
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
LEGGE REGIONALE 21 luglio 1980, n. 70
G.U.R.S. 26 luglio 1980, n. 34
Integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 31, recante: "Modifica alla legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, riguardante la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio".
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.
I decreti assessoriali previsti dall'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 31, sono emanati, per ogni provincia, previo parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti rappresentative a livello nazionale.
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le categorie interessate, può comunque consentire deroghe al criterio di unicità provinciale dell'orario di chiusura infrasettimanale limitatamente a quei comuni i cui interessi commerciali si estendono alla provincia limitrofa e al cui orario dovranno uniformarsi.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.