
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 141
G.U.R.S. 27 dicembre 1980, n. 57
Integrazione alle leggi regionali 18 marzo 1977, n. 11, e 28 dicembre 1979, n. 260, concernenti provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
All'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, integrato dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 260, è aggiunto il seguente comma:
"Il diritto di cui ai commi precedenti viene esteso a coloro che abbiano avuto assegnato l'alloggio dalla commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21".
La facoltà di scelta di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, per i beneficiari di cui all'articolo precedente nonchè per quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 260, deve esercitarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.