Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1980, n. 159

G.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1

Rideterminazione dei termini indicati negli articoli 28 e 33 e interpretazione autentica dell'art. 19, primo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica. Modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente in materia di edilizia residenziale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I termini stabiliti dal primo comma dell'art. 28 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono così modificati:

a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1982;

b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dotati di strumenti urbanistici generali approvati: entro il 31 dicembre 1981;

c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non ancora dotati di strumenti urbanistici generali: entro un anno dall'approvazione degli strumenti urbanistici medesimi.

Le seguenti parole contenute nel secondo comma dell'art. 28: "sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono così sostituite: "il 31 dicembre 1980".

Le seguenti parole contenute nel secondo comma dell'art. 33: "1 luglio 1979" sono così sostituite: "1 luglio 1981".

Nel terzo comma del citato art. 33, dopo la parola "decorrere", aggiungere le seguenti: "da un anno".

Le parole contenute nel quarto comma dell'art. 33: "1 luglio 1980" vanno così sostituite: "1 luglio 1982".

Art. 2

Fra le determinazioni assessoriali di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, s'intendono comprese anche le richieste di chiarimenti e di documenti integrativi.

Art. 3

Il termine di scadenza fissato dall'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, recante norme per l'edilizia residenziale, è prorogato, limitatamente ai finanziamenti assegnati ai comuni, di giorni sessanta.

Art. 4

Nelle more dell'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, i comuni, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare con finanziamenti o contributi statali o regionali, adotteranno le procedure previste dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui termini di applicazione, indicati all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati fino al 31 dicembre 1983.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ed i termini di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono prorogati al 31 dicembre 1981.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1980.

D'ACQUISTO