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N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 140

G.U.R.S. 27 dicembre 1980, n. 57

Modifica del termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, riguardante provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

Art. 1

Nella prima applicazione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, il termine previsto dall'art. 3 per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge medesima, è prorogato al 31 gennaio 1981.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 dicembre 1980.

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