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LEGGE REGIONALE 4 agosto 1980, n. 76

G.U.R.S. 9 agosto 1980, n. 36

Proroga delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine del 30 giugno 1980, di cui all'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è sostituito dal seguente:

"Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente all'anno 1980, nella misura di lire 10.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani alla data del 30 giugno 1980".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 agosto 1980.

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