
LEGGE REGIONALE 4 agosto 1980, n. 76
G.U.R.S. 9 agosto 1980, n. 36
Proroga delle provvidenze a favore dei pescatori ed armatori, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il termine del 30 giugno 1980, di cui all'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è prorogato al 31 dicembre 1980.
Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è sostituito dal seguente:
"Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente all'anno 1980, nella misura di lire 10.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani alla data del 30 giugno 1980".