
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 140
G.U.R.S. 27 dicembre 1980, n. 57
Modifica del termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, riguardante provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Nella prima applicazione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, il termine previsto dall'art. 3 per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge medesima, è prorogato al 31 gennaio 1981.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.