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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 11, comma 3, della L.R. 33/91.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1980, n. 157

G.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1

Modifica della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, riguardante l'assegnazione di un contributo agli organi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operanti in Sicilia.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 11, comma 3, della L.R. 33/91.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 11, comma 3, della L.R. 33/91.

Art. 1

Il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1981, a lire 200 milioni annui.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 11, comma 3, della L.R. 33/91.

Art. 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ricadenti nell'esercizio finanziario 1981 e successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 1.1.1.5. "Istituzione dei liberi consorzi e riordinamento delle funzioni dei comuni" mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 11, comma 3, della L.R. 33/91.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1980.

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