
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1750/1999.
REGOLAMENTO (CEE) N. 220/91 DELLA COMMISSIONE, 30 gennaio 1991
G.U.C.E. 31 gennaio 1991, n. L 26
Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1750/1999.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 3 febbraio 1991
Applicabile dal: 3 febbraio 1991
Nota: Il presente regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2000, dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1750/99. Da segnalare che anche quest'ultimo regolamento è stato abrogato, con effetto dal 21 marzo 2002, dal Reg. (CE) n. 445/2002, a sua volta abrogato - con effetto dal 7 maggio 2004 e con la sola esclusione dell'art. 65.2, che continua ad applicarsi - dal Reg. (CE) n. 817/2004.
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1750/1999.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2083/80 della Commissione, del 31 luglio 1980, recante modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/89 (4), è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento;
Considerando che, in base al succitato articolo 6, paragrafo 3, spetta alla Commissione determinare le modalità d'applicazione relative alla superficie colturale minima, al fatturato o al volume di produzione proveniente dagli aderenti che le associazioni e le unioni devono rappresentare, nonché eventualmente al numero minimo dei loro aderenti;
Considerando che il criterio del volume di produzione garantisce meglio del criterio della superficie colturale - anche nei settori in cui questo potrebbe essere utilizzato - l'efficacia dell'azione delle associazioni e delle unioni; che il volume di produzione costituisce poi, più del fatturato (soggetto alle rapide variazioni dei valori monetari), una base di riferimento valida a lungo termine; che tuttavia il fatturato può costituire un criterio appropriato per taluni settori, e in particolare per settori di minore importanza per i quali, data la difficoltà di stabilire con precisione limiti minimi specifici, occorre utilizzare una base di riferimento unica;
Considerando che, a causa della struttura dell'agricoltura nelle regioni e nei settori contemplati dal regolamento (CEE) n. 1360/78, non sarà possibile realizzare una concentrazione efficace dell'offerta se le indicazioni relative al volume della produzione o al fatturato delle associazioni di produttori non sono completate dall'indicazione del numero minimo di aderenti, in modo da facilitare la partecipazione di produttori che, pur essendo orientati verso il mercato ai sensi dello stesso regolamento (CEE) n. 1360/78, hanno aziende di piccole dimensioni;
Considerando che le norme specifiche relative all'attività economica delle associazioni, debbono permettere un efficace adeguamento della produzione e dell'offerta alla concentrazione e alle esigenze crescenti della domanda, pur tenendo conto della situazione esistente nelle regioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 1360/78; che quindi esse debbono escludere una frammentazione eccessiva in tali regioni, pur favorendo il pluralismo delle associazioni e delle unioni;
Considerando che talune differenze constatate riguardo al volume e alla struttura dell'offerta nelle diverse regioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 1360/78 rendono opportuna la variazione dei limiti previsti;
Considerando in particolare che le grandi differenze riscontrate nella produzione globale delle diverse regioni della Repubblica italiana giustificano che in determinate circostanze il volume minimo di produzione controllato dalle associazioni di questo paese venga proporzionato al livello della produzione regionale; che per questo paese la determinazione di un numero di aderenti e di un volume minimo di produzione relativamente elevato è inoltre giustificato dal fatto che l'iniziativa della costituzione di associazioni sarà assunta principalmente dalle organizzazioni di categoria, che sono in grado di mobilitare un numero rilevante di produttori e di interessare una quantità di produzione alquanto elevata; che occorre tuttavia tener conto delle profonde carenze strutturali dell'offerta di prodotti agricoli nel Mezzogiorno e nelle zone di montagna del resto dell'Italia;
Considerando che in Portogallo, dato il carattere particolare dell'allevamento di suini "alentejanos de montado", disseminato su tutto il territorio, è difficile valutare la produzione nazionale ed è quindi preferibile non indicare la percentuale minima del volume nazionale di produzione che le associazioni di tale settore debbono raggiungere;
Considerando che per le aziende situate nelle isole greche, nelle isole Baleari e nelle isole Canarie le profonde carenze strutturali presentate dall'offerta di prodotti agricoli giustificano una riduzione dei volumi di produzione minima;
Considerando che occorre stabilire altresì i requisiti necessari a garantire l'importanza economica delle unioni;
Considerando che il settore dello zucchero è caratterizzato da un regime di quote di produzione accompagnato da disposizioni specifiche in materia di accordi interprofessionali; che per tale motivo il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2787/90 (6), dispone che il regolamento (CEE) n. 1360/78 non si applichi al settore delle barbabietole da zucchero quando sussista un regime di quote; che pertanto è preferibile non determinare limiti per tale settore;
Considerando che nel settore dell'olio d'oliva occorre tener conto delle disposizioni particolari relative alla composizione delle associazioni e delle unioni contenute nel regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (8);
Considerando che il presente regolamento non si applica al settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i quali sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (10);
Considerando che il regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio (11) ha inserito le carrube nell'organizzazione comune dei mercati di ortofrutticoli e che quindi il regolamento (CEE) n. 1360/78 non è più applicabile in tale settore;
Considerando poi che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (12) del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/91 (13), ha introdotto, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato per la designazione e la codificazione delle merci, una nomenclatura combinata delle merci;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole e dello sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 23 giugno 1978, n. L 166.
G.U. 20 dicembre 1989, n. L 371.
G.U. 5 agosto 1980, n. L 203.
G.U. 26 luglio 1989, n. L 215
G.U. 1 luglio 1981, n. L 177.
G.U. 28 settembre 1990, n. L 265.
G.U. 30 settembre 1966, n. 172.
G.U. 17 dicembre 1990, n. L 353.
G.U. 31 dicembre 1981, n. L 379.
G.U. 2 ottobre 1989, n. L 282.
G.U. 30 marzo 1989, n. L 85.
G.U. 7 settembre 1987, n. L 256
G.U. 10 gennaio 1991, n. L 7.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1750/1999.
1. Il volume minimo di produzione annua o il fatturato, nonché il numero minimo di produttori agricoli che le associazioni di produttori debbono rappresentare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1360/78, sono fissati in allegato.
Nelle regioni amministrative dell'Italia in cui la produzione media è inferiore al volume minimo di produzione annua o al fatturato fissati in allegato, il volume minimo di produzione e il numero minimo di produttori che le associazioni di produttori debbono rappresentare sono ridotti del 50%.
Qualora chiedano il riconoscimento per prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato, le associazioni di produttori debbono avere almeno:
- un fatturato annuo pari a 1 milione di ECU; tuttavia, per quanto riguarda la Grecia questo importo è ridotto a 500 000 ECU,
- 50 membri.
2. Il volume di produzione o il fatturato di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai prodotti effettivamente immessi sul mercato o, per quanto riguarda il settore dell'olio d'oliva, effettivamente prodotti dai produttori soci delle associazioni di produttori e sono calcolati sulla base della media dei tre anni che precedono la domanda di riconoscimento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1750/1999.
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, nelle regioni amministrative dell'Italia in cui la produzione media dei tre anni che precedono il 3 agosto 1980 superi di almeno venti volte o più il volume minimo di produzione fissato nell'allegato per ciascun settore, le associazioni dovranno rappresentare almeno il 5% della produzione regionale, fatta eccezione per il settore dei semi oleosi, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura e del miele.
Il calcolo della produzione delle varie regioni, previsto dal comma precedente:
- verrà effettuato sulla base dei dati statistici ufficiali dello Stato membro relativi ai tre anni che precedono il 3 agosto 1980;
- verrà aggiornato ogni cinque anni.
Ai fini dei calcoli suddetti, le cifre possono essere arrotondate a 1 000 o a 100, a seconda delle grandezze rispettive prese in considerazione.
2. Il volume minimo di produzione di cui all'articolo 1 e al paragrafo 1 del presente articolo è ridotto del:
- 30% a favore delle associazioni di produttori composte principalmente da conduttori di aziende situate nel Mezzogiorno, nelle isole greche e nelle zone contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (1),
- 50% a favore delle associazioni di produttori composte principalmente da conduttori di aziende situate nelle isole Baleari e nelle isole Canarie.
G.U. 19 maggio 1975, n. L 128.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1750/1999.
1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, le unioni devono rappresentare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1360/78, un volume di produzione e un fatturato:
a) pari ad almeno tre volte la dimensione minima prevista per le associazioni della regione in cui si trova la loro sede statutaria,
b) non inferiori al 5% della produzione nazionale oppure, nel caso della Francia, al 5%
- della produzione delle regioni metropolitane di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78, oppure
- della produzione di ogni dipartimento d'oltremare.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:
a) per quanto concerne l'Italia, le unioni devono essere composte almeno da cinque associazioni riconosciute di produttori, che operino in cinque regioni amministrative diverse; tale numero è tuttavia pari a:
- dieci associazioni riconosciute che operino in cinque regioni amministrative diverse, per il settore dell'oleicoltura;
- quattro associazioni riconosciute che operino in due regioni amministrative diverse, per i settori della frutta tropicale, delle piante medicinali e del riso;
- tre associazioni riconosciute che operino in due regioni amministrative, per il settore delle carni di bufalo;
b) per quanto concerne la Francia, le unioni devono essere composte da almeno cinque associazioni riconosciute di produttori che operino in due dipartimenti diversi. Per il settore dell'olio d'oliva, le unioni devono rappresentare almeno 1 000 t e 5 000 produttori; per il settore del vino da tavola e del mosto le unioni devono rappresentare almeno tre associazioni riconosciute e 600 produttori;
c) per quanto concerne il Belgio, le unioni devono possedere i requisiti minimi di cui al punto III dell'allegato, in materia di superficie di coltura, fatturato, quota del volume nazionale di produzione e numero di associazioni riconosciute di produttori; esse devono avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad una "provincia";
d) per quanto concerne la Grecia, le unioni devono possedere i requisiti minimi di cui al punto IV dell'allegato in materia di superficie coltivata (o equivalente), fatturato, quota del volume nazionale di produzione e numero di associazioni di produttori riconosciute. Per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato, le unioni devono essere composte da almeno tre associazioni riconosciute. Le unioni devono operare su una superficie minima di almeno dieci comuni situati in una zona omogenea;
e) per quanto concerne la Spagna, le unioni devono possedere i requisiti minimi di cui al punto V dell'allegato in materia di superficie di produzione, fatturato e quota del volume nazionale di produzione. Per i prodotti elencati nell'allegato e per altri prodotti, le unioni devono essere composte da almeno cinque associazioni riconosciute di produttori ed avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad una "comunità autonoma";
f) per quanto concerne il Portogallo, le unioni devono possedere i requisiti minimi di cui al punto VI dell'allegato in materia di superficie di produzione, fatturato, quota del volume nazionale di produzione e numero di associazioni riconosciute di produttori. Per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato, le unioni devono avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad un "distretto";
g) per quanto concerne l'Irlanda, le unioni devono possedere una superficie minima di coltura, un fatturato, una quota del volume nazionale di produzione e un numero minimo di associazioni riconosciute di produttori secondo quanto riportato in allegato, al punto VII. Le unioni irlandesi devono avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad una "provincia".
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1750/1999.
Il regolamento (CEE) n. 2083/80 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1750/1999.
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1991.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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