
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
REGOLAMENTO (CEE) N. 337/79 DEL CONSIGLIO, 5 febbraio 1979
G.U.C.E. 5 marzo 1979, n. L 54
RETTIFICATO G.U.C.E. 16 luglio 1982, n. L 208
Organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 5 febbraio 1979
Applicabile dal: 5 febbraio 1979
______________________________________________________________________
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articolo 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore vitivinicolo sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi di modifica, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione;
Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agraria comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti;
Considerando che la politica agraria comune ha per scopo l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato e in particolare nel settore vitivinicolo la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; che questi obiettivi possono essere raggiunti adattando le risorse ai fabbisogni, e che tale adattamento deve essere fondato in particolare su una politica di qualità;
Considerando che al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale adattamento è indispensabile accertare il potenziale di produzione e valutare l'importanza annua dei volumi dei mosti e dei vini disponibili;
Considerando che l'istituzione di un catasto viticolo, l'instaurazione di un regime di dichiarazione dei raccolti e delle scorte, nonché l'istituzione di un bilancio di previsione annuo devono permettere di ottenere i dati statistici indispensabili per la conoscenza del mercato;
Considerando che le modalità di attuazione di tali misure devono essere determinate in modo che le informazioni ottenute, pur tenendo conto delle situazioni particolari di ogni Stato membro, siano comparabili sul piano comunitario;
Considerando che è importante disporre di efficaci strumenti d'intervento sul mercato; che gli aiuti all'ammasso privato per i vini da tavola e i mosti di uve e la distillazione di tali vini rispondono a questa necessità; che, ai fini dell'applicazione di queste misure a breve e a lungo termine, occorre prevedere in particolare, per ogni tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, la fissazione di un prezzo d'orientamento e, a partire da questo, di un prezzo limite per l'intervento, sulla base del quale sono decise le misure d'intervento; che, indipendentemente dalle misure di cui sopra, occorre che all'inizio della campagna possano essere effettuati interventi sulla base del bilancio di previsione, onde garantire l'equilibrio globale della campagna;
Considerando che è opportuno prevedere la possibilità di concedere un aiuto al ricollocamento dei vini da tavola che, dal momento che formano oggetto di un contratto di ammasso, non possono essere commercializzati e rischiano di pregiudicare il collocamento dei vini del nuovo raccolto;
Considerando che, a complemento di tale regime di sostegno del mercato, occorre ammettere a talune condizioni la distillazione preventiva ad un prezzo d'acquisto che non incoraggi la produzione di vino di qualità insufficiente; che risulta inoltre necessario prevedere l'adozione di misure complementari, riservate ai detentori di contratti di magazzinaggio a lungo termine, per garantire che i corsi si mantengano ad un livello superiore al prezzo limite per l'intervento; che, per essere efficaci, dette misure complementari possono consistere soprattutto nel magazzinaggio dei vini in causa per un periodo da stabilire, nell'azione di distillazione o in entrambe le misure;
Considerando che, per stimolare la produzione di vini di migliore qualità, è opportuno escludere dalle misure d'intervento, fatte salve la distillazione preventiva e la distillazione dei vini dai quali si possono ricavare talune acqueviti di vino a denominazione d'origine, i vini che non raggiungono un determinato titolo alcolometrico effettivo;
Considerando che l'attuazione di un mercato unico per la Comunità nel settore vitivinicolo implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che le autorità competenti devono essere messe in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed applicare, se del caso, le misure previste dal presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca la realizzazione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;
Considerando inoltre che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune deve bastare, di massima, a stabilizzare il mercato comunitario, impedendo che il livello e le fluttuazioni dei prezzi nei paesi terzi si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità;
Considerando tuttavia che è necessario evitare sul mercato della comunità perturbazioni dovute ad offerte fatte a prezzi anormali sul mercato mondiale; che a tal fine occorre fissare prezzi di riferimento per taluni prodotti ed aggiungere una tassa di compensazione ai dazi doganali quando i prezzi d'offerta franco frontiera, aumentati dei dazi doganali, sono inferiori ai prezzi di riferimento;
Considerando che determinati accordi con i paesi terzi prevedono parimenti concessioni tariffarie preferenziali subordinate all'osservanza del prezzo di riferimento; che occorre adottare le misure necessarie per garantire in questi casi l'efficace funzionamento del sistema, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi del regime delle importazioni previsto dall'organizzazione comune del mercato del vino;
Considerando che occorre in particolare prevedere le disposizioni necessarie affinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare gli accordi con i paesi terzi; che, per l'attuazione di tali accordi, occorre inoltre precisare le modalità e la procedura che permettano di disporre, qualora il prezzo di riferimento non sia rispettato, la revoca della concessione tariffaria; che tale revoca può aggiungersi eventualmente al ripristino della tassa di compensazione;
Considerando che, affinché la revoca della concessione tariffaria o il ripristino della tassa di compensazione sia applicabile soltanto nel limite strettamente necessario per garantire il corretto funzionamento del sistema, è opportuno prevedere un riesame mensile della situazione;
Considerando che l'esigenza che i vini siano accompagnati da un documento del paese esportatore può costituire un utile mezzo di controllo dell'osservanza del prezzo di riferimento, quando detto paese si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per garantire tale osservanza;
Considerando che, onde evitare perturbazioni del mercato comunitario, è inoltre opportuno prevedere, per taluni succhi e mosti, la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, intesi entrambi a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all interno della Comunità;
Considerando che, a complemento del regime sopra descritto, è opportuno prevedere, nella misura necessaria per il suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al cosiddetto regime del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo può rilevarsi inefficace; che, per non lasciare in tale caso il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che rischiano di verificarsi, occorre consentire alla Comunità di prendere rapidamente tutte le misure necessarie;
Considerando che, per l'instaurazione di un mercato vitivinicolo unico, occorrono norme che disciplinano la produzione e il controllo dello sviluppo delle superfici vitate; che è pertanto opportuno vietare in futuro la coltura delle varietà di viti temporaneamente autorizzate, al fine di migliorare il livello qualitativo dei vini ottenuti nella Comunità; che occorre prevedere deroghe al principio che possono essere coltivate solo varietà comprese nella classificazione, per consentire agli Stati membri di esaminare l'idoneità di una varietà di vite alla coltura, di compiere ricerche scientifiche, lavori di selezione e incroci, nonché di produrre materiali di moltiplicazione vegetativa della vite riservati all'esportazione;
Considerando che in certe annate può manifestarsi la necessità di permettere l'arricchimento dei prodotti atti a diventare vini da tavola; che dal duplice punto di vista della qualità e del mercato è tuttavia necessario che tale arricchimento sia sottoposto a determinate condizioni e a determinati limiti e possa essere applicato soltanto a prodotti ottenuti da taluni vitigni e aventi un titolo alcolometrico potenziale minimo naturale; che le condizioni di produzione nella Comunità variano notevolmente da una zona viticola all'altra e che occorre tener conto di tali variazioni, segnatamente per quanto riguarda le modalità di arricchimento;
Considerando inoltre che l'acidità è uno degli elementi di apprezzamento della qualità e un fattore di tenuta del vino; che è risultato necessario fissare il limite massimo dell'acidificazione;
Considerando che la dolcificazione dev'essere disciplinata, affinché non si traduca in un arricchimento abusivo dei vini;
Considerando che, data la qualità scadente dei vini ottenuti per sovrappressione, è opportuno, per evitare tale pratica, prevedere la distillazione obbligatoria delle vinacce e delle fecce; che a tal fine, è opportuno stabilire un tasso di base per la distillazione di tali prodotti e prevedere la possibilità di fissare successivamente un tasso supplementare sulla base dei dati del bilancio di previsione; che tuttavia, per tener conto delle condizioni di produzione di talune regioni viticole, possono essere previste deroghe all'applicazione delle misure in causa;
Considerando che, al fine di rafforzare l'obbligatorietà della distillazione per i sottoprodotti della vinificazione, i produttori che sono tenuti ad assolvere detto obbligo e che non vi abbiano provveduto devono essere esclusi dal beneficio delle misure d'intervento;
Considerando che i vini provenienti da uve da tavola delle varietà che non figurano come uve da vinificazione nella classificazione delle varietà di viti presentano spesso un livello qualitativo insufficiente; che è perciò opportuno vietare la circolazione di tali vini e prevederne la distillazione obbligatoria;
Considerando che, per ottenere determinati vini, può essere opportuno autorizzate l'aggiunta di alcole ai vini; che è tuttavia necessario disciplinare rigorosamente tale pratica;
Considerando che il taglio è una pratica enologica corrente e che, tenuto conto degli effetti che può avere, è necessario disciplinarne l'uso, segnatamente per evitare qualsiasi abuso;
Considerando che, per un periodo transitorio di adattamento, è opportuno fissare tenori adeguati di anidride solforosa per taluni vini destinati al consumo umano diretto diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi;
Considerando, d'altro canto, che è opportuno adottare norme comuni destinate in particolare a definire sul piano comunitario le pratiche e i trattamenti enologici che, per la maggiore parte dei prodotti vinicoli, sono gli unici autorizzati; che, allo scopo di garantire un certo livello qualitativo, occorre prevedere che le pratiche e i trattamenti in questione possano essere autorizzati solo per consentire una buona vinificazione e/o una buona conservazione; che occorre permettere agli Stati membri di autorizzare, a fini d'esperimento, il ricorso, per un periodo determinato, a talune pratiche o a taluni trattamenti enologici non previsti dal presente regolamento;
Considerando che una definizione precisa dei prodotti, in particolare del vino da tavola, rientranti nel campo d'applicazione del regolamento è indispensabile ai fini di un'applicazione efficace delle stesso; che il rispetto delle norme stabilite per la produzione di vini da tavola può essere controllato soltanto all'interno della Comunità e che la denominazione "vino da tavola" dev'essere pertanto riservata ai prodotti raccolti nel territorio di quest'ultima;
Considerando che, per potenziare l'efficacia delle disposizioni intese a orientare l'impianto dei vigneti, è necessario evitare l'immissione in circolazione, all'interno della Comunità, di uve fresche diverse dalle uve da tavola, di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati, di vini nuovi ancora in fermentazione provenienti da varietà che non figurano nella classificazione, oppure da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti e reimpianti di viti;
Considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che occorre vietare la messa in fermentazione dei succhi di uve e dei succhi di uve concentrati, salvo per la produzione di taluni prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune; che da questo stesso punto di vista è opportuno vietare l'immissione in circolazione di vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini da tavola;
Considerando che, per mantenere un certo livello di qualità nella produzione vitivinicola e per scoraggiare il commercio di prodotti provenienti dalle varietà non classificate, è necessario prevedere che per la preparazione del mosto di uve mutizzato con alcole, del mosto di uve concentrato, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati v.q.p.r.d. e del vino liquoroso possano essere utilizzate soltanto varietà raccomandate o autorizzate; che, per un periodo transitorio, è tuttavia ammissibile che le uve appartenenti a varietà autorizzate temporaneamente e a varietà derivanti d incroci interspecifici (ibridi produttori diretti) possano essere considerate atte a fornire i prodotti elencati;
Considerando che è necessario sottoporre i prodotti contemplati dal presente regolamento e importati dai paesi terzi a talune norme che consentano di garantire un certo equilibrio con le disposizioni esistenti per i vini comunitari; che risulta necessario prevedere che taluni vini importati e destinati al consumo umano diretto debbano raggiungere il titolo alcolometrico minimo effettivo, corrispondente a quello dei vini da tavola, ad eccezione di quelli delle zone A e B; che è tuttavia opportuno consentire l'ammissione al consumo umano diretto di taluni vini originari dei paesi terzi, designati mediante un'indicazione geografica, il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è pari almeno a 8,5% vol;
Considerando che, poiché le pratiche enologiche in taluni paesi terzi differiscono talora da quelle in uso nella Comunità, è opportuno prevedere la possibilità di derogare al principio che possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto nella Comunità soltanto prodotti che siano stati sottoposti alle pratiche enologiche ammesse dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza di essa, dalle regolamentazioni nazionali;
Considerando che, tenuto conto dell'interesse dei consumatori e dell'opportunità di un trattamento corrispondente dei v.q.p.r.d. nei paesi terzi, è opportuno prevedere, nell'ambito di una reciprocità d'impegni, la possibilità che i vini importati destinati al consumo umano diretto e designati mediante un'indicazione geografica possano beneficiare, a determinate condizioni, quando sono commercializzati sul mercato della Comunità, del controllo e della protezione previsti per i v.q.p.r.d.;
Considerando che è opportuno disporre che tutti i prodotti di cui all'articolo 1 che circolano all'interno della Comunità siano provvisti di un documento di accompagnamento; che, per detti prodotti, è inoltre opportuno modificare le norme relative alla designazione e alla presentazione;
Considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore vitivinicolo implica l'eliminazione di tutti gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle merci considerate alle frontiere interne della Comunità;
Considerando che, qualora i prezzi sul mercato comunitario aumentino sino a superare in misura notevole il prezzo d'orientamento, è opportuno prevedere la possibilità di adottare le misure atte a garantire la stabilità del mercato;
Considerando che, qualora il volume delle disponibilità esistenti nella Comunità, aumentato del volume delle importazioni di vini provenienti da alcuni paesi terzi che beneficiano per i loro vini di un trattamento preferenziale all'importazione nella Comunità, rischi di provocare perturbazioni sul mercato comunitario, occorre adottare misure volte a mantenere il reddito dei produttori; che può risultare necessario decidere a tal fine una distillazione speciale dei vini;
Considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe l'attuazione di un mercato unico fondato su un sistema di prezzi comuni; che è quindi opportuno rendere applicabili nel settore vitivinicolo le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli che sono incompatibili con il mercato comune;
Considerando che il passaggio da una campagna all'altra deve avvenire nelle migliori condizioni; che a tal fine possono risultare necessarie misure transitorie;
Considerando che, per facilitare gli scambi intracomunitari e completare corrispondentemente il regime comune delle importazioni, è opportuno prevedere l'adozione non solo dei metodi d'analisi necessari per l'attuazione delle disposizioni degli allegati I e II del presente regolamento, ma anche di tutti quelli che consentano d'individuare i componenti dei prodotti di cui all'articolo 1;
Considerando che le frodi e le falsificazioni devono essere punite con efficacia e rapidità; che l'espansione degli scambi intracomunitari rende più ardua l'azione dei servizi specializzati degli Stati membri; che occorre pertanto creare le basi per una migliore collaborazione tra gli organismi interessati dei vari Stati membri al fine di prevenire o accertare qualsiasi infrazione alle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo;
Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articolo 39 e 110 del trattato;
Considerando che talune spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finaziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 20 novembre 1978, n. C 276.
G.U. 11 dicembre 1978, n. C 296.
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.
G.U. 30 dicembre 1972, n. L 295.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo comporta un regime dei prezzi e degli interventi, un regime degli scambi con i paesi terzi, norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti nonché norme relative a talune pratiche enologiche e all'immissione al consumo.
2. Essa disciplina i seguenti prodotti:
Numero della tariffa doganale Designazione delle merci comune a) 20.07 A I Succhi di uve (compresi i mosti B I a) 1 d'uva) non fermentati, senza aggiunta B I b) 1 di alcole, anche addizionati di zuccheri b) 22.04 Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole 22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) c) 08.04 A II Uve fresche diverse dalle uve da tavola 22.10 A Aceto di vino d) 22.07 A Vinello 23.05 A Fecce di vino 23.06 A I Vinaccia
3. Per quanto riguarda le norme del titolo IV, sono applicabili ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati soltanto quelle di cui agli articoli da 48 a 54. Ciò vale anche per il mosto di uve e il mosto di uve concentrato purché siano destinati all'elaborazione di succhi di uve.
4. a) Nell'allegato II figurano le definizioni dei titoli alcolometrici.b) Nell'allegato I figurano le definizioni:
- delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del succo di uve, del succo di uve concentrato, del vino, del vino nuovo ancora in fermentazione, dell'aceto di vino, della feccia di vino, della vinaccia, del vinello, del vino alcolizzato, e,
- per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità, del mosto di uve fresche mutizzato con alcole, del mosto di uve concentrato, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola, del vino liquoroso, del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino frizzante, nonché del vino frizzante gassificato.
c) Le definizioni dei prodotti di cui alla lettera b), secondo trattino, originari dei paesi terzi, ad eccezione del vino da tavola e del vino atto a diventare vino da tavola, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
5. I vini di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati "v.q.p.r.d.", sono i vini definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni speciali per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (1).
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato un prezzo d'orientamento per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria.
2. Il prezzo d'orientamento viene fissato in base alla media dei corsi constatati per il tipo di vino in questione durante le due campagne viticole precedenti la data alla quale il prezzo d'orientamento viene fissato e in base all'evoluzione dei prezzi della campagna viticola in corso.
Detti corsi sono rilevati alla produzione sui mercati situati nelle regioni viticole della Comunità, sui quali è commercializzata una parte rilevante della produzione di vino da tavola delle regioni in questione.
3. Il prezzo d'orientamento viene fissato nella fase della produzione ed è valido dal 16 dicembre dell'anno nel quale è stato fissato fino al 15 dicembre dell'anno successivo.
Esso è espresso, secondo il tipo di vino, in unità di conto per % vol/hl o in unità di conto per hl.
4. I pressi d'orientamento e i tipi di vini ai quali essi si applicano sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa anteriormente al 16 dicembre di ogni anno, un prezzo limite per lo scatto del meccanismo degli interventi, in appresso denominato "prezzo limite per l'intervento", per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d'orientamento.
2. Il prezzo limite per l'intervento è fissato tenendo conto:
a) della situazione del mercato e, in particolare, dell'ampiezza delle fluttuazioni dei corsi;
b) della necessità di assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati, senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;
c) della qualità del raccolto;
d) dei dati del bilancio di previsione di cui all'articolo 5.
Esso non può tuttavia superare il 95% del prezzo d'orientamento corrispondente.
3. Il prezzo limite per l'intervento è fissato nella stessa fase ed è valido per lo stesso periodo del prezzo d'orientamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Per ciascun tipo di vino per il quale e fissato un prezzo d'orientamento, la Commissione stabilisce ogni settimana, in base a tutti i dati di cui dispone, e pubblica nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:
a) un prezzo medio alla produzione, in appresso denominato "prezzo medio" per ogni mercato rappresentativo del tipo di vino da tavola in causa;
b) per i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, un prezzo rappresentativo comunitario, in appresso denominato "prezzo rappresentativo" corrispondente alla media ponderata di tutti i prezzi medi stabiliti;
c) per i vini da tavola dei tipi R I, R II ed A I, un prezzo rappresentativo comunitario, in appresso denominato "prezzo rappresentativo", corrispondente alla media ponderata della metà dei prezzi medi stabiliti. Tale metà è costituita dai prezzi medi più bassi. Se il numero dei prezzi medi che servono per il calcolo non è un numero intero, esso è portato al numero intero immediatamente superiore.
Se l'applicazione delle regole soprammenzionate dà un numero di prezzi medi, che servono per il calcolo, inferiore a 5 per i vini da tavola del tipo R I ed a 3 per i vini da tavola dei tipi R II ed A I, si prendono rispettivamente i 5 ed i 3 prezzi medi più bassi. Tuttavia se il numero totale dei prezzi medi stabiliti è inferiore a tali cifre si prendono tutti i prezzi medi stabiliti.
Le medie ponderate di cui alle lettere b) e c) sono calcolate in funzione delle quantità cui si riferiscono i prezzi medi che servono per il calcolo.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati utili per la fissazione dei prezzi di cui al paragrafo 1 e, in particolare, i corsi alla produzione dei singoli tipi di vini da tavola rilevati sui mercati rappresentativi e le quantità relative.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco dei mercati rappresentativi e i metodi di rilevazione dei corsi, vengono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Anteriormente al 10 dicembre di ogni anno viene stabilito un bilancio di previsione per determinare le risorse e valutare i fabbisogni della Comunità, comprese le importazioni e le esportazioni prevedibili da e verso i paesi terzi.
2. Dal bilancio di previsione delle risorse e dei fabbisogni di vini della Comunità devono risultare chiaramente le quantità sia dei vini da tavola che dei v.q.p.r.d.
3. Per ogni singola campagna viticola, la Commissione trasmette al Consiglio un bilancio definitivo delle risorse e degli impieghi comunitari per la campagna viticola precedente.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. I produttori soggetti agli obblighi previsti dall'articolo 39 possono beneficiare delle misure d'intervento previste nel presente titolo, sempreché abbiano soddisfatto agli obblighi summenzionati per un periodo di riferimento da determinare.
2. Ad eccezione dei vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, i vini da tavola che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 9,5% vol sono esclusi da qualsiasi misura d'intervento diversa da quella prevista all'articolo 11 e all'articolo 13.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottare secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. E' istituito un regime di aiuti al magazzinaggio privato del vino da tavola.
La concessione degli aiuti è subordinata alla conclusione con gli organismi d'intervento, secondo condizioni da determinarsi, di uno dei seguenti tipi di contratto di magazzinaggio:
- contratti validi per un periodo di tre mesi, in appresso denominati "contratti a breve termine",
- contratti validi per un periodo di nove mesi, conclusi tra il 16 dicembre e il 15 febbraio successivo, in appresso denominati "contratti a lungo termine".
2. La possibilità di concludere contratti a breve termine per un tipo di vino da tavola è accordata soltanto allorché il prezzo rappresentativo di tale tipo di vino rimane inferiore al prezzo limite per l'intervento, per due settimane consecutive. Essa è soppressa allorché il prezzo rappresentativo di tale tipo di vino rimane ad un livello superiore al prezzo limite per l'intervento, per due settimane consecutive.
Qualora la situazione del mercato lo esiga, può essere deciso di estendere la possibilità di concludere contratti a breve termine a vini da tavola diversi dal tipo per il quale tale possibilità è accordata in conformità del primo comma, e che si trovino in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola. Tale possibilità viene meno quando essa viene soppressa per il tipo di vino da tavola con il quale i vini in causa si trovano in stretta relazione economica.
3. Indipendentemente dal disposto del paragrafo 2, la possibilità di concludere contratti a breve termine può essere accordata per una zona, o parte di zona viticola, qualora all'inizio della campagna in detta zona, o parte di zona, si manifesti uno squilibrio tra le risorse e le possibilità di smercio, soprattutto in seguito ad un raccolto eccezionalmente abbondante.
4. La possibilità di concludere contratti a lungo termine per vini da tavola da determinarsi è accordata qualora dai dati del bilancio di previsione relativi ad una campagna viticola risulti che, per i vini da tavola, le disponibilità constatate all'inizio della campagna oltrepassano in misura superiore a quattro mesi di consumo il totale del fabbisogno prevedibile per la campagna in causa.
Per il calcolo delle disponibilità di cui al primo comma sono dedotti gli effetti quantitativi della distillazione dei vini provenienti dalle uve da tavola di cui all'articolo 41 e della distillazione decisa preliminarmente in virtù dell'articolo 40.
5. L'applicazione dei paragrafi 2 e 3 è sospesa fintantoché, per il medesimo tipo di vino da tavola, sussiste la facoltà di concludere contratti a lungo termine a norma del paragrafo 4. Tale sospensione si applica anche ai vini in stretta relazione economica con il tipo di vino da tavola in questione.
6. La decisione di accordare la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio in conformità del paragrafo 2, secondo comma, e dei paragrafi 3 e 4, è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Secondo la stessa procedura:
a) è decisa la soppressione, anche prima del 15 febbraio, della facoltà di concludere contratti a lungo termine, qualora la situazione del mercato e in particolare il ritmo di conclusione dei contratti di magazzinaggio lo esigano;
b) sono stabilite le altre modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i termini per l'adozione delle decisioni da prendere a norma del paragrafo 2, secondo comma.
7. La decisione di accordare o sopprimere la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio a norma del paragrafo 2, primo comma, nonché di sopprimere tale facoltà a norma del paragrafo 2, secondo comma, è adottata dalla Commissione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. E' istituito un regime di aiuti al magazzinaggio privato del mosto di uve e del mosto di uve concentrato.
La concessione di aiuti al magazzinaggio privato è subordinata alla conclusione, con gli organismi d'intervento, secondo condizioni da determinare, di uno dei seguenti tipi di contratto di magazzinaggio:
- contratti validi per un periodo di tre mesi, in appresso denominati "contratti a breve termine",
- contratti validi per un periodo di nove mesi, in appresso denominati "contratti a lungo termine".
2. Se la situazione del mercato lo richiede, e in particolare:
- quando la distillazione preventiva venga decisa in applicazione dell'articolo 11, la possibilità di concludere contratti a breve termine può essere concessa dal 1° settembre al 15 dicembre successivo;
- quando si decide di concedere la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i vini da tavola, la possibilità di concludere contratti a lungo termine può essere accordata dal 16 dicembre al 28 febbraio successivo; i mosti di uva destinati alla produzione di succhi di uva possono essere esclusi da tale possibilità.
3. La decisione di concedere la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio ai sensi del paragrafo 2 e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Non appena ha inizio l'applicazione delle misure di aiuto al magazzinaggio privato, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri concludono, con i produttori che ne facciano richiesta, contratti di magazzinaggio per i vini e i mosti ai quali tali misure si riferiscono
2. La conclusione di contratti di magazzinaggio è subordinata ad alcune condizioni relative, in particolare, alla qualità dei prodotti di cui trattasi
3. Può essere previsto per il vino da tavola, che i contratti di magazzinaggio stabiliscano la possibilità di porre fine al versamento dell'aiuto e agli obblighi corrispondenti del produttore per tutti i quantitativi immagazzinati o per parte di essi qualora, per due settimane consecutive, il prezzo rappresentativo del tipo di vino da tavola in questione sia uguale o superiore al prezzo d'orientamento dello stesso tipo di vino da tavola.
4. L'ammontare dell'aiuto al magazzinaggio privato può compensare solo le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi, stabiliti forfettariamente.
Tuttavia, per i contratti di magazzinaggio a lungo termine, l'importo così determinato può essere maggiorato del 20% al massimo in considerazione dei rischi connessi con tali contratti.
Per i mosti d'uva concentrati può essere applicato a tale importo un coefficiente corrispondente al tasso di concentrazione del prodotto.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Qualora l'entità prevedibile delle scorte presso i produttori a fine campagna e le prospettive del raccolto successivo facciano temere difficoltà per il collocamento di quest'ultimo, può essere deciso di concedere un aiuto al ricollocamento per i quantitativi di vino che sono oggetto di contratti di magazzinaggio a breve o a lungo termine.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, in particolare il periodo di applicazione, la designazione dei contratti ai quali si applicano le disposizioni di detto paragrafo 1, l'importo dell'aiuto, nonché le condizioni per il ricollocamento, sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Qualora, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 dicembre successivo, i quantitativi di vini da tavola di qualsiasi tipo per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio siano pari o superiori a 7 milioni di ettolitri, la distillazione preventiva può essere decisa per tutti i vini, esclusi:
- i vini prodotti con uve da tavola;
- i vini ricavati da varietà di viti ottenute mediante incroci tra specie varie (ibridi produttori diretti) classificate nella categoria delle varietà autorizzate temporaneamente;
- i vini atti a produrre determinate acqueviti di vino a denominazione d'origine.
2. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione nel quadro dell'applicazione del paragrafo 1 è pari al 55% del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I che entra in vigore nello stesso anno del raccolto.
Tuttavia, per il raccolto 1978, esso è fissato al 60% del prezzo d'orientamento di cui al comma precedente.
Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali concernenti la distillazione di cui al paragrafo 1, in particolare:
- le condizioni nelle quali la distillazione può essere effettuata;
- i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.
4. La decisione di distillazione di cui al paragrafo 1 e le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Qualora le misure di sostegno del mercato di cui al presente regolamento si dimostrino insufficienti e il prezzo rappresentativo di un vino da tavola rimanga, per tre settimane consecutive, inferiore al prezzo limite per l'intervento, si adottano provvedimenti complementari riservati ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il tipo di vino da tavola in causa, onde garantire il mantenimento dei corsi ad un livello superiore al prezzo limite per l'intervento.
2. I provvedimenti complementari di cui al paragrafo 1 si applicano alla scadenza normale dei contratti di magazzinaggio e per vini che soddisfano, al momento dell'uscita dal magazzino, a requisiti da determinare.
Detti provvedimenti possono, in particolare, consistere:
- nell'immagazzinamento dei vini in questione per un periodo da determinare, alle condizioni previste per il magazzinaggio a lungo termine;
- nella distillazione di detti vini o di un quantitativo corrispondente, al prezzo limite per l'intervento valido all'atto della conclusione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine.
Tali provvedimenti possono anche essere cumulati.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali concernenti la distillazione di cui al paragrafo 2, in particolare:
- le condizioni nelle quali la distillazione può essere effettuata,
- i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti;
4. La decisione di ricorrere alle misure di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per le campagne viticole 1978/1979 e 1979/1980.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Nelle annate in cui il raccolto di vino atto a produrre alcune acqueviti a denominazione d'origine supera di 1 milione di ettolitri il volume del vino della campagna precedente, destinato a tal fine, si può decidere che i vini in questione possono essere distillati.
2. Il prezzo di acquisto del vino ceduto alla distillazione nel quadro dell'applicazione del paragrafo 1 è quello previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, per la campagna in questione. Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.
3. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali concernenti la distillazione di cui al paragrafo 1 e più particolarmente:
- le condizioni alle quali può essere effettuata tale distillazione;
- i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.
4. La decisione relativa alla distillazione di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Qualora risulti necessario, in base alle previsioni di raccolto, procedere all'arricchimento di una notevole parte della produzione, può essere concesso un aiuto ai mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità e utilizzati per aumentare i titoli alcolometrici di cui all'articolo 32 del presente regolamento ed all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79. La concessione di tale aiuto può essere riservata ai mosti di uve concentrati prodotti nella zona viticola C III qualora, senza tale misura, non fosse possibile mantenere le attuali correnti di scambio dei mosti di uve concentrati e dei vini da taglio.
2. L'ammontare e le condizioni dell'aiuto, nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Qualora l'attuazione delle misure di sostegno del mercato previste dal presente regolamento rischi di essere inefficace ai fini di un risanamento dei corsi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni per la distillazione dei vini da tavola.
2. Tali disposizioni fissano le condizioni alle quali può essere effettuata la distillazione, nonché il prezzo del vino consegnato alla distillazione.
Tali condizioni, eventualmente differenziate secondo le zone viticole,
a) devono essere tali da garantire che l'equilibrio del mercato dell'alcole etilico non sia compromesso,
b) non possono costituire un incentivo alla produzione di vino di qualità insufficiente.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.
2. Gli Stati membri rilasciano il titolo a ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di residenza nella Comunità.
Il titolo è valido in tutta la Comunità.
Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
3. L'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli d'esportazione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 67.
La durata di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la stessa procedura.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Anteriormente al 16 dicembre di ogni anno è fissato un prezzo di riferimento per i seguenti prodotti presentati allo stato sfuso:
- vino rosso,
- vino bianco,
di cui alla sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune.
Tali prezzi di riferimento, espressi in unità di conto per % vol/hl o in unità di conto per hl, sono fissati a partire dai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'immissione dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati.
Sono fissati prezzi di riferimento anche per:
- i succhi (compresi i mosti) di uve della sottovoce 20.07 B I della tariffa doganale comune,
- i succhi di uve (compresi i mosti d'uva) concentrati delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune,
- i mosti di uve fresche mutizzati con alcole ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune,
- il vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune,
- il vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune.
Nel caso dei vini presentati in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri, il prezzo di riferimento viene maggiorato di un importo forfettario corrispondente agli oneri normali di condizionamento.
Prezzi di riferimento particolari possono essere fissati per i prodotti di cui al primo e al terzo comma in funzione delle loro caratteristiche o utilizzazioni particolari.
I prezzi di riferimento sono validi dal 16 dicembre dell'anno in cui sono stati fissati fino al 15 dicembre dell'anno successivo.
2. Per ciascun prodotto per il quale è fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, in base ai dati disponibili, un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni.
Qualora le esportazioni di uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi viene stabilito per le esportazioni di detti paesi un secondo prezzo d'offerta franco frontiera.
3. Se il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto per il quale è fissato un prezzo di riferimento, maggiorato dei dazi doganali effettivamente riscossi, è inferiore al prezzo di riferimento concernente tale prodotto, viene riscossa sulle importazioni dello stesso una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali effettivamente riscossi.
Tuttavia, la tassi di compensazione non è riscossa sulle importazioni dai paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione di prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi e che verrà evitata qualsiasi deviazione di traffico.
Può essere deciso di non riscuotere in tutto o in parte la tassa di compensazione sulle importazioni di alcuni vini di qualità prodotti in paesi terzi.
4. Qualora sia impossibile stabilire un prezzo d'offerta franco frontiera per un prodotto per il quale è stabilito un prezzo di riferimento, viene fissata una tassa di compensazione derivata. Tale tassa di compensazione derivata viene calcolata moltiplicando la tassa di compensazione in vigore per un prodotto che si trovi in stretta relazione economica con il prodotto interessato per un coefficiente stabilito tenendo conto della relazione esistente sul mercato della Comunità tra i prezzi medi dei prodotti interessati.
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
6. I prezzi di riferimento, le tasse di compensazione e le modalità di applicazione del presente articolo sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Ai sensi del presente regolamento per prezzo di riferimento franco frontiera si intende il prezzo di riferimento di cui all'articolo 17, diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi individuali di inosservanza del prezzo di riferimento franco frontiera per quanto riguarda le importazioni di vini originari dei paesi terzi di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, o al paragrafo seguente del presente articolo.
3. Ogni importazione di vini della voce 22.05 della tariffa doganale comune, originari di un paese terzo che beneficia di concessioni tariffarie preferenziali subordinatamente all'osservanza del prezzo di riferimento franco frontiera, non beneficia, qualora tale prezzo non sia rispettato, dell'applicazione del dazio preferenziale.
4. Fatto salvo il ricorso ad altri mezzi di controllo dell'osservanza del prezzo di riferimento, il beneficio delle concessioni tariffarie di cui al paragrafo 3 è subordinato alla presentazione di un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, comprovante l'osservanza del prezzo di riferimento franco frontiera.
5. Se i casi di cui al paragrafo 2 sono significativi per quanto riguarda le importazioni di vini originari di paesi terzi di cui al paragrafo 3, e fatte salve le misure eventualmente adottate sulla base dell'articolo 17, viene deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 67, che tutte le importazioni future di prodotti originari di tali paesi che non hanno rispettato il prezzo di riferimento franco frontiera non beneficeranno dell'applicazione del dazio preferenziale.
6. Le misure adottate in conformità dell'articolo 17 e la misura di cui al paragrafo 5 del presente articolo formano oggetto di un riesame mensile secondo la procedura di cui all'articolo 67.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67. Dette modalità prevedono fra l'altro gli elementi che devono essere presi in considerazione per constatare il prezzo d'offerta franco frontiera di ciascuna importazione.
8. La Commissione fissa i prezzi di riferimento franco frontiera secondo l'origine dei prodotti importati.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Oltre al dazio doganale e alla tassa di compensazione di cui all ' articolo 17, paragrafo 3, si applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), appartenenti alle sottovoci 20.07 AI b) 1, B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune, un prelievo per gli zuccheri diversi addizionati fissato secondo le condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.
2. Per cento chilogrammi di peso netto del prodotto importato, il prelievo corrisponde alla differenza tra:
a) la media dei prezzi d'entrata per un chilogrammo di zucchero bianco previsti per ciascun mese del trimestre per il quale è fissata la differenza, e
b) la media dei prezzi cif per un chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolata su un periodo costituito dai primi quindici giorni del mese precedente il trimestre per il quale è fissata la differenza e dai due mesi immediatamente precedenti; tale differenza è moltiplicata per la cifra indicata per il prodotto in causa nella colonna 1 dell'allegato VI.
Quando l'importo di cui alla lettera b) è più elevato dell'importo contemplato dalla lettera a), non si applica alcun prelievo,
3. La differenza di cui al paragrafo 2 è fissata dalla Commissione per ogni trimestre dell'anno civile.
4. In caso di modifica, nel corso di un trimestre, del prezzo d'entrata di ciò al paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce se la differenza debba essere adattata e fissa, ove occorra, i provvedimenti da adottare a tal fine.
5. Qualora uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2 non sia noto entro il 15 del mese precedente il trimestre per il quale tale differenza deve essere determinata, la Commissione calcola la differenza sostituendo all'elemento di calcolo mancante quello preso in considerazione ai fini del calcolo della differenza applicabile durante il trimestre in corso.
La Commissione fissa e rende applicabile, al più tardi il sedicesimo giorno successivo alla data in cui è noto il dato mancante, una differenza rettificata.
Tuttavia, se tale dato è noto soltanto dopo l'inizio dell'ultimo mese del trimestre considerato, la differenza non viene rettificata.
6. Su domanda dell'importatore, se il tenore di zuccheri addizionati per 100 kg di peso netto del prodotto importato, stabilito conformemente al paragrafo 8, è inferiore di 2 kg o più al tenore rappresentato dalla cifra corrispondente che figura nella colonna 1 dell'allegato VI, il prelievo è calcolato, per 100 kg di peso netto del prodotto importato, moltiplicando la differenza di cui al paragrafo 2 per una cifra che rappresenta il tenore di zuccheri addizionati definito al paragrafo 8.
7. Se il tenore di zuccheri addizonati per 100 kg di peso netto del prodotto importato, stabilito conformemente al paragrafo 8, supera di 3 kg o più il tenore rappresentato dalla cifra che figura nella colonna 1 dell'allegato VI, il prelievo è calcolato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 6.
8. Per tenore di zuccheri addizionati si intende la cifra ottenuta al rifrattometro impiegato secondo il metodo descritto all'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1152/78 (2), moltiplicata per il fattore 0,95 per i succhi di uve di cui all'allegato VI del presente regolamento e diminuita della cifra indicata per il prodotto in causa nella colonna 2 dello stesso allegato.
9. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 8 sono stabilite, ove occorra, secondo la procedura di cui all'articolo 67.
10. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare l'allegato VI.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla base di prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. Il Consiglio può limitare l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione è concessa su domanda dell'interessato.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione dei relativi importi.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.
5. In caso di necessità, la Commissione può, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare le restituzioni nell'intervallo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. E' concessa una restituzione per consentire l'esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 17.01, del glucosio e sciroppo di glucosio della sottovoce 17.02 B II, anche sotto forma dei prodotti della sottovoce 17.02 B I, incorporati nei prodotti delle sottovoci 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune. La restituzione viene concessa su domanda dell'interessato.
2. L'importo della restituzione per 100 kg di peso netto del prodotto esportato è uguale:
- per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco, all'importo della restituzione fissato in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (2), e delle relative disposizioni di applicazione, per chilogrammo di saccarosio, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento, moltiplicato per la cifra corrispondente al quantitativo di saccarosio utilizzato per 100 kg di peso netto del prodotto finito;
- per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, all'importo rispettivo delle restituzioni fissato per tali prodotti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (4), e delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicato per la cifra corrispondente al quantitativo di glucosio e di sciroppo di glucosio utilizzato per 100 kg di peso netto del prodotto finito.
Le cifre corrispondenti ai quantitativi di saccarosio, glucosio o sciroppo di glucosio sono determinate sulla base della dichiarazione prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 516/77.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, ove occorra, secondo la procedura di cui all'articolo 67.
G.U. 31 dicembre 1974, n. L 359.
G.U. 27 giugno 1978, n. L 170.
G.U. 1 novembre 1975, n. L 281.
G.U. 14 giugno 1978, n. L 156.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Il prelievo di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e la restituzione di cui all'articolo 21 sono quelli applicabili il giorno dell'importazione o dell'esportazione.
2. Per poter beneficiare della restituzione prevista dall'articolo 21, i prodotti di cui allo stesso articolo devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di saccarosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti di cui trattasi.
3. Quando le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, si applicano ai prodotti di cui allo stesso articolo, paragrafo 1, questi ultimi devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'importatore indicante il tenore di zuccheri addizionati stabilito secondo il metodo previsto dall'articolo 19, paragrafo 8. Quando detta condizione non è soddisfatta, l'articolo 19, paragrafo 6, non si applica.
4. La veridicità delle dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti è soggetta al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di traffico di perfezionamento attivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per alcuni di essi.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. La tariffa doganale comune è modificata conformemente all'allegato V.
Per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento sono applicabili le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione dell'allegato V del presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 541/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n; 3266/76 (2),
b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
E' considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione della concessione dei titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. E' vietata l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sui quali sia stata operata un'aggiunta di alcole, ad eccezione di quelli corrispondenti ai prodotti originari della Comunità per i quali tale aggiunta è ammessa ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 1 e 2.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni relative alla corrispondenza dei prodotti, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisce o rischia di subire, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.
Per valutare se la situazione giustifichi l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare:
a) dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli d'importazione e dei dati che figurano nel bilancio di previsione;
b) se del caso, della rilevanza dell'intervento.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono prendere misure cautelative.
2. Qualora si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito nelle ventiquattr'ore successive al ricevimento della richiesta stessa.
3. Ogni Stato membro può deferire le misura adottata dalla Commissione al Consiglio entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della relativa comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Gli Stati membri effettuano indagini annuali per rilevare le superfici destinate alla produzione di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Ogni anno:
a) i produttori di mosto e di vino dichiarano i quantitativi ottenuti nell'annata;
b) i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti, sia che provengano dal raccolto dell'annata o da raccolti precedenti. Il mosto ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte.
2. Finche lo sviluppo della politica vitivinicola comune non esigerà che le dichiarazioni delle giacenze siano fatte prima della vendemmia ad una data da fissare secondo la procedura prevista dall'articolo 67, le dichiarazioni di raccolto e delle giacenze sono fatte simultaneamente in ogni Stato membro, al più tardi il 31 dicembre.
3. Questa disposizione non pregiudica il mantenimento in taluni Stati membri di due date diverse, l'una per le dichiarazioni delle giacenze e l'altra per le dichiarazioni di raccolto, purché mediante un aggiornamento sia possibile utilizzare sul piano comunitario le informazioni raccolte.
4. Le modalità di applicazione degli articoli 27 e 28 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Sono vietati:
a) gli aiuti per i nuovi impianti di viti,
b) gli aiuti per il reimpianto, quando esso comporta un incremento della produzione di vino che vada oltre gli effetti della razionalizzazione del vigneto e non garantisca il miglioramento qualitativo della produzione.
2. Tuttavia, la concessione di aiuti nazionali può essere autorizzata, caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 67, quando detti aiuti riguardano zone a vocazione viticola per le quali:
a) la viticoltura costituisce un elemento essenziale del reddito agricolo,
b) la concessione di detti aiuti può migliorare tale reddito.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla classificazione delle varietà di viti. Tali norme prevedono in particolare:
- la classificazione delle varietà, per unità amministrativa o parti di unità amministrative, in varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà temporaneamente autorizzate;
- la possibilità per uno Stato membro di derogare alle disposizioni del paragrafo 2 ai fini dell'esame dell'idoneità di una varietà di vite alla coltura, di ricerche scientifiche, di lavori di selezione e di incrocio e della produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite riservati all'esportazione.
2. Salvo disposizioni comunitarie più restrittive, potranno essere utilizzate per gli impianti, i reimpianti e gli innesti nella Comunità soltanto le varietà raccomandate e autorizzate.
3. L'eliminazione della coltura dagli appezzamenti in cui sono coltivate:
a) varietà di viti appartenenti, alla data del 31 dicembre 1976, a varietà temporaneamente autorizzate dev'essere effettuata:
- prima del 31 dicembre 1979, quando si tratta di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti);
- prima del 31 dicembre 1983, quando si tratta di altre varietà;
b) varietà di viti classificate come temporaneamente autorizzate dopo il 31 dicembre 1976, dev'essere effettuata al più tardi dopo quindici anni dalla data in cui detta varietà è stata così classificata;
Il mantenimento della coltura delle varietà di viti non comprese nella classificazione è vietato.
4. La classificazione delle varietà di viti e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Fino al 31 marzo 1980 ogni persona fisica o giuridica o associazione di persone che, durante la campagna viticola in corso,
- intenda piantare, ripiantare, estirpare o abbandonare viti,
- che abbia piantato, ripiantato, estirpato o abbandonato viti,
è tenuta a notificarlo all'amministrazione competente dello Stato membro interessato anteriormente ad una data determinata da tale amministrazione.
L'amministrazione competente dello Stato membro interessato accusa ricevuta della notifica di cui al primo comma mediante rilascio di un certificato.
Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione sulla base delle notificazioni di cui al primo comma un piano nazionale indicante:
- le superfici che sono previste per formare oggetto di impianto, reimpianto estirpazione o abbandono,
- le superfici che hanno formato oggetto di impianto, di reimpianto, estirpazione o abbandono,
- l'evoluzione del potenziale produttivo risultante da tali notificazioni.
I piani di cui al terzo comma sono forniti per le unità geografiche seguenti:
- per la Repubblica federale di Germania: le regioni viticole definite conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 338/79;
- per la Francia: i "départements" o i "groupes de départements" di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 357/79 (1);
- per l'Italia: le regioni di cui all'allegato III;
- per gli altri Stati membri interessati: l'intero territorio nazionale.
Gli Stati membri possono dispensare le persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone di cui al primo comma dalle notificazioni di cui al secondo trattino del medesimo se già possiedono tali indicazioni grazie ad altre dichiarazioni fatte in forza di disposizioni ufficiali.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1979 le misure necessarie in materia di dichiarazioni relative agli impianti, ai reimpianti, alle estirpazioni o abbandoni di viti applicabili a decorrere dal 1 ° aprile 1980.
3. Entro il 1° aprile di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione destinata, fra l'altro, ad accertare il rapporto esistente tra produzione e utilizzazioni e a stimare l'andamento prevedibile del medesimo.
4. Questa relazione è elaborata in particolare:
a) fino al 31 marzo 1980, sulla scorta dei piani di cui al paragrafo 1, terzo comma;
b) a partire dal 1° aprile 1980, sulla base delle indagini statistiche sulle superfici viticole previste dal regolamento (CEE) n. 357/79.
5. Se da tale relazione risulta che la produzione tende a superare le utilizzazioni prevedibili, rischiando di compromettere il reddito dei viticoltori, il Consiglio adotta, secondo la procedura dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, nell'ambito di un piano comunitario obbligatorio, le disposizioni necessarie in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti al fine di evitare la formazione di eccedenze strutturali.
6. Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione di regolamentazioni nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti e reimpianti di viti.
7. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1, 3 e 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, effettivo o potenziale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dai vitigni di cui all'articolo 49, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola.
Per i prodotti di cui al primo comma, il titolo alcolometrico volumico naturale può essere aumentato soltanto se il titolo alcolometrico volumico naturale minimo degli stessi è:
- nella zona viticola A: 5% vol,
- nella zona viticola B: 6% vol,
- nella zona viticola C I a): 7,5% vol,
- nella zona viticola C I b): 8% vol,
- nella zona viticola C II: 8,5% vol,
- nella zona viticola C III: 9% vol.
L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo ha luogo secondo le pratiche enologiche menzionate all'articolo 33 e non può superare i limiti seguenti:
- nella zona viticola A: 3,5% vol,
- nella zona viticola B: 2,5% vol,
- nella zona viticola C: 2% vol.
Per i prodotti ottenuti, in aree di produzione da stabilirsi, e da varietà di viti rosse parimenti da stabilirsi, il limite precisato al comma precedente per la zona viticola A è portato, sino al 31 gennaio 1980, a 4% vol.
2. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al paragrafo 1, terzo comma, può essere portato ai limiti seguenti:
- nella zona viticola A: 4,5% vol,
- nella zona viticola B: 3,5% vol,
Per i prodotti menzionati al paragrafo 1, quarto comma, il limite di cui al primo trattino del comma precedente è portato, sino al 31 gennaio 1980, a 5% vol.
3. Le zone viticole di cui al presente articolo formano oggetto dell'allegato IV.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le decisioni che autorizzano gli aumenti di cui al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui all'articolo 32 può essere ottenuto;
a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, soltanto mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato,
b) per quanto riguarda il mosto di uve, soltanto mediante aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato o mediante concentrazione parziale,
c) per quanto riguarda il vino a diventare vino da tavola e il vino da tavola, soltanto mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 esclude il ricorso alle altre.
3. L'aggiunta di saccarosio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente pratica conformemente alla legislazione esistente all'8 maggio 1970.
Fino al 30 giugno 1979, l'aggiunta di saccarosio può tuttavia effettuarsi in soluzione acquosa in talune regioni viticole della zona viticola A, purché l'aumento di volume del prodotto a cui viene aggiunta la soluzione non superi il 15%.
4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di più dell'11% nella zona viticola A, dell'8% nella zona viticola B e del 6,5% nelle zone viticole C.
In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, i limiti dell'aumento di volume sono portati rispettivamente al 15% nella zona viticola A e all'11% nella zona viticola B.
5. La concentrazione non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale e in nessun caso di aumentare di oltre 2% vol il titolo alcolometrico volumico naturale del mosto di uve, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.
6. In nessun caso le suddette operazioni possono avere l'effetto di portare a oltre 11,5% vol nelle zona viticola A, 12% vol nella zona viticola B, 12,5% vol nelle zone viticole C I a) e C I b), 13% vol nella zona viticola C II e 13,5% vol nella zona viticola C III, il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto d uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.
Tuttavia, per il vino rosso, il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al primo comma può essere portato a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B.
7. Il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola non possono essere concentrati qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti siano stati a loro volta oggetto di una delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a e b).
8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo ancora in fermentazione possono formare oggetto:
- nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b), di una disacidificazione parziale,
- nella zona viticola C II, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, di un'acidificazione e di una disacidificazione,
- nella zona viticola C III, di un'acidificazione.
L'acidificazione può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti.
Inoltre, il mosto d'uva destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
2. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali:
- l'acidificazione supplementare può essere autorizzata entro il limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti:
- per i prodotti di cui al paragrafo 1, provenienti dalle zone C II e C III,
- o per i vini provenienti dalle stesse zone viticole, a condizione che tale operazione sia effettuata nelle installazioni di chi ha utilizzato le uve e i mosti di uve da cui tali vini sono prodotti;
- l'acidificazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 può essere autorizzata nelle zone viticole C I a) e C I b), alle condizioni previste al paragrafo 1 per quanto concerne le zone C II e C III;
- la disacidificazione parziale dei vini provenienti dalle zone viticole A, B, C I a), C I b) e C II può essere autorizzata, a condizione che venga effettuata nelle installazioni di chi ha utilizzato le uve e i mosti di uve da cui tali vini sono prodotti.
3. Salvo deroga da decidersi caso per caso, l'acidificazione e l'arricchimento, come l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.
4. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le deroghe di cui al paragrafo 3, nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni in base alle quali vanno effettuate le operazioni di cui al paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. La dolcificazione del vino da tavola è autorizzata:
a) quando le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino atto a diventare vino da tavola o lo stesso vino da tavola sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, soltanto con mosto di uva avente al massimo lo stesso titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione;
b) quando i prodotti di cui alla lettera a) (1) non sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, soltanto con mosto di uve concentrato o con mosto di uve, purché il titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione non venga aumentato di oltre 2% vol.
2. Nel territorio della Comunità è vietata la dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e designati da un'indicazione geografica.
La dolcificazione dei vini importati diversi da quelli di cui al primo comma è subordinata a norme da stabilire.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 1982, n. L 208.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Ciascuna delle operazioni di cui agli articoli 33 e 34 è autorizzata soltanto se è effettuata in una sola volta all'atto della trasformazione delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione, in vino atto a diventare vino da tavola, o in vino da tavola, nella zona viticola nella quale le uve fresche utilizzate sono state raccolte. Lo stesso vale per la concentrazione, per l'acidificazione e per la disacidificazione dei vini atti a diventare vini da tavola, e dei vini da tavola.
Ciascuna delle operazioni di cui al primo comma deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Lo stesso dicasi per i quantitativi di saccarosio o di mosto di uve concentrato detenuti, per l'esercizio della professione, da persone fisiche o giuridiche o associazione di persone, in particolare dai produttori, associazione di persone, in particolare dai produttori, dagli imbottigliatori, dai trasformatori, nonché da negozianti da determinare, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vini sfuso. La dichiarazione di questi quantitativi può tuttavia essere sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
2. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, tali operazioni, ad eccezione di quelle previste all'articolo 34, paragrafo 2, primo e terzo trattino, possono essere effettuate soltanto:
- anteriormente al 1° gennaio, nelle zone viticole C,
- anteriormente al 16 marzo, nelle zone viticole A e B, e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente a tali date.
Tuttavia:
- la concentrazione a freddo può essere praticata durante tutto l'anno;
- le operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, primo trattino, possono essere effettuate soltanto anteriormente al 16 maggio e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente a tale data;
- le operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, terzo trattino, possono essere effettuate soltanto anteriormente al 16 giugno e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente a tale data.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare, le eccezioni all'obbligo di cui al paragrafo 1, secondo comma, nonché le deroghe alle date limite fissate al paragrafo 2, primo comma, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Le disposizioni previste dagli articoli da 32 a 36, applicabili ai prodotti raccolti nelle regioni della Comunità non comprese nelle zone viticole di cui all'allegato IV sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la miscela di uve fresche, di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione - se uno dei prodotti anzidetti non risponde alle caratteristiche previste per dare vino atto a diventare vino da tavola o vino da tavola - con prodotti atti a dare tali vini o con vino da tavola, non può fornire un vino atto a diventare vino da tavola o un vino da tavola.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o no, e la pressatura delle fecce di vino. Ciò vale anche per la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.
2. Ad eccezione dei produttori di cui al paragrafo 5 e salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, ogni persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che proceda all'elaborazione di vino è tenuta a far distillare le vinacce e le fecce di vino relative a tale elaborazione oppure, in mancanza di esse, un quantitativo corrispondente di vino di propria produzione.
Se coloro che sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui al precedente comma non detengono la totalità o una parte dei sottoprodotti relativi all'elaborazione del vino, essi sono svincolati da tale obbligo per quei quantitativi per i quali forniscono la prova che la distillazione è stata effettuata a cure di chi ha consegnato loro mosto di uva, mosto di uva parzialmente fermentato o vino nuovo ancora in fermentazione.
Gli Stati membri decidono in merito alle misure necessarie per l'equa applicazione del comma precedente quanto ai rapporti tra coloro che hanno proceduto all'elaborazione del vino e coloro che hanno consegnato loro i prodotti ad essa relativi.
3. I quantitativi d'alcole contenuti nei prodotti consegnati alla distillazione ai sensi del paragrafo 2 corrispondono al massimo al 10% del volume d'alcole naturalmente contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino. La valutazione di tale volume è effettuata sulla base di un titolo alcolometrico volumico minimo naturale forfettario, stabilito per campagna viticola e per zona viticola.
4. Coloro che sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui al paragrafo 2 possono, a determinate condizioni, svincolarsi da tale obbligo:
- utilizzando fecce, vinacce o eventualmente vino del tipo considerato per la produzione di acqueviti, oppure
- ritirando, sotto controllo, i sottoprodotti della vinificazione.
5. Non sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui al paragrafo 2 i produttori le cui vigne sono situate nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B.
6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni che disciplinano la distillazione dei prodotti in parola e, più particolarmente, stabilisce:
- il prezzo da pagare, secondo il rispettivo tenore d'alcole, per le vinacce, le fecce ed eventualmente i vini consegnati alla distillazione;
- i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti;
- la percentuale delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;
- le modalità secondo cui può essere fatto ricorso al disposto del paragrafo 4.
Secondo la stessa procedura, il Consiglio può esentare alcune regioni di produzione dall'obbligo di cui al paragrafo 2
7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario di cui al paragrafo 3, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. I quantitativi d'alcole di cui all'articolo 39, paragrafo 3, possono essere aumentati.
Il tasso complementare da fissare è al massimo del 6%. Esso è stabilito in base ai dati del bilancio di previsione prima del 16 dicembre di ogni anno. Il tasso effettivamente applicato deve tuttavia garantire l'equilibrio degli obblighi tra le regioni della Comunità tenendo conto della distillazione obbligatoria dei vini provenienti dalle uve da tavola di cui all'articolo 41.
Si può decidere di procedere alla differenziazione del tasso complementare in funzione di uno o più d'uno dei fattori seguenti, a seconda delle regioni:
- resa per ettaro,
- varietà della vite,
- colore o tipo di vino,
- titolo alcolometrico volumico.
2. Sono soggetti all'aumento di cui al paragrafo 1 tutti i produttori di vini, salvo i produttori:
- le cui vigne sono situate nelle parti italiane delle zone C;
- di v.q.p.r.d. per la parte del raccolto che può beneficiare di tale menzione;
- esenti a norma dell'articolo 39, paragrafi 2, 5, e 6, secondo comma.
3. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione nel quadro del paragrafo 1 è fissato al 50% del prezzo di orientamento del vino da tavola del tipo A I che entra in vigore lo stesso anno del raccolto in questione.
Tuttavia, per la campagna viticola 1978/1979, esso è fissato al 55% del prezzo d'orientamento indicato nel comma precedente.
Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.
4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali concernenti la distillazione di cui al paragrafo 3, in particolare:
- le condizioni in cui la distillazione può essere effettuata;
- i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.
5. La decisione di fissare il tasso supplementare di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Salvo deroga, i vini provenienti da uve da tavola appartenenti a varietà che non figurano come uva da vino nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa di cui sono originarie possono circolare soltanto se sono destinati a una distilleria per esservi distillati.
2. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione nel quadro del paragrafo 1 è pari al 50% del prezzo di orientamento del vino da tavola del tipo A I che entra in vigore l'anno del raccolto in questione.
Tuttavia, per la campagna viticola 1978/1979, esso è fissato al 55% del prezzo di orientamento indicato nel comma precedente.
Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali concernenti la distillazione di cui al paragrafo 1, in particolare:
- le condizioni in cui la distillazione può essere effettuata;
- i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo e le deroghe al paragrafo 1, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
Secondo la stessa procedura vengono fissate le condizioni alle quali le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle varietà che nella classificazione di una stessa unità amministrativa compaiono simultaneamente come uve da tavola e come uve da vino. Queste condizioni assicurano che i quantitativi di vino che risultano dalla vinificazione delle uve delle suddette varietà nell'unità amministrativa interessata e che sono normalmente impiegate per la vinificazione siano esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Salvo per i prodotti di cui ai punti 4, 12 e 21 dell'allegato II, l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è vietata.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, specialmente per utilizzazioni particolari o per prodotti destinati all'esportazione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. In caso di taglio e fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, sono vini da tavola soltanto i prodotti del taglio tra vini da tavola e di vini da tavola con vini atti a diventare vini da tavola, purché detti vini atti a diventare vini da tavola abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale totale non superiore a 17% vol.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 5, quinto comma, il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola con:
a) un vino da tavola può dare vino da tavola soltanto se l'operazione ha luogo all'interno della zona viticola in cui è stato prodotto il vino atto a diventare vino da tavola;
b) un altro vino atto a diventare vino da tavola può dare vino da tavola soltanto se:
- il secondo vino atto a diventare vino da tavola proviene dalla stessa zona viticola e
- l'operazione ha luogo nella stessa zona viticola.
3. Il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso non può dare vino da tavola.
Questa disposizione non osta tuttavia, in taluni casi da determinare, al taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso, o con un vino da tavola rosso, purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da tavola rosso.
4. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietati il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari dei paesi terzi che si trovano nel territorio geografico della Comunità.
Tuttavia, i tagli di cui al comma precedente sono autorizzati nelle zone franche, purché i vini che ne risultano siano destinati alla spedizione verso un paese terzo.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni di applicazione del comma precedente, in particolare quelle relative alla designazione del vino in questione e quelle che permettano di evitare qualsiasi confusione con un vino comunitario.
5. Qualora siano constatate difficoltà in talune regioni viticole della Comunità in seguito all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri interessati possono rivolgersi alla Commissione, che prenderà le disposizioni appropriate; tali disposizioni non potranno limitare le disposizioni definite nel presente articolo in materia di taglio.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle riguardanti l'utilizzazione dei vini atti a diventare vini da tavola, sono stabilite se necessario secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri per i vini prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:
a) 175 mg/l per i vini rossi,
b) 225 mg/l per i vini bianchi e rosati.
2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), il tenore massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui espresso in zucchero invertito, pari o superiore a 5g/l, è portato a:
a) 225 mg/l per i vini rossi e 275 mg/l per i vini bianchi e rosati;
b) 300 mg/l per i vini aventi diritto alla denominazione "Spaetlese" conformemente alle disposizioni comunitarie, e per i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Bordeaux supérieur", "Graves de Vayres", "Côtes de Bordeaux Saint-Marcaire", "Premières Côtes de Bordeaux", "Sainte-Foy Bordeaux"," "Côtes de Bergerac", seguita o meno dalla denominazione "Côtes de Saussignac", " Haut-Montravel", "Côtes de Montravel", "Rosette";
c) 350 mg/l per i vini aventi diritto alla menzione "Auslese" conformemente alle disposizioni comunitarie, e per i vini bianchi che beneficiano della denominazione "vino superiore a denominazione d'origine" in applicazione della legislazione romena e aventi diritto ai nomi seguenti: Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Calugareasca;
d) 400 mg/l per i vini aventi diritto alle menzioni "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein", e "Trockenbeerenauslese" conformemente alle disposizioni comunitarie nonché per i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata "Sauternes", "Barsac", "Cadillac", "Cérons", "Loupiac", "Sainte-Croix-du-Mont", "Monbazillac", "Bonnezeaux", "Quarts de Chaume", "Coteaux du Layon", "Coteaux de l'Aubance", "Graves supérieures", "Jurançon".
3. Gli elenchi di vini menzionati al paragrafo 2, lettere b), c) e d), possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
4. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendono necessario, si può decidere che gli Stati membri interessati possano autorizzare, in talune zone viticole della Comunità, per i vini prodotti sul loro territorio, un aumento dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l di cui al presente articolo pari ad un massimo di 25 mg/l.
5. Prima del 1° settembre 1981, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide riduzioni dei limiti massimi del tenore di anidride solforosa nei vini, compatibili con lo stato delle conoscenze scientifiche e lo sviluppo della tecnologia, per quanto concerne i limiti previsti dai paragrafi 1 e 2. A tale scopo, la Commissione presenterà prima del 1° aprile 1981 una relazione accompagnata da proposte appropriate allo scopo di ridurre, per quanto lo conoscenze scientifiche e lo sviluppo tecnologico lo consentano, i tenori massimi totali di anidride solforosa nei vini di almeno 25 mg/l.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, la decisione di cui al paragrafo 4, nonché le misure transitorie per i vini prodotti anteriormente al 1° settembre 1978 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Il tenore di acidità volatile non può essere superiore a:
- 18 milliequivalenti per litro £ (1) per i mosti di uve parzialmente fermentati,
- 18 milliequivalenti per litro £ (1) per i vini bianchi e rosati,
- 20 milliequivalenti per litro £ (1) per i vini rossi.
2. I tenori di cui al paragrafo 1 sono validi:
- per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella Comunità, nella fase della produzione e in tutte le fasi della commercializzazione;
- per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini originari dei paesi terzi, in tutte le fasi successive al loro ingresso nel territorio geografico della Comunità.
3. Possono essere previste deroghe al paragrafo 1:
a) per alcuni v.q.p.r.d. ed alcuni vini da tavola designati conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, quando:
- abbiano subito un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni, ovvero,
- siano elaborati secondo metodi speciali;
b) per i vini che abbiano un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13% vol.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le deroghe di cui al paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 1982, n. L 208.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Per i prodotti definiti ai punti da 1 a 5, da 8 a 11 e 13 dell'allegato II, nonché per i mosti di uve concentrati e i vini spumanti definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi (1), sono autorizzati soltanto le pratiche ed i trattamenti enologici previsti dal presente regolamento e, in particolare, dall'allegato III o da altre disposizioni comunitarie applicabili al settore vitivinicolo.
Le pratiche e i trattamenti di cui al primo comma possono essere utilizzati soltanto per consentire una buona vinificazione e/o una buona conservazione dei prodotti in questione; è vietato in particolare mescolare o tagliare:
- vini da tavola tra loro, o
- vini idonei a dare vini da tavola tra loro o con vini da tavola, o
- v.q.p.r.d. tra loro, o
-vini importati tra loro,
se uno dei componenti non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso.
I requisiti di purezza e di identità delle sostanze enologiche di cui all'allegato III sono quelli stabiliti dalle disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia o, in mancanza di tali disposizioni, quelli che sono conformi alla legislazione nazionale.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici previsti dall'allegato III, imporre condizioni più rigorose, intese a garantire il mantenimento delle caratteristiche essenziali dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola designati conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, prodotti nel loro territorio,
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del comma precedente.
La Commissione adotta misure adeguate per portare queste disposizioni a conoscenza degli altri Stati membri.
3. L'utilizzazione di enocianina, di cui all'allegato III, punto 2, lettera t), allo scopo di correggere il colore dei soli vini rossi, è ammessa fino al 31 agosto 1980 unicamente per i produttori e nelle regioni viticole in cui tale utilizzazione è tradizionalmente o eccezionalmente praticata conformemente alla legislazione vigente alla data del 1° giugno 1970.
L'utilizzazione di resine per lo scambio di cationi a base di sodio, di cui all'allegato III, punto 2, lettera u), per evitare la precipitazione dell'eccesso di calcio al momento dell'immissione al consumo di vino, è ammessa, fino al 31 agosto 1980, negli Stati membri in cui tale pratica era ammessa alla data del 1° settembre 1977, e a condizione che i prodotti ottenuti non siano inviati al di fuori di tali Stati membri.
L'utilizzazione di cloruro d'argento, di cui all'allegato III, punto 2, lettera w), per eliminare un'improprietà di gusto o di odore del vino, è ammessa, fino al 31 agosto 1979, negli Stati membri in cui tale pratica era ammessa alla data del 1° settembre 1977, e a condizione che i prodotti ottenuti non siano inviati al di fuori di tali Stati membri.
Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di solfato di rame, di cui all'allegato III, punto 2, lettera x), per eliminare difetti di gusto o di odore del vino nelle regioni di produzione in cui il solfato di rame non sia stato utilizzato per il trattamento delle viti.
E' vietato l'impiego, per uno stesso vino, di cloruro d'argento e di solfato di rame.
Per quanto riguarda i trattamenti di cui all'allegato III, punto 2, lettera p), gli Stati membri possono decidere, per tutti i vini rossi prodotti sul loro territorio, di sostituire il ferrocianuro di potassio con il fitato di calcio.
4. Salvo deroghe decise dal Consiglio su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, l'aggiunta di acqua ai prodotti di cui all'articolo 1 è vietata. Tuttavia la dissoluzione nell'acqua di talune sostanze enologiche è tollerata quando sia indispensabile al loro impiego.
5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, può limitare o vietare, per i prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione delle pratiche o dei trattamenti enologici di cui all'allegato III;
6. Sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 67:
- le modalità relative alla comparabilità di talune pratiche e trattamenti enologici applicati nei paesi terzi con quelli esposti nell'allegato III;
- le altre modalità di applicazione del presente articolo.
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Ai fini di esperimento, ogni Stato membro può autorizzare, per un periodo massimo di tre anni, talune pratiche o taluni trattamenti enologici non previsti nel presente regolamento, a condizione che:
- i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo di 50 000 hl all'anno e per esperimento;
- i prodotti ottenuti non siano spediti fuori dello Stato membro nel cui territorio è stato effettuato l'esperimento.
2. Prima della scadenza del periodo previsto nel paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione concernente l'esperimento autorizzato. La Commissione informa gli altri Stati membri del risultato di tale esperimento. Lo Stato membro interessato può all'occorrenza in funzione di tale risultato, presentare alla Commissione e una domanda volta a proseguire il suddetto esperimento, eventualmente per un volume maggiore di quello del primo esperimento, per un nuovo periodo massimo di tre anni. A sostegno della sua domanda, lo Stato membro interessato deposita un fascicolo appropriato.
3. La Commissione decide, seconda la procedura prevista nell'articolo 67, sulla domanda di cui al paragrafo 2. Essa può contemporaneamente decidere di far proseguire l'esperimento in altri Stati membri, alle stesse condizioni.
4. Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 e, eventualmente, di quello previsto al paragrafo 2, la Commissione, dopo aver raccolto tutte le informazioni relative all'esperimento in questione, può presentare al Consiglio una proposta volta a consentire definitivamente la pratica enologica o il trattamento enologico oggetto di detto esperimento. In tal caso, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista nell'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. La denominazione "vino da tavola" è riservata al vino di cui al punto 11 dell'allegato II.
2. Per quanto riguarda i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune solo i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i v.q.p.r.d. e, eventualmente in deroga all'articolo 51, paragrafo 1, vini di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 50 e i vini da tavola possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.
3. a) Salvo deroga per i vini in bottiglia per i quali può essere provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino diverso da un v.q.p.r.d. proveniente dalle varietà di viti di cui all'articolo 49, ma non rispondente alle definizioni di cui ai punti da 10 a 16 dell'allegato II, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del singolo viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.
Tuttavia, durante le annate caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli, può essere deciso che i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in causa siano utilizzati nella Comunità per la produzione di vini spumanti o vini spumanti gassificati, purché tali vini raggiungano un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol oppure per la produzione di vini frizzanti gassificati. In tal caso, l'arrichimento è effettuato entro i limiti di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
b) salvo deroga decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
- le uve fresche,
- i mosti di uve,
- i mosti di uve parzialmente fermentati,
- i vini nuovi ancora in fermentazione,
- i vini,
provenienti da varietà di viti che non figurano nella classificazione possono circolare soltanto se sono destinati ad acetifici o distillerie. Tali prodotti possono inoltre essere utilizzati per il consumo familiare del viticoltore.
4. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti e reimpianti di viti. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
5. Salvo disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare per l'elaborazione nel loro territorio di prodotti non compresi nella voce 22.05 della tariffa doganale comune, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti.
Il succo di uve e il succo di uve concentrato originari della Comunità non possono formare oggetto di vinificazione o essere utilizzati nella vinificazione. La destinazione di tali prodotti è sottoposta a controllo.
E' vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio geografico della Comunità.
Tale disposizione non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune, per i quali, in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta contenente la parola "vino".
I vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo dei vini da tavola possono essere messi in circolazione soltanto per l'elaborazione di vini spumanti o se sono destinati agli acetifici, alle distillerie e ad altri usi industriali. L'arricchimento di tali vini e il taglio degli stessi con un vino da tavola onde portarne il titolo alcolometrico effettivo al livello prescritto per un vino da tavola possono aver luogo soltanto negli impianti del vinificatore o per conto di quest'ultimo.
La feccia di vino e la vinaccia originarie della Comunità non possono essere utilizzate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo alcole, acquavite o vinello.
Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la fabbricazione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del singolo viticoltore.
Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.
6. Le deroghe previste dal paragrafo 3, lettera a), primo e secondo comma, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, soltanto uve provenienti dalle varietà raccomandate o dalle varietà autorizzate di cui all'articolo 30, nonché i prodotti da esse derivate possono essere utilizzati nella Comunità per la preparazione:
- del mosto d'uva mutizzato con alcole,
- del mosto d'uva concentrato,
- del vino atto a diventare vino da tavola,
- del vino da tavola,
- di v.q.p.r.d.,
- del vino liquoroso.
2. Tuttavia, anche le uve provenienti da viti appartenenti a varietà classificate come varietà temporaneamente autorizzate sono considerate atte a fornire i prodotti di cui al paragrafo 1, salvo i v.q.p.r.d.,
a) quando si tratta:
- di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti), fino al 31 dicembre 1979;
- di altre varietà, fino al 31 dicembre 1983, purché tali varietà siano state classificate come temporaneamente autorizzate anteriormente al 31 dicembre 1976;
b) quando la varietà in questione è stata classificata come temporaneamente autorizzata dopo il 31 dicembre 1976, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data stessa dell'autorizzazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere importati soltanto se rispondono ai seguenti requisiti:
a) tutti i prodotti succitati devono:
- essere conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione, e, se del caso, il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari, la prova che tale condizione è soddisfatta viene fornita mediante un attestato rilasciato da un organismo del paese terzo di cui il prodotto è originario, indicato in un elenco da stabilire;
- essere scortati, quando sono destinati al consumo umano diretto, da un bollettino d'analisi redatto da un organismo o servizio designato dal paese terzo di cui il prodotto è originario;
b) i vini destinati al consumo umano diretto, diversi dai vini liquorosi e dai vini spumanti, devono avere:
- un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol;
- un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,5 g/l, pari a 60 milliequivalenti al litro;
- un'acidità volatile inferiore a 19 milliequivalenti al litro.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del paragrafo 1.
Secondo la stessa procedura può essere previsto:
a) che alcuni vini originari di paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), designati con un'indicazione geografica, siano ammessi al consumo umano diretto se il loro titolo alcolometrico volumico effettivo è pari almeno a 8,5% vol o se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera, senza alcun arricchimento, il livello di 15% vol.;
b) che alcuni dei prodotti cui si applica il paragrafo 1, trasportati in quantità limitate e condizionati in piccoli recipienti, siano esentati dalla presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui al paragrafo 1, lettera a);
c) alcuni vini accompagnati da un certificato di denominazione d'origine o da un certificato d'origine possano essere esentati parzialmente o totalmente dall'obbligo di fornire gli elementi che figurano nell'attestato o nel bollettino d'analisi di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve mutizzati con l'alcole, i succhi di uva, i succhi di uva concentrati originari dal paesi terzi, che si trovano nel territorio geografico della Comunità non possono formare oggetto di vinificazione o essere aggiunti al vino.
Tuttavia, tali operazioni sono autorizzate nelle zone franche, purché il vino da esse ottenuto sia destinato alla spedizione verso un paese terzo.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni d'applicazione del comma precedente, segnatamente quelle relative alla designazione del vino in questione e quelle atte ad evitare qualsiasi confusione con un vino comunitario.
Fatto salvo il secondo comma, è vietato mettere in fermentazione alcolica i prodotti di cui al primo comma nel territorio geografico della Comunità. Tale disposizione non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune per i quali, in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta contenente la parola "vino".
Salvo disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare nel loro territorio per l'elaborazione di prodotti non compresi nella voce 22.05 della tariffa doganale comune, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, importato, può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti.
La feccia di vino, la vinaccia, il vino alcolizzato e il vinello importati non possono essere utilizzati per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto; tuttavia, il vino alcolizzato importato può essere utilizzato per la produzione di acqueviti.
4. I prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, sono soggetti ad un controllo della destinazione. Può essere decisa l'aggiunta obbligatoria di un rivelatore al mosto di uve, al mosto di uve parzialmente fermentato, al mosto di uve concentrato, al mosto di uve mutizzato con alcole ed al succo di uve, anche non concentrato, importati.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Salvo deroga stabilita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune, importati o no, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla regolamentazione comunitaria o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, ovvero a pratiche enologiche non conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso, non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.
Lo stesso vale:
- per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), che non siano di qualità sana, leale o mercantile;
- per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che non rispondano alle definizioni enunciate nell'allegato II ovvero a quelle adottate in applicazione di esso.
2. Le condizioni di detenzione e di circolazione, la destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, nonché la determinazione dei criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi individuali, così come le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati con un ' indicazione geografica possono beneficiare, ai fini della commercializzazione nella Comunità e nell'ambito di una reciprocità d'impegni, del controllo e della protezione prevista per i v.q.p.r.d. dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 338/79.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 sarà attuata tramite accordi che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono circolare nella Comunità soltanto se sono accompagnati da un documento controllato dall'amministrazione.
2. É fatto obbligo alle persone fisiche o giuridiche o alle associazioni di persone che detengono prodotti di cui all'articolo 1 per l'esercizio della loro professione, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i negozianti da determinare, di tenere registri nei quali devono essere fra l'altro indicate le entrate e le uscite dei prodotti in causa.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la natura e il tipo del documento di cui al paragrafo 1, nonché le deroghe al presente articolo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, se necessario, le norme relative alla designazione ed alla presentazione dei prodotti enumerati all'articolo 1.
Fino all'applicazione delle norme di cui al primo comma, le norme applicabili in materia sono quelle adottate dagli Stati membri.
2. Gli stati membri possono subordinare l'utilizzazione di un ' indicazione geografica per designare un vino da tavola alla condizione che esso sia ottenuto integralmente da determinati vitigni espressamente designati e provenga esclusivamente dal territorio precisamente delimitato di cui porta il nome.
3. Fatte salve le norme complementari da adottare in materia di designazione dei prodotti, l'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare vini da tavola ottenuti da un taglio di vini ricavati da uve raccolte in aree di produzione diverse è tuttavia ammessa se l'85% almeno del vino da tavola risultante dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome.
Tuttavia, l'utilizzazione, per designare vini da tavola bianchi, di un'indicazione geografica relativa ad un'area di produzione situata all'interno della zona viticola A o della zona viticola B, è ammessa soltanto se i prodotti che compongono il taglio sono ottenuti nella zona viticola in causa o se il vino in questione è ricavato dal taglio tra vini da tavola della zona viticola A e vini da tavola della zona viticola B.
4. Ogni Stato membro provvede al controllo e alla tutela dei vini da tavola designati in applicazione del disposto del paragrafo 2.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Quando si constata sul mercato vitivinicolo della Comunità che il prezzo è aumentato in misura tale da superare notevolmente il prezzo d'orientamento fissato per un tipo di vino, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o rischi di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Nei limiti necessari per sostenere il mercato dei vini da tavola possono essere adottate misure d'intervento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), diversi dai vini da tavola.
2. Tali misure sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Qualora il volume delle disponibilità esistenti nella Comunità, aumentato del volume delle importazioni di vini provenienti dall'Algeria, dal Marocco e dalla Tunisia, provochi perturbazioni sul mercato comunitario, si procede ad una distillazione speciale di vini da tavola riservata alle associazioni di produttori.
Tale distillazione verrà effettuata ad un prezzo che garantisca un risarcimento ai produttori.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
3. Le modalità di applicazione, in particolare la decisione relativa alla distillazione speciale, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 67, le disposizioni necessarie per evitare che il mercato vitivinicolo subisca perturbazioni a causa di una modifica del livello dei prezzi al momento del passaggio da una campagna viticola all'altra.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Secondo la procedura di cui all'articolo 67 possono essere decise misure transitorie che consentono di mettere in circolazione vini da tavola ottenuti anteriormente al 1° settembre 1976 che siano conformi alla definizione di cui al punto 11 dell'allegato II applicabile prima di tale data e che non rispondano a tale definizione quale si applicherà dopo la stessa data.
Le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al regime instaurato dagli articoli 45, 46 e 47 nonché dall'allegato III, in particolare per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 importati o non importati, provenienti dal raccolto 1977 e dai raccolti precedenti, sono stabilite secondo la stessa procedura.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure di deroga eventualmente necessarie per porre rimedio ad una situazione eccezionale risultante da calamità naturali.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Le precisazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni degli allegati I, II e III, in particolare le superfici viticole di cui al punto 11 dell'allegato II, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67
2. Secondo la stessa procedura vengono fissati:
a) i metodi d'analisi per individuare i componenti dei prodotti di cui all'articolo 1 e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
b) se del caso, i limiti espressi in cifre degli elementi presenti che caratterizzano l'applicazione di determinate pratiche enologiche e le tabelle per il confronto dei dati analitici.
3. Tuttavia, qualora non siano previsti i metodi di analisi comunitari o le norme di cui al paragrafo 2, sono applicabili:
a) quelli indicati nell'allegato A della convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di valutazione dei vini del 13 ottobre 1954,
b) oppure, qualora tale allegato non ne preveda, i metodi tradizionalmente impiegati nello Stato membro interessato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo e designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni stesse.
Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo:
- degli organismi di cui al primo comma,
- dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore del vino.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972, relativo alle irregolarità e al recupero di somme indebitamente pagate nel quadro del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore (1), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché gli organismi da essi designati collaborino direttamente con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri allo scopo di agevolare, tramite la reciproca informazione, la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui al primo comma.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, specialmente in materia di controllo.
3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
G.U. 10 febbraio 1972, n. L 36.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. E' istituito un comitato di gestione per i vini, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Quando si fa riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.
3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora esse non siano conformi al parere formulato dal comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.
Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articolo 39 e 110 del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
1. Il regolamento n. 24 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (2), il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3065/78 (4), nonché il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1166/76 (6), sono abrogati.
2. I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.
Per i visto e i richiami agli articoli dei regolamenti abrogati vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato VII.
G.U. 20 aprile 1962, n. 30.
G.U. 1 gennaio 1973, n. L 2.
G.U. 5 maggio 1970, n. L 99.
G.U. 28 dicembre 1978, n. L 366.
G.U. 2 ottobre 1975, n. L 256.
G.U. 24 maggio 1976, n. L 135.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1979.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. MEHAIGNERIE
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
ALLEGATO I
TITOLI ALCOLOMETRICI
1. Titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20° C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.
2. Titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20° C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.
3. Titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.
4. Titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.
5. Titolo alcolometrico massico effettivo: il numero di kg di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto.
6. Titolo alcolometrico massico potenziale: il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.
7. Titolo alcolometrico massico totale: la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
ALLEGATO II
DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERA b)
1. Uve fresche: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.
2. Mosto di uve: il prodotto liquido ricavato naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.
3. Mosto di uve parzialmente fermentato: il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1% vol ed inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale; tuttavia, taluni v.q.p.r.d., il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è inferiore ai tre quinti del loro titolo alcolometrico volumico totale, ma non inferiore a 5,5% vol, non sono considerati come mosti di uve parzialmente fermentati.
4. Mosto di uve fresche mutizzato con alcole: il prodotto:
- ottenuto nella Comunità,
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 12% vol e inferiore a 15% vol e,
- ottenuto mediante aggiunta, ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5% vol e proveniente esclusivamente da vitigni di cui all'articolo 49,
- di alcole neutro di origine vinica avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol,
- o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.
5. Mosto di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato:
- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la sua massa volumica a 20° C non sia inferiore a 1,240 g/cm3;
- proveniente esclusivamente da varietà di viti di cui all'articolo 49,
- prodotto nella Comunità,
- ricavato da mosti di uve aventi almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.
6. Succo di uve: il mosto di uve non fermentato ma fermentescibile; che è stato sottoposto a trattamenti appropriati per essere consumato come tale, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1% vol.
7. Succo di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato, ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uva effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la sua massa volumica a 20° C non sia inferiore a 1,240 g/cm3.
8. Vino: il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve.
9. Vino nuovo ancora in fermentazione: il vino la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.
10. Vino atto a diventare vino da tavola: il vino:
- proveniente esclusivamente da varietà di vite di cui all'articolo 49,
- prodotto nella Comunità,
- avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui è stato prodotto.
11. Vino da tavola: vino diverso dai v.q.p.r.d.:
- proveniente esclusivamente da varietà di vite di cui all'articolo 49,
- prodotto nella Comunità,
- avente, dopo le eventuali operazioni menzionate all'articolo 33, un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol - purché tale vino sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B - e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole nonché un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol,
- avente inoltre un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 grammi per litro, ossia 60 milliequivalenti al litro.
Tuttavia, per i vini prodotti su talune superfici viticole da stabilirsi, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, il titolo alcolometrico volumico totale può essere portato a un massimo di 17% vol.
12. Vino liquoroso: il prodotto:
- ottenuto nella Comunità,
- avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol,
- ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da varietà di viti determinate scelte fra quelle di cui all'articolo 49 ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12% vol:
- mediante concentrazione a freddo o
- mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
i) di alcole neutro di origine vinica, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol;
ii) o di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino ed avente un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol;
iii) o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, compresi in un elenco da stabilire e per i quali una tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato;
iv) o di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche, non fermentato, che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol.
13. Vino spumante: salvo la deroga di cui all'articolo 48, paragrafo 3, il prodotto ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica:
- delle uve fresche,
- del mosto di uve,
- del vino,
atti a diventare vino da tavola,
- del vino da tavola,
- o di un v.q.p.r.d.,
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar.
14. Vino spumante gassificato: il prodotto:
- ottenute, fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 3, da vino da tavola,
- prodotto nella Comunità,
- caratterizzato all'atto della stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas,
- che, conservato a 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar.
15. Vino frizzante: il prodotto:
- ottenuto da vino da tavola, dai v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d., purché tali vini o prodotti presentino un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 9% vol,
- con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol,
- contenente anidride carbonica endogena,
- che, conservato a 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore ad 1 e non superiore a 2,5 bar,
- presentato in recipienti di 3 litri o meno.
16. Vino frizzante gassificato: il prodotto:
- ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d.,
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 9% vol,
- contenente anidride carbonica aggiunta totalmente o parzialmente e
- che, conservato a 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar,
- presentato in recipienti di 3 litri o meno.
17. Aceto di vino: l'aceto:
- ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di vino,
- avente un tenore di acidità totale espressa in acido non inferiore a 60g/l.
18. Feccia di vino: il residuo melmoso che si deposita nei recipienti contenenti vino, dopo la fermentazione o durante l'immagazzinamento del vino, anche seccato. Si distinguono:
- da un lato, le fecce aventi un titolo alcolometrico massico totale inferiore o uguale a 7,9% mas e un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 25% in peso,
- e, dall'altro lato, le altre fecce.
19. Vinaccia: il residuo della torchiarura delle uve fresche, fermentato o no; si distinguono:
- da un lato, le vinacce aventi un titolo alcolometrico massico totale inferiore o pari a 4,3% mas e un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 40% in peso,
- e, dall'altro lato, le altre vinacce.
20. Vinello: il prodotto ottenuto:
- dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua, o
- mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
21. Vino alcolizzato: il prodotto:
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol,
- ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo,
- avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
ALLEGATO III
1. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere effettuati sulle uve fresche, sul mosto d'uve, sul mosto d'uve parzialmente fermentato, sul mosto d'uve concentrato e sul vino nuovo ancora in fermentazione:
a) arieggiamento;
b) trattamenti termici;
c) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nei prodotti così trattati;
d) utilizzazione di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, o di azoto, soli o miscelati tra loro, per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dell'aria;
e) utilizzazione di lieviti per vinificazione;
f) aggiunta di fosfato biammonico o di solfato d'ammonio, nel limite rispettivo di 0,3 g/l, e di dicloroidrato di tiamina, nel limite di 0,6 mg/l espressa in tiamina, per favorire lo sviluppo di lieviti;
g) utilizzazione di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio e di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;
h) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici;
i) trattamento dei mosti bianchi e dei vini bianchi nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico, nel limite di 100 g di prodotto secco per ettolitro;
j) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico:
- gelatina alimentare,
- colla di pesce,
- caseina e caseinati di potassio,
- albumina animale (ovoalbumina e polvere di sangue secco),
- bentonite,
- diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
- caolino,
- tannino,
- enzimi pectolitici;
k) utilizzazione di acido sorbico o di sorbato di potassio;
l) uso di acido tartarico per l'acidificazione alle condizioni di cui all'articolo 34 e all'articolo 36;
m) uso di uno dei seguenti prodotti per la disacidificazione alle condizioni di cui all'articolo 34 e all'articolo 36:
- tartrato neutro di potassio,
- bicarbonato di potassio,
- carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di doppio sale di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico.
2. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato, destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si trova, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante ed i v.q.p.r.d.:
a) utilizzazione nei vini secchi e in quantità non superiori al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;
b) arieggiamento;
c) trattamenti termici;
d) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;
e) utilizzazione di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, o di azoto, soli o miscelati tra loro, per creare un'atmosfera inerte e manipolare il vino al riparo dell'aria. Il tenore di anidride carbonica del vino così conservato o manipolato non può superare 2 g/l;
f) aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 g/l;
g) utilizzazione, alle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio pirosolfito di potassio;
h) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso al consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l;
i) aggiunta di acido L-ascorbico nel limite di 150 mg/l;
j) aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 g/l;
k) l'uso di acido tartarico per l'acidificazione, alle condizioni previste agli articoli 34 e 36;
l) l'uso di una delle seguenti sostanze per la disacidificazione alle condizioni previste agli articoli 34 e 36:
- tartrato neutro di potassio,
- bicarbonato di potassio,
- carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico;
m) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico:
- gelatina alimentare,
- colla di pesce,
- caseina e caseinati di potassio,
- albumina, animale (ovoalbumina e polvere di sangue secco),
- bentonite,
- diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
- caolino;
n) aggiunta di tannino;
o) trattamento dei vini bianchi con carbone per uso enologico nei limiti di 100 g di prodotto secco per ettolitro;
p) trattamento, a condizioni da stabilire:
- dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio;
- dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, sesto comma;
q) aggiunta di acido metatartarico nei limiti di 100 mg/l;
r) uso di gomma arabica;
s) uso di acido DL tartarico a condizioni da determinare per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza;
t) uso di enocianina nelle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3;
u) uso di resine scambiatrici di cationi a base di sodio alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3;
v) uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un'atmosfera sterile, unicamente negli Stati membri in cui è tradizionalmente utilizzato e fino a quando non sia vietato dalla legislazione nazionale, a condizione che vengano impiegati solo recipienti di contenuto superiore a 20 litri e che nessuna traccia di isotiocianato di allile sia presente nei vini;
w) trattamento mediante cloruro d'argento alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, e purché il prodotto trattato non abbia un tenore di argento superiore a 0,1 mg/l;
x) trattamento mediante solfato di rame nei limiti di 20 mg/l alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, purché il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
ALLEGATO IV
ZONE VITICOLE
1. La zona viticola A comprende:
a) in Germania, le superfici vitate nei Laender seguenti: Baden-Wuerttemberg (esclusi i Regierugsbezirke Nordbaden e Suedbaden), Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland:
b) in Belgio: l'area viticola belga;
c) nel Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;
d) nei Paesi Bassi: l'aera viticola olandese;
e) nel Regno Unito: l'area viticola britannica.
2. La zona viticola B comprende:
a) in Germania, nel Land Baden-Wurttemberg, le superficie vitate dei Regierungsbezirke Nordbaden e Suedbaden;
b) in Francia: le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:
- per l'Alsace:
Bas-Rhin, Haut-Rhin,
- per la Lorraine:
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,
- per la Champagne:
Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,
- per il Jura:
Ain, Doubs, Jura e Haute-Saône,
- per la Savoie:
Savoie, Haute-Savoie,
-per la Val de Loire:
Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, nonché le superfici vitate del circondario di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre.
3. La zona viticola C I a) comprende in Francia le superfici vitate:
a) nei dipartimenti seguenti:
Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre, (escluso il circondario di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne;
b) nei circondari di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar);
c) nel circondario di Tournon, nei cantoni d'Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-E'tienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e La Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche.
4. La zona viticola C I b) comprende in Italia le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta, nonché nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno.
5. La zona viticola C II comprende:
a) in Francia le superfici vitate:
- nei dipartementi seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni d'Olette e d'Arles-sur-Tech), Vaucluse;
- nella parte del dipartimento del Var delimitata a sud dal limite settentrionale dei comuni di Evenos, le Beausset, Solliés-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime;
nel circondario di Nyons e nei cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar nel dipartimento della Drôme;
- nelle unità amministrative del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3 c);
b) in Italia: le superficie vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, ad eccezione della provincia di Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, ad eccezione della provincia di Belluno, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola d'Elba, le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano e le isole di Capri e d'Ischia.
6. La zona viticola C III comprende:
a) in Francia: le superfici vitate:
- nei dipartimenti della Corsica;
- nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e una linea delimitata dai comuni (pure compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime;
- nei cantoni d'Olette e d'Arles-sur-Tech nel dipartimento dei Pyrénées-Orientales;
b) in Italia le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1°aprile 1987, dall'art. 86 del Reg. (CEE) n. 822/87. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento regolamento è stato, con alcune avvertenze, abrogato dall'art. 81 del Reg. (CE) n. 1493/1999.
ALLEGATO VII
TABELLA DI CONCORDANZA
Regolamento n. 24 Presente regolamento Articolo 1 Articolo 27 Articolo 2 Articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 3 Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 5 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 28, paragrafo 4 Articolo 6 Articolo 66 Articolo 7 Articolo 67 Articolo 8 Articolo 68 Regolamento (CEE) n. 2506/75 Articolo 1 Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 2 Articolo 18, paragrafo 2 Articolo 3 Articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5 Articolo 4 Articolo 18, paragrafo 6 Articolo 5 Articolo 18, paragrafi 7, 8 Regolamento (CEE) n. 816/70 Articolo 4 bis Articolo 6 Articolo 5 Articolo 7 Articolo 5 bis Articolo 8 Articolo 6 Articolo 9 Articolo 6 bis Articolo 10 Articolo 6 ter Articolo 11 Articolo 6 quater Articolo 12 Articolo 6 quinquies Articolo 13 Articolo 6 sexies Articolo 14 Articolo 7 Articolo 15 Articolo 8 Articolo 16 Articolo 9 Articolo 17 Articolo 9 bis Articolo 19 Articolo 10, vedi proposta Articolo 20 Articolo 10 bis Articolo 21 Articolo 10 ter Articolo 22 Articolo 11 Articolo 23 Articolo 12 Articolo 24 Articolo 13 Articolo 25 Articolo 14 Articolo 26 Articolo 15 Articolo 29 Articolo 16 Articolo 30 Articolo 17 Articolo 31 Articolo 18 Articolo 32 Articolo 19 Articolo 33 Articolo 20 Articolo 34 Articolo 21 Articolo 35 Articolo 22 Articolo 36 Articolo 22 bis Articolo 37 Articolo 23 Articolo 38 Articolo 24 Articolo 39 Articolo 24 bis Articolo 40 Articolo 24 ter Articolo 41 Articolo 25 Articolo 42 Articolo 26 Articolo 43 Articolo 26 bis Articolo 44 Articolo 26 ter Articolo 45 Articolo 26 quater Articolo 46 Articolo 26 quinquies Articolo 47 Articolo 48, paragrafo 1 Articolo 51, paragrafo 1 Articolo 27 Articolo 48 Articolo 27, paragrafo 3 bis Articolo 48, paragrafo 4 Articolo 27, paragrafo 4 Articolo 48, paragrafo 5 Articolo 27, paragrafo 5 Articolo 48, paragrafo 6 Articolo 27 bis Articolo 49 Articolo 28 Articolo 50 Articolo 28, paragrafo 1 bis Articolo 50, paragrafo 2 Articolo 28, paragrafo 2 Articolo 50, paragrafo 3 Articolo 28, paragrafo 3 Articolo 50, paragrafo 4 Articolo 28, paragrafo 4 Articolo 50, paragrafo 5 Articolo 28 bis Articolo 51 Articolo 28 ter Articolo 52 Articolo 29 Articolo 53 Articolo 30 Articolo 54 Articolo 31 Articolo 55 Articolo 32 Articolo 56 Articolo 33 Articolo 57 Articolo 33 bis Articolo 58 Articolo 34 Articolo 59 Articolo 35 Articolo 65 Articolo 36 Articolo 60 Articolo 37 Articolo 61 Articolo 38 Articolo 62 Articolo 39 Articolo 63 Articolo 39 bis Articolo 64 Articolo 42 Articolo 69 Allegato II, paragrafo 3 bis Allegato II, paragrafo 4 Allegato II, paragrafo 4 Allegato II, paragrafo 5 Allegato II, paragrafo 5 Allegato II, paragrafo 6 Allegato II, paragrafo 6 Allegato II, paragrafo 7 Allegato II, paragrafo 7 Allegato II, paragrafo 8 Allegato II, paragrafo 8 Allegato II, paragrafo 9 Allegato II, paragrafo 9 Allegato II, paragrafo 10 Allegato II, paragrafo 10 Allegato II, paragrafo 11 Allegato II, paragrafo 11 Allegato II, paragrafo 12 Allegato II, paragrafo 12 Allegato II, paragrafo 13 Allegato II, paragrafo 13 Allegato II, paragrafo 14 Allegato II, paragrafo 14 Allegato II, paragrafo 15 Allegato II, paragrafo 15 Allegato II, paragrafo 16 Allegato II, paragrafo 16 Allegato II, paragrafo 17 Allegato II, paragrafo 17 Allegato II, paragrafo 18 Allegato II, paragrafo 18 Allegato II, paragrafo 19 Allegato II bis Allegato III Allegato III Allegato IV Allegato IV Allegato V Allegato V Allegato VI Regolamento (CEE) n. 1678/77 Articolo 6 Articolo 61