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REGOLAMENTO (CEE) N. 3325/80 DEL CONSIGLIO, 16 dicembre 1980

G.U.C.E. 23 dicembre 1980, n. L 349

Modifiche al regolamento (CEE) n. 724/75 che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79 (5), ha istituito un Fondo europeo di sviluppo regionale destinato a correggere i principali squilibri regionali nella Comunità;

Considerando che la dichiarazione della Comunità economica europea relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale, allegata all'atto finale del trattato di adesione del 1979, prevede che l'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 724/75 deve essere modificato a decorrere dall'adesione della Grecia qualora le condizioni della partecipazione di tale Stato alle risorse del Fondo non siano state definite nell'ambito del riesame di cui all'articolo 22 del detto regolamento;

Considerando che pertanto occorre definire le condizioni di questa partecipazione applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1981;

Considerando che, dovendo il regolamento (CEE) n. 724/75 essere riesaminato dal Consiglio, su proposta della Commissione, nel corso dell'anno 1981, è opportuno limitare all'anno 1981 l'applicazione del nuovo criterio di ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 21 ottobre 1980, n. C 272.

(2)

Parere reso il 16 dicembre 1980.

(3)

Parere reso il 19 novembre 1980.

(4)

G.U. 21 marzo 1975, n. L 73.

(5)

G.U. 9 febbraio 1979, n. L 35.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 724/75 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), secondo comma è sostituito dal testo seguente:

"Per l'anno 1981, le risorse del Fondo destinate al finanziamento di tali azioni sono ripartite secondo il seguente criterio:


Belgio                   1,11%
Danimarca                1,06%
Germania                 4,65%
Grecia                  13,00%
Francia                 13,64%
Irlanda                  5,94%
Italia                  35,49%
Lussemburgo              0,07%
Paesi Bassi              1,24%
Regno Unito             23,80%
2. Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 22

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 1° gennaio 1982".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

Colette FLESCH