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DIRETTIVA (CEE) 80/666 DEL CONSIGLIO, 24 giugno 1980

G.U.C.E. 14 luglio 1980, n. L 180

Modifiche alla direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della commissione (1),

Visto il parere del parlamento europeo (2),

Considerando che nella regione del mezzogiorno, comprese le isole, e nelle regioni dei dipartimenti d'oltremare il livello minimo di 3 ettari di superficie agricola utile stabilito per le aziende beneficiarie dell'indennità compensativa di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (4), è troppo elevato visto il notevole numero di piccolissime aziende; che occorre pertanto fissare tale livello a 2 ettari di superficie agricola utile;

Considerando che, per tener conto dell'evoluzione del potere d'acquisto verificatasi dopo l'adozione della direttiva 75/268/CEE, appare giustificato aumentare l'importo massimo dell'indennità compensativa;

Considerando che, vista l'evoluzione dell'allevamento bovino nelle regioni svantaggiate nel corso degli ultimi anni in Italia, appare giustificato non limitare l'indennità compensativa ad un certo numero di vacche da latte;

Considerando che nelle zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno, comprese le isole, e dell'Irlanda occidentale ("Western region") ai sensi della direttiva 75/268/CEE, il tasso di rimborso del 25% delle spese imputabili relative al regime d'incoraggiamento a favore degli imprenditori che presentano un piano di sviluppo, previsto dall'articolo 15 della stessa direttiva, non sembra sufficiente per consentire un'efficace applicazione delle misure concernenti l'ammodernamento delle aziende quali sono previste dalla direttiva 72/159/CEE (5); che occorre pertanto fissare detto tasso al 50%;

Considerando che nel Mezzogiorno, comprese le isole, le misure oggetto dell'articolo 11 della direttiva 75/268/CEE hanno particolare importanza; che l'attuale tasso di rimborso delle spese ad esse relative non sembra sufficiente per consentire un'applicazione efficace di tali misure: che occorre pertanto fissare il tasso di rimborso al 50% e la partecipazione finanziaria massima della Comunità a 48 358 ECU per investimento collettivo e a 242 ECU per ogni ettaro di pascolo o d'alpe sistemato o attrezzato;

Considerando che in Italia e in Irlanda il tasso di rimborso del 35% delle spese imputabili relative all'indennità compensativa, previsto dall'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE, non sembra sufficiente per consentire un'applicazione efficace di tale misura; che occorre pertanto fissare detto tasso al 50%,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 17 maggio 1979, n. C 124.

(2)

G.U. 8 aprile 1980, n. C 85.

(3)

G.U. 19 maggio 1975, n. L 128.

(4)

G.U. 26 aprile 1976, n. L 108.

(5)

G.U. 23 aprile 1972, n. L 96.

Art. 1

La direttiva 75/268/CEE è modificata come segue:

1. nell'articolo 2, paragrafo 3, la cifra 0,5% e sostituita dalla cifra 1,5%;

2. nell'articolo 6, paragrafo 1, è inserito, dopo il primo comma, il comma seguente:

"Tuttavia, nella regione del Mezzogiorno, comprese le isole, e nelle regioni dei dipartimenti d'oltremare, la superficie agricola utile minima per azienda e fissata a 2 ettari.";

3. nell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), l'importo di 50 unita di conto e sostituito da quello di 97 ECU;

4. nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e aggiunto il seguente comma:

"le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle zone collinari dell'Italia comprese nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.";

5. il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

1. Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, a norma dell'articolo 19 della direttiva 72/159/CEE, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dagli articoli da 5 a 11.

Nella regione del Mezzogiorno, comprese le isole, e nelle regioni Irlanda occidentale ("Western region"), il tasso di rimborso per le spese effettuate nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 10 della direttiva 72/159/CEE, completati dall'articolo 9 della presente direttiva, è pari al 50%. Nella regione del Mezzogiorno, comprese le isole, il tasso di rimborso per le spese effettuate nell'ambito dell'azione prevista dall'articolo 11 è pari al 50%.

2. La partecipazione della Comunità alle spese imputabili relative all'aiuto previsto dall'articolo 11 non può superare 24 179 ECU per investimento collettivo e 121 ECU per ettaro di pascolo o d'alpe sistemato o attrezzato.

Nella regione del Mezzogiorno, comprese le isole, la partecipazione della Comunità non può superare 48 358 ECU per investimento collettivo e 242 ECU per ettaro di pascolo o d'alpe sistemato o attrezzato;

3. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25% delle spese imputabili relative all'indennità compensativa di cui al titolo II.

Per l'Italia e l'Irlanda, il tasso di rimborso è pari al 50%.

Tuttavia, le spese relative all'indennità compensativa non danno luogo ad alcun rimborso se l'imprenditore percepisce una pensione derivante da un regime pensionistico."

Art. 2

1. La modifica di cui all'articolo 1, punto 2, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1980.

2. Le modifiche di cui all'articolo 1, punto 4, riguardano soltanto gli aiuti concessi per l'anno 1979 e seguenti.

Art. 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. FORMICA