
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 220/91.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/80 DELLA COMMISSIONE, 31 luglio 1980
G.U.C.E. 5 agosto 1980, n. L 203
Modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 220/91.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
Considerando che, a norma della disposizione citata, la Commissione deve adottare modalità di applicazione relative alla superficie colturale minima, al fatturato o al volume di produzione del prodotto o del gruppo di prodotti interessati provenienti dai soci che le associazioni e le unioni devono rappresentare, nonché, eventualmente al numero dei loro aderenti;
Considerando che il volume di produzione, anche nei settori in cui la superficie colturale potrebbe essere utilizzata come base di riferimento, può garantire meglio di quest'ultimo criterio l'efficacia dell'azione delle associazioni e delle unioni; che il volume di produzione costituisce, inoltre, più del fatturato (soggetto alle rapide variazioni dei valori monetari), una base di riferimento valida a lungo termine; che tuttavia il criterio del fatturato si presta ad essere utilizzato in taluni settori, segnatamente in quelli di minore importanza per i quali, data la difficoltà di determinare esaurientemente limiti specifici, occorre impiegare una base di riferimento unica;
Considerando che, a motivo della struttura dell'agricoltura nelle regioni e nei settori contemplati dal regolamento (CEE) n. 1360/78, un efficace concentramento dell'offerta è possibile soltanto se le indicazioni relative al volume di produzione o al fatturato sono completate dall'indicazione di un numero minimo di soci onde facilitare la partecipazione di produttori che, pur essendo orientati verso il mercato in conformità del regolamento citato, hanno dimensioni limitate;
Considerando che le modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni, pur tenendo conto della situazione esistente nelle regioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 1360/78, devono consentire un efficace adeguamento della produzione e dell'offerta al concentramento e alle esigenze della domanda in continuo aumento; che, conseguentemente, pur favorendo il pluralismo delle associazioni e delle unioni, esse devono evitare un'eccessiva frammentazione delle regioni in causa;
Considerando che talune differenze constatate a livello del volume e della struttura dell'offerta nelle varie regioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 1360/78 rendono opportuna una modulazione dei limiti previsti;
Considerando, in particolare, che le grandi differenze constatate a livello della produzione globale delle varie regioni della Repubblica italiana giustificano il fatto che, a talune condizioni, il volume minimo di produzione controllato dalle associazioni di tale paese siano proporzionate al livello della produzione regionale; che, inoltre, la determinazione per il paese in causa di un numero di soci e di un volume minimo di produzione relativamente elevati è giustificato dal fatto che, prevedibilmente, le associazioni saranno costituite principalmente ad iniziativa delle organizzazioni professionali, organizzazioni in grado di mobilitare un considerevole numero di produttori e d'interessare una produzione di notevoli proporzioni; che occorre tuttavia tener conto delle profonde deficienze strutturali che caratterizzano l'offerta dei prodotti agricoli nel Mezzogiorno e nelle zone di montagna delle altre regioni italiane;
Considerando che occorre stabilire inoltre i requisiti necessari per garantire l'importanza economica delle unioni;
Considerando che nel settore delle barbabietole da zucchero, date le implicazioni del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1360/78 a livello del funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno soprassedere alla determinazione dei limiti in causa sino all'adozione del nuovo regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio;
Considerando che, nel settore dell'olio d'oliva, occorre tener conto delle disposizioni particolari relative alla composizione delle associazioni e delle unioni, previste dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 (3);
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agricole,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 23 giugno 1978, n. L 166.
G.U. 30 settembre 1966, n. 172.
G.U. 19 luglio 1980, n. L 186.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 220/91.
1. Sono fissati in allegato il volume minimo di produzione annua o il fatturato, nonché il numero minimo di produttori agricoli che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1360/78, le associazioni di produttori devono rappresentare.
Qualora chiedano il riconoscimento per prodotti diversi da quelli elencati in allegato, le associazioni di produttori devono rappresentare almeno:
- un fatturato annuo pari ad 1 milione di UCE,
- 50 produttori.
Il secondo comma non si applica al settore delle barbabietole da zucchero.
2. Il volume di produzione o il fatturato di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai prodotti effettivamente immessi sul mercato o, per quanto riguarda il settore dell'olio d'oliva, effettivamente prodotti dai produttori aderenti alle associazioni e sono calcolati sulla base della media dei tre anni precedenti la domanda di riconoscimento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 220/91.
1. In deroga al disposto dell'articolo 1, nelle regioni amministrative della Repubblica italiana nelle quali la produzione media dei tre anni che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento supera di venti volte, ed oltre, il volume minimo di produzione fissato in allegato per ciascun settore, le associazioni dovranno rappresentare almeno il 5% della produzione regionale, eccezion fatta per i settori dei semi oleosi, delle piante vive e prodotti della floricoltura e del miele.
Il calcolo della produzione delle varie regioni, di cui al comma precedente:
- viene effettuato sulla base dei dati statistici ufficiali dello Stato membro relativi ai tre anni che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento;
- viene aggiornato ogni cinque anni.
Ai fini di tali calcoli, le cifre possono essere arrotondate a 1000 o a 100 secondo i rispettivi valori presi in considerazione.
2. Il volume di produzione minimo di cui all'articolo 1 e al paragrafo 1 del presente articolo è ridotto del 30% a favore delle associazioni di produttori composte prevalentemente di imprenditori agricoli la cui azienda è situata nel Mezzogiorno o nelle zone previste dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1).
G.U. 19 maggio 1975, n. L 128.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 220/91.
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1360/78, le unioni debbono rappresentare un volume di produzione o un fatturato:
- pari, almeno, a tre volte la dimensione minima prevista per le associazioni della regione in cui si trova la loro sede statutaria;
- non inferiore al 5% della produzione nazionale, o nel caso della Francia al 5%
- della produzione delle regioni metropolitane di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78,
- della produzione di ogni DOM.
Tuttavia, per il settore dell'olio d'oliva le unioni debbono rappresentare almeno:
- in Italia: 13 000 tonnellate d'olio e 25 000 produttori,
- in Francia: 1 000 tonnellate e 5 000 produttori.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 220/91.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1980.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 220/91.