
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
LEGGE REGIONALE 4 agosto 1980, n. 77
G.U.R.S. 9 agosto 1980, n. 36
Indennità agli amministratori e consiglieri dei comuni, dei quartieri e delle province della Regione. Norme per i consorzi di servizi. Determinazione della misura dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo e della Commissione regionale per la finanza locale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
I limiti delle indennità di carica previsti per il sindaco, il vice-sindaco, gli assessori dei comuni, il presidente e gli assessori delle province della Regione sono aumentati nella misura del 100 per cento.
In eguale misura sono aumentati i limiti delle indennità di presenza previsti per i consiglieri comunali e provinciali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Le indennità di presenza, nelle misure previste per i consiglieri comunali e provinciali, sono estese:
1) agli stessi consiglieri per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni consiglieri formalmente convocate nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province;
2) agli assessori comunali, escluso il vice-sindaco al quale sia stata attribuita l'indennità di carica prevista, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni di giunta formalmente convocate nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti;
3) ai consiglieri di quartiere per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli di quartiere formalmente convocate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ovvero capoluoghi di provincia, in misura pari all'80 per cento di quelle massime spettanti ai consiglieri di un comune con popolazione pari a quella del quartiere.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Ai presidenti dei quartieri dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, ove ai consigli di quartiere risultino attribuite funzioni delegate, è attribuita una indennità pari al 50 per cento di quella massima spettante al sindaco di un comune con popolazione pari a quella del quartiere.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Le commissioni consiliari, i consiglieri e il presidente del quartiere indicati nei precedenti articoli 2 e 3 della presente legge sono quelli previsti dagli articoli 51 bis e 141 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e dalle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
I consigli comunali e provinciali hanno facoltà di adottare deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979, con decorrenza 1° febbraio, e per l'anno 1980, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
La spesa è assunta nei limiti delle norme vigenti in tema di formazione del bilancio di previsione per l'anno 1980.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali residenti in comuni che distino non meno di 15 chilometri dal luogo ove ha sede l'amministrazione provinciale: spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1974, n. 47.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
L'art. 212 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:
"Con il decreto che dispone lo scioglimento dell'assemblea consorziale è nominato un commissario straordinario scelto tra i dirigenti o equiparati dei ruoli dell'amministrazione regionale".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Fermo restando il criterio di rinvio dell'art. 207 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, al presidente del consorzio per servizi di particolare interesse può essere corrisposta una indennità mensile di carica nella misura massima del 50 per cento di quella prevista per il presidente del libero consorzio o per il sindaco del comune.
Ai componenti del consiglio di amministrazione e dell'assemblea del consorzio per servizi di particolare interesse, con eccezione per il presidente, può essere corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'organo collegiale nella misura massima del 50 per cento di quella prevista per la partecipazione alle sedute del consiglio del comune o del libero consorzio cui rinvia il menzionato art. 207.
Le indennità previste dai precedenti commi non possono cumularsi con quelle attribuite ai parlamentari nazionali e regionali.
Si applica ai consorzi per servizi la disposizione dell'art. 11 della legge 26 aprile 1974, la quale viene derogata per l'anno 1980.
Il trattamento economico di missione per i membri di cui ai precedenti primi due commi è quello previsto per gli amministratori e consiglieri dei comuni e delle province.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Titolo III
Determinazione della misura dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo e della Commissione regionale per la finanza locale
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Ai presidenti delle commissioni provinciali di controllo è corrisposta un'indennità di carica pari alla misura massima dell'indennità prevista dalle leggi vigenti per il sindaco del capoluogo dove ha sede la commissione stessa.
Ai componenti delle commissioni incaricati di sostituire il presidente nei casi di assenza o impedimento l'indennità di cui al precedente comma viene corrisposta in ragione del 75 per cento.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Ai componenti delle commissioni provinciali di controllo viene corrisposta un'indennità di carica pari alla metà della misura spettante al presidente.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Al presidente e ai componenti delle commissioni provinciali di controllo residenti in comuni che distino non meno di 15 chilometri da quello ove ha sede la commissione, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Al medico provinciale che integra la commissione provinciale di controllo ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, spetta un gettone di presenza di lire 30.000 per seduta.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Ai componenti la Commissione regionale per la finanza locale, di cui al D.P. Rep. 19 luglio 1956, n. 997, spetta un gettone di presenza di lire 30.000 per seduta.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
Il diritto alla corresponsione dei compensi di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, 13 e 14 decorre dal 1° gennaio 1980.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
All'onere derivante dall'attuazione del titolo III della presente legge, valutato in lire 247 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.
In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, gli stanziamenti dei capitoli 18208 e 18210 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, sono incrementati rispettivamente di lire 32 milioni e di lire 215 milioni ed è corrispondentemente ridotto di lire 247 milioni lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 7 della L.R. 31/86.