano gli aiuti in questione all'investimento o ai posti di lavoro creati.

Tali aiuti possono comprendere sovvenzioni concesse a favore di un investimento e collegate al trasferimento delle attrezzature e dei lavoratori. Il calcolo dell'equivalente degli aiuti è determinato da un regolamento di applicazione a norma dell'articolo 16. gli aiuti concessi sotto forma di riduzione o di esonero di affitti concernenti la locazione di edifici, comprese le attrezzature, potranno altresì essere presi in considerazione, sempreché sia possibile applicare lo stesso calcolo."

3) la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

"b) per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del 30% della spesa effettuata dalle autorità pubbliche, quando l'investimento è inferiore a 10 milioni di unità di conto europee, e dal 10 al 30% al massimo per gli investimenti di importo pari o superiore a 10 milioni di unità di conto europee. Tali percentuali possono tuttavia raggiungere il 40% a favore di progetti che rivestono un interesse particolare per lo sviluppo della regione nella quale si situano.

Il contributo del Fondo può assumere in tutto o in parte la forma di un abbuono di tre punti sui prestiti che in base all'articolo 130, lettere a) e b), del trattato sono accordati dalla Banca europea per gli investimenti nelle regioni e zone di cui all'articolo 3 del presente regolamento. In questo caso il contributo del Fondo è versato in una sola volta alla Banca; l'abbuono è espresso in percentuale dell'investimento con un calcolo di attualizzazione."

Art. 5

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 724/75 è così modificato:

1) nel paragrafo 1, prima frase, le parole "secondo la procedura di cui all'articolo 12" sono soppresse;

2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

"2. a) Per gli investimenti pari o superiori a 10 milioni di unità di conto europee, il contributo del Fondo è deciso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Per gli investimenti di infrastruttura di costo pari o superiore a 10 milioni di unità di conto europee, la Commissione, prima di chiedere il parere del comitato del Fondo di cui all'articolo 15, consulta il comitato di politica regionale.

b) Per gli investimenti inferiori a 10 milioni di unità di conto europee, la Commissione informa preliminarmente gli Stati membri avvalendosi di un elenco semplificato degli investimenti oggetto di una domanda di contributo. La procedura di cui all'articolo 16 si applica:

- per i progetti di decisione negativa quando lo Stato membro interessato ne faccia richiesta;

- per tutti gli altri progetti di decisioni per i quali la Commissione o uno Stato membro desiderino sentire il parere del comitato del Fondo".

Art. 6

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 724/75 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 6

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo solo gli investimenti che rientrano nel quadro di programmi di sviluppo regionale, la cui realizzazione potrebbe contribuire a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità che possono pregiudicare il corretto funzionamento del mercato comune e l'evoluzione convergente delle economie degli Stati membri, in particolare nella prospettiva della realizzazione dell'unione economica e monetaria.

2. I programmi di sviluppo regionale sono redatti secondo lo schema comune elaborato dal comitato di politica regionale.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di sviluppo regionale, nonché le modifiche che sono apportate ai programmi già comunicati.

4. I programmi hanno carattere indicativo e precisano gli obiettivi e i mezzi dello sviluppo della regione. Essi sono oggetto di una consultazione del comitato di politica regionale. La Commissione esamina tali programmi alla luce dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), affinché essa possa determinare i settori prioritari dell'intervento del Fondo.

5. Prima del 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri completano i programmi di sviluppo regionale fornendo alla Commissione tutte le informazioni utili per l'anno in corso, che non siano già contenute nei programmi, concernenti:

a) le risorse finanziarie destinate allo sviluppo regionale nel quadro dei rispettivi programmi;

b) le azioni prioritarie in materia di sviluppo regionale che essi intendono svolgere;

c) l'impiego che intendono fare delle risorse comunitarie per la realizzazione di tali azioni prioritarie ed in particolare di quelle provenienti dal Fondo.

Le altre informazioni utili sono comunicate alla Commissione non appena disponibili.

6. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, gli Stati membri forniscono alla Commissione un prospetto statistico globale che precisa, per ciascuna regione e rispetto all'anno precedente:

a) i risultati ottenuti nella regione in termini di investimenti e di occupazione;

b) i mezzi finanziari impiegati;

c) l'utilizzazione effettiva delle risorse del Fondo.".

Art. 7

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 724/75 è così modificato:

1) nel paragrafo 1 le parole "rispetto ai criteri stabiliti dall'articolo 5" sono sostituite da "rispetto alle disposizioni degli articoli 5 e 6";

2) nel paragrafo 2, prima frase, nel paragrafo 3, prima frase e nel paragrafo 5 la parole "europee" è aggiunta dopo le parole " unità di conto";

3) nel paragrafo 2, lettera b), e nel paragrafo 3, lettera b), le parole "la sua diretta connessione con lo sviluppo di attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)" sono sostituite da "il suo contributo allo sviluppo della regione".

Art. 8

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 724/75 è così modificato:

1) nel paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:

"a) per richieste di pagamenti intermedi:

- la denominazione dell'impresa interessata ovvero, nel caso di infrastrutture, la denominazione dell'autorità responsabile,

- la localizzazione dell'investimento,

- l'importo totale delle spese pubbliche effettuate dopo la data prevista all'articolo 11 e la quota d'importo a cui si riferisce la richiesta di pagamento,

- l'importo del pagamento richiesto al Fondo,

- una previsione delle future richieste di pagamenti;

b) per le richieste di pagamenti finali tutte le indicazioni di cui alla lettera a) ad eccezione dell'ultimo trattino, nonché

- l'importo effettivamente investito e la conformità dell'investimento realizzato con il progetto iniziale,

- la data di ultimazione dell'investimento,

- il numero di posti di lavoro creati o mantenuti mediante gli investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

- l'importo delle spese pubbliche.";

2) il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2;

3) è inserito il seguente paragrafo:

"3. La Commissione può concedere ad uno Stato membro, dietro sua richiesta, pagamenti accelerati relativamente ad una decisione di contributo del Fondo. Essi possono superare il 75% dell'importo totale del contributo del Fondo. Questi pagamenti accelerati sono subordinati alla condizione che sia stato effettuato almeno il 30% dei pagamenti che costituiscono la base del contributo del Fondo.

I pagamenti già effettuati, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), nell'ambito della decisione di contributo sono dedotti dai pagamenti accelerati.

Il rimanente contributo del Fondo viene versato conformemente al paragrafo 1 per i pagamenti dello Stato membro non coperti dal pagamento accelerato.

Le domande di pagamenti accelerati vengono raggruppate e presentate ogni tre mesi alla Commissione dallo Stato membro interessato.".

Art. 9

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 724/75 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è completato dal seguente comma:

"Gli Stati membri rimborsano alla Commissione l'importo del contributo versato dal Fondo nei casi in cui una sovvenzione nazionale che è servita di base al calcolo del contributo del Fondo sia stata rimborsata dell'investitore allo Stato membro.";

2) il paragrafo 2 è completato dalla seguente frase:

"Essi notificano alla Commissione i casi contemplati dal paragrafo 1, primo comma.";

3) all'inizio del paragrafo 6 sono aggiunte le seguenti parole:

"6. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1],";

4) la seguente nota è aggiunta al testo:

"[1] G.U. 31 dicembre 1977, n. L 356."

Art. 10

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 724/75 è soppresso; l'articolo 14 diventa l'articolo 10.

Art. 11

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 724/75 diventa l'articolo 15; è inserito il seguente articolo 11:

"Articolo 11

La Commissione prende in considerazione, per il contributo del Fondo, i pagamenti effettuati dagli Stati membri a partire dal dodicesimo mese precedente la data di ricevimento, da parte della Commissione, della domanda di contributo, e che si riferiscono ad investimenti la cui realizzazione non sia ancora terminata a tale data. Questo termine è portato a 24 mesi per i pagamenti relativi agli investimenti in Groenlandia.".

Art. 12

L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 724/75 diventa l'articolo 16; è inserito il seguente articolo 12:

"Articolo 12

1. Il Fondo può partecipare al finanziamento di studi in stretto rapporto con le operazioni del Fondo, intrapresi su richiesta di una Stato membro.

2. Il contributo non può essere superiore al 50% del costo dello studio.".

Art. 13

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75 diventa l'articolo 17, è inserito il seguente articolo 13:

"Articolo 13

1. Il Fondo può partecipare al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale che differiscono, totalmente o parzialmente, dalle azioni di cui al titolo II.

Queste azioni:

- sono legate alle politiche della Comunità e ai provvedimenti da essa adottati, per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o attenuarne le conseguenze sul piano regionale;

- o sono, eccezionalmente, destinate a fronteggiare le conseguenze strutturali di avvenimenti particolarmente gravi in taluni regioni o zone, per sostituire posti di lavoro perduti e creare le infrastrutture all'uopo necessarie.

Queste azioni non possono avere per oggetto operazioni di ristrutturazione interna di settori in declino ma possono agevolare, con l'insediamento di nuove attività economiche, la creazione di posti di lavoro alternativi nelle regioni o zone che si trovano in una difficile situazione.

Queste azioni sono finanziate congiuntamente dalla Comunità e dallo o dagli Stati membri interessati.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali che possono essere oggetto di un'azione specifica ai sensi del paragrafo 1.

3. Fatte salve le competenze della Commissione in materia di aiuti statali ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa per ciascuna delle azioni da attuare in applicazione del presente articolo, sotto forma di programma speciale:

a) la natura delle operazioni alle quali il Fondo può partecipare;

b) le zone e regioni a favore delle quali il Fondo può intervenire;

c) gli interventi pubblici nazionali presi in considerazione per la concessione del contributo del Fondo;

d) la partecipazione del Fondo;

e) le categorie di beneficiari del contributo del Fondo;

f) la modalità di finanziamento.

4. Le richieste relative al contributo del Fondo per i suddetti programmi speciali sono presentate dagli Stati membri alla Commissione. Si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), quinto capoverso, nonché l'articolo 10.".

Art. 14

Nel regolamento (CEE) n. 724/75 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 14

1. Il Fondo può partecipare, totalmente o parzialmente, al finanziamento di studi in stretto rapporto con le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, intrapresi a richiesta di uno o più Stati membri.

2. Il contributo del Fondo è deciso dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 16, previa consultazione del comitato di politica regionale".

Art. 15

L'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 724/75 nella sua versione non modificata diventa l'articolo 18; in questo articolo le parole "all'articolo 12" sono sostituite da "all'articolo 16".

Art. 16

Nel regolamento (CEE) n. 724/75 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 19

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far risultare distintamente, nelle forme corrispondenti alle caratteristiche dei sistemi di bilancio nazionali, le somme ricevute dal Fondo.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, a sua richiesta, informazioni sulla destinazione delle somme ricevute dal Fondo".

Art. 17

L'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 724/75 nella sua versione non modificata diventa l'articolo 20 ed è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 20

L'intervento del Fondo non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi contenuti nelle disposizioni del trattato in materia, così come sono enunciati in particolare nei principi di coordinamento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale. In particolare, le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione degli articoli 92, 93, 94 del trattato, segnatamente per quanto riguarda la determinazione e la modifica delle zone di aiuti a finalità regionali di cui all'articolo 3 e l 'importo della partecipazione del Fondo".

Art. 18

L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 724/75 nella sua versione non modificata diventa l'articolo 21 ed è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 21

1. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente.

2. Tale relazione si occupa anche della gestione finanziaria del Fondo e delle conclusioni che la Commissione trae dai controlli effettuati sulle operazioni del Fondo.".

Art. 19

L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 724/75 nella sua versione non modificata diventa l'articolo 22 e la data del 1 ° gennaio 1978 che vi figura è sostituita da quella del 1 ° gennaio 1981.

Art. 20

Il primo comma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 724/75 nella sua versione non modificata diventa l'articolo 23.

Il secondo comma di detto articolo 19 è soppresso.

Art. 21

Nel regolamento (CEE) n. 724/75 sono introdotte le seguenti suddivisioni:

1) prima dell'articolo 1:

"Titolo I: Disposizioni preliminari";

2) dopo l'articolo 3:

"Titolo II: Azioni comunitarie di sostegno alle misure di politica regionale adottate dagli Stati membri.

Capitolo 1: Campo di intervento";

3) dopo l'articolo 4:

"Capitolo 2: Disposizioni in materia di procedura";

4) dopo l'articolo 12:

"Titolo III: Azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale";

5) dopo l'articolo 14:

"Titolo IV: Disposizioni generali e finali".

Art. 22

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 724/75 nella sua versione non modificata continuano ad essere applicabili alle domandi di contributo del fondo presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e che a tale data non sono state oggetto di una decisione di contributo.

Tuttavia la Commissione può, a richiesta dello Stato membro interessato, applicare a tali domande di contributo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 724/75, come modificato dal presente regolamento.

Art. 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANCOIS - PONCET