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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2066/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1357/80 DEL CONSIGLIO, 5 giugno 1980

G.U.C.E. 5 giugno 1980, n. L 140

Istituzione di un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2066/92.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che la situazione attuale del mercato comunitario non consente di garantire un reddito equo ai produttori specializzati di carne bovina di qualità; che occorre pertanto concedere a detti produttori un premio destinato a garantire loro il mantenimento di un reddito sufficiente;

Considerando che tale scopo può essere conseguito con un premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

Considerando che, ai fini di un efficace controllo amministrativo, è opportuno riservare la concessione del premio alle aziende che non cedono latte;

Considerando che le spese sostenute dagli Stati membri per gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono in parte a carico della Comunità, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (4);

Considerando che è necessario prevedere la possibilità per la Commissione di adottare le modalità di applicazione del regime dei premi, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (6);

Considerando che, poiché il regolamento (CEE) n. 1390/80 (7) ha mantenuto in applicazione il regime applicabile fino al 1° giugno 1980, occorre applicare, a titolo conservativo e fatte salve nuove disposizioni, il nuovo regime retroattivamente a decorrere dal 2 giugno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 21 aprile 1980, n. C 97.

(2)

Parere reso il 26 marzo 1980.

(3)

G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.

(4)

G.U. 12 maggio 1979, n. L 117.

(5)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.

(6)

G.U. 24 dicembre 1979, n. L 329.

(7)

G.U. 1 giugno 1980, n. L 136.

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Art. 1

I produttori possono beneficiare, previa domanda presentata a titolo individuale o a titolo collettivo, e in quest'ultimo caso per il tramite di un'associazione di produttori della quale siano soci, di un premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2066/92.

Art. 2

1. Per poter beneficiare del premio, ogni produttore deve dimostrare esaurientemente all'autorità competente che non cede latte o prodotti lattiero-caseari provenienti dall'azienda gestita alla data di presentazione della domanda.

2. Inoltre, la concessione del premio è subordinata all'impegno del beneficiario di non cedere latte o prodotti lattiero-caseari per dodici mesi a partire dal giorno della presentazione della domanda, e di detenere nell'azienda, per una durata minima di sei mesi a partire dalla stessa data, un numero di vacche nutrici almeno pari a quello per il quale è stato concesso il premio.

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Art. 3

1. L'importo del premio per la campagna di commercializzazione 1980/1981 è fissato a 20 ECU per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno della presentazione della domanda.

Esso è versato in una sola volta.

L'importo del premio è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia.

2. Limitatamente a un importo di 20 ECU per vacca, gli Stati membri sono autorizzati ad accordare nell'ambito nazionale un premio supplementare, il cui importo potrà essere determinato all'occorrenza dallo Stato membro interessato, in funzione delle particolari esigenze regionali o dell'importanza del numero di vacche nutrici presenti nell'azienda il giorno della presentazione della domanda.

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Art. 4

1. Possono beneficiare del premio previsto dal presente regolamento, nelle condizioni di cui all'articolo 2, anche i produttori che beneficiano:

- del premio per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e del premio per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne, previsti dal regolamento (CEE) n. 1078/77 (1);

- del premio di orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2), nonché dell'indennità compensativa di cui all'articolo 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3);

- del premio alla nascita dei vitelli previsto dal regolamento (CEE) n. 1276/79 (4).

2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nell'ambito della direttiva 75/268/CEE, misure intese a favorire il mantenimento delle vacche nutrici.

(1)

G.U. 26 maggio 1977, n. L 131.

(2)

G.U. 23 aprile 1972, n. L 96.

(3)

G.U. 19 maggio 1975, n. L 128.

(4)

G.U. 29 giugno 1979, n. L 161.

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Art. 5

Ai sensi del presente regolamento si considera:

1. produttore:

a) il singolo imprenditore agricolo a titolo principale, persona fisica o giuridica, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che allevi animali della specie bovina, e che sia inoltre riconosciuto come imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 72/159/CEE;

b) un gruppo di persone fisiche o giuridiche che a titolo principale utilizzano in comune mezzi di produzione agricola per l'allevamento in comune di animali della specie bovina nel territorio della Comunità in cui tutti i membri siano imprenditori agricoli ai sensi del punto a);

2. associazione di produttori: un'associazione di produttori ai sensi del punto 1, costituita nel territorio di uno stesso Stato membro e avente lo scopo di applicare norme comuni per l'immissione sul mercato degli animali della specie bovina allevati da detti produttori;

3. azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

4. vacca nutrice: una vacca appartenente a una delle razze a orientamento verso la produzione di carne riconosciute dalla o dalle autorità competenti dello Stato membro interessato o risultante da un incrocio con una di queste razze e facente parte di una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne ed il cui detentore non consegna latte né prodotti lattiero-caseari.

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Art. 6

Sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

a) i periodi di presentazione delle domande di concessione del premio,

b) le modalità di controllo del numero di vacche nutrici dichiarate e del rispetto dell'impegno di cui all'articolo 2,

c) le modalità di versamento del premio,

d) le circostanze eccezionali che permettono la cessazione dell'impegno di cui all'articolo 2,

e) le altre modalità di applicazione del presente regolamento.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CEE) n. 2066/92.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 2 giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA