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LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. 49

G.U.R.S. 4 giugno 1980, n. 26

Misure urgenti in favore delle cantine sociali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione regionale, ai fini della distillazione agevolata disposta dalla CEE nell'anno 1980, è autorizzata a disporre anticipazioni, fino all'ammontare massimo di lire 28.000 milioni, a favore dell'Istituto regionale della vite e del vino per il prodotto ricevuto in consegna dagli enti ammassatori di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, nelle misure appresso indicate, per grado e per ettolitro:

1) ai sensi dell'art. 5 del Reg. 564/80 C.E.E.:

- lire 1.389,56 per vini rossi e rosati che vengono distillati in prodotti con gradazione alcoolica pari o superiore all'86 per cento in volume;

- lire 1.113,77 per vini bianchi che vengono distillati in prodotti con gradazione alcoolica pari o superiore all'86 per cento in volume;

- lire 1.294,09 per vini rossi o rosati che vengono distillati in prodotti con gradazione alcoolica pari o inferiore all'85 per cento in volume;

- lire 1.018,30 per vini bianchi che vengono distillati in prodotti con gradazione alcoolica pari o inferiore all'85 per cento in volume;

2) ai sensi delle norme emanate o che saranno emanate dallo Stato per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino:

- lire 1.345 per ettolitro e per grado alcoolico per alcool buon gusto;

- lire 1.385 per ettolitro e per grado alcoolico per acquavite di vino;

- lire 1.275 per ettolitro e per grado alcoolico per alcool grezzo.

Art. 2

All'atto della riscossione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1, l'Istituto regionale della vite e del vino provvederà a versare direttamente sui conti correnti intestati agli enti ammassatori di cui al medesimo articolo, a deconto delle esposizioni debitorie dagli stessi contratte per le operazioni di ammasso volontario delle uve prodotte nella vendemmia dell'anno 1979, un importo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto dei vini da pasto destinati alla distillazione e fissato, per grado e per ettolitro, in lire 2.291,18 per i vini rossi e rosati ed in lire 2.015,39 per i vini bianchi, sulla base del regolamento n. 564/80 C.E.E.

Ai fini della erogazione delle anticipazioni all'Istituto regionale della vite e del vino di cui al precedente primo comma, nonchè ai fini della relativa restituzione, si osservano le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70.

Art. 3

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino un contributo forfettario di lire 150 per grado e per ettolitro di vino da pasto avviato alla distillazione per conto degli enti ammassatori di cui all'art. 1 della presente legge per le spese afferenti all'attuazione di essa.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 4

In considerazione dell'eccezionale situazione del mercato vinicolo, a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, e limitatamente alla campagna di vendemmia 1979, i prestiti agrari di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale sopra richiamata, concessi agli enti ammassatori previsti dagli articoli 1 e 5 della medesima legge, per la durata di sette mesi per l'intero prodotto conferito e per un importo non superiore al 40 per cento dell'importo originario per un ulteriore periodo di tre mesi, sono prorogati rispettivamente di tre mesi e di due mesi e dovranno comunque avere scadenza non oltre il 30 novembre 1980.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere in bilancio quanto a lire 4.400 milioni al cap. 75213 e quanto a lire 600 milioni al cap. 75214.

Art. 5

Le provvidenze disposte con gli articoli precedenti sono considerate quali anticipazioni su eventuali provvedimenti dello Stato che potranno essere emanati in favore delle regioni per le finalità indicate nella presente legge.

Art. 6

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, commi quarto e successivi, della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1980, in favore dell'Istituto regionale della vite e del vino, un contributo di lire 400 milioni quale concorso nelle spese inerenti agli scopi, alle attività ed agli interventi attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo dalla vigente legislazione.

Art. 7

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a istituire nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso appositi capitoli di spesa per la concessione delle anticipazioni previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nonchè appositi capitoli di entrata per il recupero delle anticipazioni medesime con la dotazione finanziaria indicata negli stessi articoli.

E' altresì autorizzato ad effettuare le altre variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 8

All'onere di lire 6.900 milioni derivante dalla applicazione degli articoli 3, 4 e 6 della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1980.

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