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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 141

G.U.R.S. 27 dicembre 1980, n. 57

Integrazione alle leggi regionali 18 marzo 1977, n. 11, e 28 dicembre 1979, n. 260, concernenti provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, integrato dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 260, è aggiunto il seguente comma:

"Il diritto di cui ai commi precedenti viene esteso a coloro che abbiano avuto assegnato l'alloggio dalla commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21".

Art. 2

La facoltà di scelta di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, per i beneficiari di cui all'articolo precedente nonchè per quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 260, deve esercitarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 dicembre 1980.

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