
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 95
G.U.R.S. 10 dicembre 1977, n. 55
Interventi in favore delle cooperative edilizie.
N.d.R. I requisiti per l'accesso alle agevolazioni sono stati individuati con Decr. Ass. Cooperazione 7 ottobre 2005.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 19/2000 e con annotazioni alla data 13 gennaio 2020)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione di lire 160.000 milioni a gestione separata destinato al finanziamento di interventi di edilizia economica in favore di cooperative edilizie aventi sede nel territorio della Regione Siciliana.
Tutte le sopravvenienze attive inerenti alla gestione del fondo ne costituiscono incremento. (1)
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 86/81 il consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C. è integrato, per la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo annotato da due dirigenti del ruolo amministrativo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
(modificato dall'art. 6 della L.R. 86/80, nel testo modificato dall'art. 6 della L.R. 55/82 e dall'art. 14, comma 1 della L.R. 37/84)
L'IRCAC, a carico del fondo, concede mutui alle cooperative edilizie per la spesa occorrente per la costruzione di alloggi e per l'acquisizione delle relative aree, con il limite massimo di intervento per ogni organismo abitativo di lire 40 milioni. Tale limite è elevato di lire 3 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della presente legge.(1) (2)
L'entità del finanziamento da concedere è rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico-economico corredato dal visto di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, ed ogni onere eccedente è a carico delle cooperative edilizie.
Le caratteristiche degli alloggi sono quelle previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.
Il costo massimo ammissibile per gli alloggi è determinato semestralmente dall'Assessore regionale per i lavori pubblici (3) sentito il Comitato tecnico amministrativo regionale. (4)
Il limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle LL.RR. n. 79/75 e n. 95/77 è stato fissato con Decr. Ass. Coop. 5 maggio 2005.
Vedi i seguenti DD.AA. Cooperazione:
- D.A. 10/08/99: "Nuovo limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
- D.A. 10/09/97: "Nuovo limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
- D.A. 09/10/93: "Direttive per l'aggiudicazione degli appalti alle cooperative edilizie ammesse a fruire delle agevolazioni previste dalle leggi regionali 29 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
- D.A. 26/07/93: "Elevazione del limite della rendita catastale delle unità abitative di proprietà degli aspiranti all'assegnazione di alloggi realizzati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
- D.A. 17/04/92: "Limite massimo d'intervento per la realizzazione degli alloggi in cooperative, ammessi a fruire delle agevolazioni previste dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
- D.A. 12/09/90: "Elevazione del limite massimo d'intervento per le agevolazioni alle cooperative edilizie, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
- D.A. 13/04/90: "Ammissione a finanziamento per le unità abitative residuali delle cooperative edilizie incluse nei piani regionali d'intervento formati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
- D.A. 28/04/89: "Determinazione dei nuovi limiti di reddito per l'ammissione dei soci delle cooperative edilizie ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
- D.A. 28/04/89: "Determinazione del limite massimo d'intervento per la realizzazione degli alloggi in cooperativa, ammessi a fruire delle agevolazioni previste dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95", modificato con D.A. 19/12/89 e con D.A. 28/01/91.
- D.A. 05/05/88: "Ammissione a finanziamento o contributo delle unità abitative residuali di cooperative edilizie."
- D.A. 23/01/86: "Rideterminazione del limite massimo di intervento previsto dagli artt. 5 e 6 della l.r. 12 agosto 1980, n. 86".
- D.A. 11/10/83: "Elevazione del limite massimo d'intervento, previsto dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, da concedere alle cooperative edilizie o loro consorzi per ogni organismo abitativo".
- D.A. 17/03/82: "Elevazione del limite massimo di intervento, previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, da concedere alle cooperative edilizie e loro consorzi per ogni organismo abitativo".
In ordine ai limiti previsti nell'articolo che si annota vedi le seguenti disposizioni di legge:
- artt. 33 e 35 della L.R. 86/81;
L'espressione "Assessore o Assessorato regionale per i lavori pubblici" deve intendersi "Assessore o Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" a seguito della modifica introdotta all'art. 1 della L.R. 79/75 dall'art. 5 della L.R. 86/80.
Vedi Decr. Dirigenziale 13 gennaio 2020: "Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale".
Vedi Decr. Dirigenziale 9 dicembre 2015: "Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale".
Vedi Decr. Ass. Infrastrutture e Mobilità 7 marzo 2013: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata ed agevolata-convenzionata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito e ultimato e modelli di Quadri tecnici economici".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 8 agosto 2008: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata-recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato e modelli di quadri tecnici economici".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 8 agosto 2008: "Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello di quadro tecnico economico".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 5 maggio 2005: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato e modelli di quadri tecnici economici".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 5 maggio 2005: "Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello di quadro tecnico economico".
Vedi Decr. Dirigenziale 7 giugno 2002: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato, e modelli quadri tecnici economici".
Vedi Decr. Dirigenziale 7 giugno 2002: "Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello quadro tecnico economico".
Vedi Decr. Dirigenziale 10 ottobre 2001: "Rivalutazione dei limiti di reddito dei destinatari dei benefici di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".
Vedi Decr. Ass. LL.PP. 20 aprile 2000: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 04 ottobre 1999: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 14 gennaio 1999: "Approvazione dei modelli dei Quadri tecnici economici per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 27 ottobre 1998: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 24 giugno 1996: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95", come modificato dal D.A. 12 marzo 1997.
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 17 giugno 1996: "Rideterminazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 22 maggio 1992: "Determinazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 07 novembre 1991: "Determinazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 17 luglio 1990: "Determinazione del limite massimo di costo delle opere ammissibili ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 11 luglio 1990: "Determinazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 23 febbraio 1990: "Modifica al D.A. 5 novembre 1988, concernente la determinazione dei costi massimi ammissibili a contributo per gli alloggi da realizzarsi a cura delle cooperative e loro consorzi".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 03 maggio 1989: "Modifiche al D.A. 5 novembre 1988".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 05 novembre 1988: "Determinazione dei costi massimi ammissibili a contributo per gli alloggi da realizzarsi a cura delle cooperative e loro consorzi. "
Vedi Decr. Ass. LL.PP. 05 aprile 1976: "Determinazione dei costi massimi per la costruzione di alloggi da realizzare con il finanziamento previsto dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79."
Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della presente legge è stabilito nella misura prevista dall'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modificazioni. (1)
Si rimanda all'art. 10 della L.R. 37/84 che ha stabilito il criterio per la fissazione della misura del reddito, nonché all'art. 12 della L.R. 25/97 che ha stabilito i criteri per l'aggiornamento dei limiti di reddito.
Per la determinazione del predetto reddito cfr.:
- Decr. Ass. Cooperazione 27 giugno 2007
- Decr. Ass. Cooperazione 14 luglio 2009;
- Decr. Ass. Infrastrutture e Mobilità 16 settembre 2011.
- Decr. Dirigenziale 16 dicembre 2015.
Le cooperative edilizie il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, dovranno rimborsare all'I.R.C.A.C. in venticinque anni con l'interesse annuo dell'uno per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.
Le cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari di cui al precedente comma dovranno rimborsare all'I.R.C.A.C. in venticinque anni con l'interesse annuo del quattro per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.
I tassi di interesse di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni onere, diritto e spesa.
La localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie che non risultano proprietarie dell'area di impianto alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno presentato istanza per ottenere i benefici di cui agli articoli 1 e 2, deve avvenire nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167. (1)
Nei comuni sprovvisti di piani di zona o con gli stessi semplicemente adottati o esauriti per precedenti localizzazioni o assegnazioni, gli alloggi delle cooperative devono essere localizzati con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per l'approvazione di legge.
Qualora il consiglio comunale non provveda entro trenta giorni dalle richieste di localizzazione previste dal presente articolo, la scelta delle aree rispettive è effettuata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici con proprio decreto.
Con la stessa deliberazione del consiglio comunale o con il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi in conformità e per l'adeguamento alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
I provvedimenti comunali o regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al comma precedente e, ove occorra, l'indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredati di una planimetria in scala non inferiore a 1: 2000, disegnata sulla mappa catastale, e degli elenchi catastali delle proprietà interessate e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione.
I provvedimenti di localizzazione delle aree devono intendersi revocati qualora entro due anni dalla data degli stessi le cooperative non ottengano l'inclusione nei programmi di cui al successivo art. 8.
Per effetto dell'art. 4, u.c., della L.R. 159/80 il termine di cui al comma annotato è stato prorogato al 31 dicembre 1981 e successivamente al 31 dicembre 1983, per effetto dell'art. 9, comma 2, della L.R. 55/82.
(integrato dall'art. 47 della L.R. 86/81)
I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sulle aree e sulle costruzioni. Per gli alloggi a proprietà divisa l'I.R.C.A.C. procederà al frazionamento della ipoteca.
Nel caso in cui occorra procedere alla espropriazione delle aree l'I.R.C.A.C. è autorizzato a stipulare il contratto di mutuo ed erogare le somme occorrenti alla realizzazione degli alloggi ed all'acquisizione delle aree nelle more dell'accensione dell'ipoteca.
Ai mutui di cui alla presente legge si applicano, in ordine alla garanzia regionale, le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 79.
L'ammortamento ha inizio due anni dopo la stipulazione del contratto di mutuo.
Il rimborso dei mutui sarà effettuato mediante pagamento di rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici (3), sulla scorta delle domande che saranno presentate e di quelle già inoltrate a norma dell'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, e dell'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, predispone il programma di utilizzazione del finanziamento previsto dall'art. 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il programma deve essere sottoposto ai pareri preventivi della commissione di cui all'art. 12 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nonchè della Commissione legislativa per i lavori pubblici dell'Assemblea regionale.
Ove le predette commissioni non esprimano, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma, il parere di competenza, questo si intende reso positivamente.
La commissione prevista dall'art. 12 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, può formulare proposte da valutarsi in ordine alla predisposizione del programma di cui sopra.
Lo stesso procedimento sarà seguito per i successivi programmi di utilizzazione del fondo di rotazione. (4)
Vedi l'art. 32 della L.R. 86/81 che contiene una riserva in favore degli appartenenti alle forze dell'ordine.
Vedi le ulteriori disposizioni contenute nella L.R. 25/97.
L'espressione "Assessore o Assessorato regionale per i lavori pubblici" deve intendersi "Assessore o Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" a seguito della modifica introdotta all'art. 1 della L.R. 79/75 dall'art. 5 della L.R. 86/80.
Le domande di ammissione al finanziamento devono essere corredate di una relazione tecnico finanziaria sul programma costruttivo da realizzare, contenente le seguenti indicazioni:
a) entità volumetrica del complesso edilizio e relativi oneri di spesa;
b) eventuali località prescelte per la costruzione;
c) disponibilità o meno dell'area di impianto e del progetto esecutivo.
(sostituito dall'art. 48 della L.R. 86/81)
Il programma previsto dall'art. 8 deve essere formulato sulla base dei seguenti criteri prioritari, previa ripartizione provinciale degli interventi realizzabili in proporzione alla popolazione ed all'indice di affollamento:
1) proprietà o localizzazione dell'area e disponibilità del progetto munito del parere favorevole della commissione edilizia comunale;
2) proprietà o localizzazione dell'area e disponibilità del piano planivolumetrico la cui conformità agli strumenti urbanistici sia certificata dell'amministrazione comunale;
3) proprietà o localizzazione dell'area di impianto degli alloggi.
Almeno il 30 per cento della somma di cui all'art. 1 è riservata alle cooperative a proprietà indivisa, il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa. (1)
(modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 212/79 e dall'art. 43 della L.R. 86/81)
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca concede il finanziamento alle cooperative edilizie, incluse nel programma di utilizzazione del fondo di rotazione, sulla scorta degli elaborati di progetto delle opere predisposti dalla cooperativa per i quali viene accertata da parte dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ispettorato regionale tecnico, indipendentemente dall'importo delle opere, soltanto la conformità alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, alle caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge, ai costi massimi di cui all'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nonchè la conformità del costo dell'area a quello determinato secondo i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni. (1)
Non si applica l'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.
Sulla scorta del provvedimento di concessione del finanziamento l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione procede alla stipulazione del contratto di mutuo.
--------------------- (comma abrogato) (2)
Nel progetto sono comprese anche le spese per la revisione dei prezzi - da prevedere nella misura del venti per cento dell'importo dei lavori - per il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per le competenze tecniche.
I lavori sono eseguiti a cura delle cooperative interessate.
L'I.R.C.A.C. provvede al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, corredata da certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento, debitamente firmati dallo stesso direttore e dal presidente della cooperativa.
La richiesta prescinde da qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici e amministrativi previsti dalle norme vigenti.
Compete all'Assessorato regionale dei lavori pubblici la nomina dei collaudatori.
L'I.R.C.A.C. rende noto all'Assessore regionale per i lavori pubblici (3) la spesa totale erogata e ammessa al mutuo definitivo.
Al direttore dei lavori si applicano le norme previste dagli articoli 13 e 16 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.
Vedi Decr. Dirigenziale 13 gennaio 2020: "Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale".
Vedi Decr. Dirigenziale 9 dicembre 2015: "Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale".
Vedi Decr. Ass. Infrastrutture e Mobilità 7 marzo 2013: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata ed agevolata-convenzionata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito e ultimato e modelli di Quadri tecnici economici".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 8 agosto 2008: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata-recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato e modelli di quadri tecnici economici".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 8 agosto 2008: "Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello di quadro tecnico economico".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 5 maggio 2005: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato e modelli di quadri tecnici economici".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 5 maggio 2005: "Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello di quadro tecnico economico".
Vedi Decr. Dirigenziale 7 giugno 2002: "Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato, e modelli quadri tecnici economici".
Vedi Decr. Dirigenziale 7 giugno 2002: "Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello quadro tecnico economico".
Vedi Decr. Dirigenziale 10 ottobre 2001: "Rivalutazione dei limiti di reddito dei destinatari dei benefici di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".
Vedi Decr. Ass. LL.PP. 20 aprile 2000: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 04 ottobre 1999: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 14 gennaio 1999: "Approvazione dei modelli dei Quadri tecnici economici per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 27 ottobre 1998: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 24 giugno 1996: "Determinazione del limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95", come modificato dal D.A. 12 marzo 1997.
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 17 giugno 1996: "Rideterminazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 22 maggio 1992: "Determinazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 07 novembre 1991: "Determinazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 17 luglio 1990: "Determinazione del limite massimo di costo delle opere ammissibili ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 11 luglio 1990: "Determinazione del limite massimo dei costi delle opere ammissibili ai benefici delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 23 febbraio 1990: "Modifica al D.A. 5 novembre 1988, concernente la determinazione dei costi massimi ammissibili a contributo per gli alloggi da realizzarsi a cura delle cooperative e loro consorzi".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 03 maggio 1989: "Modifiche al D.A. 5 novembre 1988".
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 05 novembre 1988: "Determinazione dei costi massimi ammissibili a contributo per gli alloggi da realizzarsi a cura delle cooperative e loro consorzi. "
Vedi Decr. Ass. LL.PP. 05 aprile 1976: "Determinazione dei costi massimi per la costruzione di alloggi da realizzare con il finanziamento previsto dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79."
Comma abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 212/79.
L'espressione "Assessore o Assessorato regionale per i lavori pubblici" deve intendersi "Assessore o Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" a seguito della modifica introdotta all'art. 1 della L.R. 79/75 dall'art. 5 della L.R. 86/80.
(modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 19/2000)
------------------- (comma abrogato) (1)
------------------- (comma abrogato) (1)
L'assegnazione delle abitazioni e dei locali per le attività artigianali ai soci viene deliberata dagli organi statutari della cooperativa edilizia ed è ratificata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici (2).
Il comma che disciplinava in merito ai requisiti è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 19/2000; il comma 2 dello stesso articolo ha stabilito che i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono individuati con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
L'espressione "Assessore o Assessorato regionale per i lavori pubblici" deve intendersi "Assessore o Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" a seguito della modifica introdotta all'art. 1 della L.R. 79/75 dall'art. 5 della L.R. 86/80.
Le cooperative debbono approvare, congiuntamente alla contabilità finale dei lavori, la tabella millesimale del valore degli alloggi sulla quale dovrà pronunziarsi espressamente il collaudatore nel certificato di collaudo.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 71/80)
Le cooperative edilizie provvedono all'appalto per la costruzione degli alloggi anche mediante trattativa privata.
Tutte le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Per le espropriazioni delle aree occorrenti si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.
Le cooperative provvedono direttamente all'acquisizione delle aree di impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
All'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo comma, le parole "senza interessi" sono sostituite con le parole "con l'interesse annuo dell'uno per cento";
- al secondo comma, le parole "tre per cento" sono sostituite con le parole "quattro per cento annuo".
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per il quadriennio 1978-1981 la complessiva spesa di lire 160.000 milioni di cui lire 25.000 milioni da iscrivere nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.
Per gli esercizi successivi la spesa è determinata in relazione alle effettive necessità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
All'onere di lire 25.000 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 ed agli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.