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LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. 76

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE CAMPANIA 12 dicembre 1980, n. 74bis

Modifiche ed integrazioni della Legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, concernente: "Norme per il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833".

TESTO COORDINATO (alla L.R. 28/83)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dal seguente: "Il primo piano sanitario regionale è predisposto dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio entro il 31 maggio 1981. Entro il 28 febbraio 1981 gli indirizzi programmatici del piano saranno discussi, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale e successivamente trasmessi alle Unità Sanitarie Locali, ai Sindacati, alle altre forze economiche e sociali, nonchè alle associazioni regionali degli Enti locali per la formulazione delle loro proposte delle quali si dovrà tenere conto nella elaborazione del piano medesimo".

Art. 2

(modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 27/82)

In attuazione dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, in via provvisoria ed in attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale che dovrà assicurare un'adeguata diffusione delle prestazioni sanitarie, specialistiche e di base, su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle zone interne, sono presidi o servizi multizonali:

- Ospedale civile di Avellino

USL 4

- Laboratorio di igiene e profilassi di Avellino

USL 4

- Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Avellino

USL 4

- Ospedale civile di Benevento

USL 5

- Laboratorio di igiene e profilassi di Benevento

USL 5

- Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Benevento

USL 5

- Ospedale civile di Caserta

USL 15

- Laboratorio di igiene e profilassi di Caserta

USL 15

- Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Caserta

USL 15

- Terme di Castellammare di Stabia

USL 35

- Ospedale Pausillipon - Napoli

USL 37

- Terme di Agnano - Napoli

USL 38

- Ospedale Cardarelli - Napoli

USL 40

- Ospedale Santobono - Napoli (funzioni specialistiche uniche regionali)

USL 40

- Ospedale Cotugno - Napoli

USL 41

- Ospedale Monaldi - Napoli

USL 41

- Ospedale Nuovo Pellegrini - Napoli

USL 42

- Ospedale San Gennaro - Napoli

USL 42

- Centro Traumatologico Ortopedico - Napoli (rieducazione neuromotoria e recupero funzionale)

USL 42

- Centro medico e di assistenza sociale - Napoli

USL 44

- Ospedale Ascalesi - Napoli

USL 44

- Ospedale Loreto Mare - Napoli

USL 44

- Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Napoli

USL 44

- Laboratorio di igiene e profilassi di Napoli

USL 46

- Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Salerno

USL 53

- Ospedale Giovanni da Procida - Salerno

USL 53

- Laboratorio di igiene e profilassi di Salerno

USL 53

- Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Salerno

USL 53

Fino all'approvazione del piano sanitario regionale, le Unità Sanitarie Locali, nel cui ambito non sono ubicati presidi o servizi multizonali, conserveranno i servizi specialistici autorizzati.

Art. 3

All'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 è aggiunto il seguente comma: "L'Unità Sanitaria Locale può concorrere, inoltre, allo sviluppo socio - economico del proprio territorio in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54".

Art. 4

Al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, le parole "di cui all'art. 25" sono sostituite con le parole "di cui all'art. 21".

Al secondo comma, lettera e) dell'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 la parola "convenzioni" è preceduta dalla parola "le".

Art. 5

All'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1980 n. 57, è aggiunto il seguente comma: "

Nel caso previsto dall'art. 16, n. 1) della presente legge, la convocazione dell'Assemblea è disposta sentito il Sindaco del Comune interessato".

Art. 6

Il sesto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dai seguenti: "In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente dell'Assemblea generale, il Consiglio comunale competente provvede alla sostituzione mediante surrogazione nel termine di dieci giorni dalla vacanza.

In mancanza provvede l'Assemblea generale.

Nel caso in cui la lista sia esaurita, il Consiglio comunale procede a nuove elezioni garantendo la rappresentanza della lista che aveva espresso il componente cessato dalla funzione".

Art. 7

Il quarto comma dell'art. 21 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dal seguente: "In tutti i casi non espressamente disciplinati con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, il numero dei Consiglieri comunali facenti parte del Comitato di gestione non può essere superiore a tre".

Dopo il quinto comma dell'art. 21 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è inserito il seguente: "Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il numero dei Consiglieri circoscrizionali facenti parte dei Comitati di gestione non può essere superiore a tre".

Art. 8

(abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 28/83)

Art. 9

L'art. 37 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è preceduto dalle seguenti parole: "Titolo VIII NORME PER LA PRIMA COSTITUZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI".

Art. 10

Il quarto comma dell'art. 37 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dal seguente: "L'Assemblea si ritiene valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti".

Art. 11

Al primo comma dell'art. 39 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, sono aggiunte le seguenti parole: "con le modalità previste dall'art. 24 della presente legge".

Il secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è abrogato.

Art. 12

Il primo comma dell'art. 47 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è così integrato:

- dopo le parole: "n. 40 infermieri psichiatrici" sono inserite le parole: "n. 3 animatori di comunità".

I commi quinto e sesto dell'art. 47 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:"

Detta équipe avrà il compito di programmare, coordinare e promuovere gli interventi a favore dell'età evolutiva, secondo le modalità di cui all'art. 28, ultimo comma, della presente legge.

Essa è così composta:

- n. 1 Primario neuropsichiatra infantile;

- n. 2 Aiuto neuropsichiatri infantili;

- n. 3 Assistenti sociali;

- n. 1 Psicologo;

- n. 1 Sociologo;

- n. 5 Vigilatrici d'infanzia;

- n. 10 Puericultrici".

Art. 13

All'ultimo comma dell'articolo 48 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 gli ambiti "47 - 51 - 52 Nocera Inferiore" "48 - 59 - 50 Cava dei Tirreni" sono sostituiti dai seguenti: "50 - 51 - 52 Nocera inferiore" "47 - 48 - 49 Cava dei Tirreni".

Art. 14

Al primo comma dell'art. 52 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, le parole: "art. 5" sono sostituite dalle parole: "art. 51".

Al secondo comma dell'art. 52 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, il sesto capoverso è sostituito dal seguente: "due funzionari della Regione - Componenti".

Al quarto comma dell'art. 52 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, il primo capoverso è sostituito dal seguente: "Assessore regionale alla Sanità o suo delegato - Presidente".

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2º comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 11 dicembre 1980