
REGOLAMENTO (CEE) N. 564/80 DEL CONSIGLIO, 3 marzo 1980
G.U.C.E. 7 marzo 1980, n. L 62
Norme generali per operazioni di distillazione dei vini da tavola il cui contratto di consegna deve essere approvato prima del 15 aprile 1980.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
Vista la proposta della Commissione,
Considerando che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, può essere decisa la distillazione dei vini da tavola, qualora le misure di sostegno previste dal regolamento stesso rischino di essere inefficaci ai fini di un risanamento dei corsi;
Considerando che tale rischio si va delineando attualmente, in quanto l'abbondante raccolto della campagna in corso e le cospicue riserve risultanti dalla campagna precedente hanno creato disponibilità che superano ampiamente il fabbisogno normale della campagna in corso; che, inoltre, benché siano già state adottate misure di sostegno di ogni tipo, queste non si sono ancora tradotte in un sensibile risanamento dei corsi;
Considerando che occorre precisare le condizioni in cui deve essere effettuata la distillazione; che, in particolare, il prezzo dei vini destinati ad essere distillati non deve costituire un incentivo alla produzione di vini destinati principalmente alla distillazione, pur dovendo essere sufficientemente conveniente perché l'operazione sia efficace;
Considerando che occorre fare in modo che la. commercializzazione dell'alcole prodotto nel quadro del presente regolamento non si ripercuota negativamente sul suo stesso mercato;
Considerando che è opportuno limitare la quantità massima di vini da tavola che può essere distillata da ogni produttore, nonché la durata dell'operazione medesima, onde ridurne il costo globale;
Considerando che, per poter controllare adeguatamente le operazioni di distillazione, è opportuno assoggettare i distillatori a un regime di riconoscimento;
Considerando che la situazione attuale del mercato dei vini da tavola bianchi è meno favorevole di quella dei vini da tavola rossi e rosati e che è pertanto opportuno incentivare la distillazione dei vini bianchi consentendo di sostituirli ai vini rossi e rosati;
Considerando che occorre prescrivere ai produttori di concludere coi distillatori contratti di consegna soggetti all'approvazione dell'organismo d'intervento, onde garantire il controllo delle operazioni e l'adempimento da ambo le parti dei rispettivi obblighi; che, con questo sistema, sarà inoltre possibile seguire con maggior precisione l'incidenza quantitativa delle distillazioni sul mercato;
Considerando che è tuttavia indispensabile adattare il sistema dei contratti per tener conto che esistono produttori che hanno l'intenzione di ricorrere a terzi per effettuare per proprio conto la distillazione ed altri produttori che dispongono essi stessi di impianti di distillazione; che, nel caso di questi ultimi produttori, la mancanza di un obbligo contrattuale rende necessaria una analisi ufficiale di taluni elementi del vino da distillare;
Considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono di commercializzare a condizioni normali i prodotti ottenuti da tale operazione; che è pertanto necessario versare un aiuto e fissare l'importo di quest'ultimo, tenuto conto delle spese normali, ad un livello tale da rendere possibile la commercializzazione dei prodotti ottenuti;
Considerando che è d'uopo disporre che il prezzo minimo garantito al produttore gli venga versato, in linea generale, entro un termine che gli permetta di trarne un vantaggio analogo a quello che ricaverebbe da una vendita commerciale;
Considerando che deve essere accordata ai produttori che hanno sottoscritto un contratto di consegna la facoltà di rescinderlo, qualora la situazione del mercato consenta loro una migliore remunerazione del vino;
Considerando che l'esperienza acquisita dimostra l'opportunità di ammettere una certa tolleranza per i quantitativi indicati nei contratti di consegna dei vini; che è altresì opportuno prevedere la possibilità, in circostanze dovute a un caso fortuito od a motivi di forza maggiore, di versare l'aiuto per la quantità di vino effettivamente distillata;
Considerando che, in ogni Stato membro interessato, è necessario affidare a un organismo l'applicazione delle disposizioni in causa;
Considerando che l'aggiunta di rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo; che è opportuno precisare che la presenza di tale rivelatore non deve impedire la circolazione di questi vini e dei prodotti ricavati da questi ultimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. I produttori che intendono far distillare una parte della loro produzione di vino da tavola in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 concludono contratti di consegna di vini da tavola con un distillatore riconosciuto, e li presentano all'organismo d'intervento anteriormente al l° aprile 1980.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la quantità di vino da tavola distillata da un produttore non può essere inferiore a 10 ettolitri né superare le percentuali sotto precisate del quantitativo di vini da tavola, espresso in vino, in mosti o in uva, indicato dal produttore stesso nella sua dichiarazione di raccolta per la campagna 1979/1980:
a) per quanto riguarda i vini da tavola rossi e rosati:
- 20% per i premi 150 hl dichiarati;
- 10% per il resto della produzione dichiarata;
b) per quanto riguarda i vini da tavola bianchi:
- 20% per i primi 150 hl dichiarati;
- 10% per il resto della produzione dichiarata.
Tuttavia, il quantitativo di vini da tavola rossi e rosati che può essere distillato, può essere sostituito tutto o in parte da un corrispondente quantitativo di vini da tavola bianchi.
1. I contratti di consegna sono validi unicamente se approvati prima del 15 aprile 1980 dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale si trova il vino al momento della conclusione del contratto. Tali contratti comportano:
a) l'acquisto, da parte del distillatore, della quantità di vino da tavola indicata nel contratto;
b) l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o superiore all'86% oppure in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore all'85% e di pagare tale vino almeno al prezzo previsto all'articolo 4.
2. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato approvato il contratto, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento del primo Stato membro.
1. I produttori
- che dispongono di impianti di distillazione e che hanno l'intenzione di procedere alla distillazione di cui all'articolo 1, oppure
- che hanno l'intenzione di far procedere, per proprio conto, ad una distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto,
ne informano l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la loro cantina con una dichiarazione di fornitura alla distillazione, in appresso denominata "dichiarazione". Se gli impianti di distillazione si trovano in un altro Stato membro, ne informano anche l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato, mediante copia della dichiarazione.
2. Ai fini del presente regolamento, il contratto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito:
- nel caso considerato al paragrafo 1, primo trattino, dalla dichiarazione;
- nel caso considerato al paragrafo 1, secondo trattino, dalla dichiarazione accompagnata da un contratto di fornitura alla distillazione per conto terzi concluso tra il produttore e il distillatore.
3. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 comportano l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o superiore all'86% oppure, in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore all'85%.
4. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo trattino, un campione del vino destinato alla distillazione è prelevato da un rappresentante di un organo ufficiale per la determinazione analitica, da parte di un laboratorio ufficiale, della gradazione alcolometrica volumica effettiva, dell'acidità totale, dell'acidità volatile e dell'anidride solforosa.
Il risultato di tale analisi è trasmesso dal produttore all'organismo d'intervento col visto di un organo ufficiale.
5. Un rappresentante di un organo ufficiale verifica la quantità di vino distillata e la data di distillazione.
6. I produttori che hanno depositato una dichiarazione sono obbligati a distillare o a far distillare il vino che forma oggetto della stessa.
1. Il prezzo d'acquisto minimo dei vini da tavola destinati alla distillazione è fissato a:
- 2,16 ECU per % vol e per ettolitro, per tutti i vini da tavola rossi e rosati;
- 1,90 ECU per % vol e per ettolitro, per tutti i vini da tavola bianchi.
Tali vini debbono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore al 9,5%.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si applicano a merce sfusa, franco azienda del produttore.
1. L'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è avvenuta la distillazione versa un aiuto per i vini distillati.
2. Per i vini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, l'aiuto è fissato a:
- 1,31 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o superiore all'86% vol,
- 1,22 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore all'85% vol.
Per i vini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino l'aiuto è fissato a:
- 1,05 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o superiore all'86% vol,
- 0,96 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore all'85% vol.
1. Allorché il quantitativo totale di vino indicato nel contratto entra nella distilleria, il distillatore versa al produttore almeno la differenza fra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 4 e l'aiuto di cui all'articolo 5.
2. Entro due settimane dalla comunicazione dell'entrata in distilleria del quantitativo totale di vino indicato nel contratto, l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari al 45% del prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 4, a valere sull'aiuto di cui all'articolo 5.
3. Quando è fornita la prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato, l'organismo d'intervento versa al produttore la differenza tra l'aiuto di cui all'articolo 5 e l'importo di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono prevedere che l'importo di cui al paragrafo 2 sia versato:
- dall'organismo d'intervento ai produttori entro due settimane dall'approvazione del contratto;
- dal distillatore; in questo caso, l'organismo d'intervento rimborsa detto importo al distillatore quando è fornita la prova di cui al paragrafo 3.
5. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il produttore, il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 4 è pagato dal distillatore.
6. In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, il prezzo minimo d'acquisto può essere pagato dall'organismo d'intervento o dal distillatore in un'unica soluzione, una volta terminata la distillazione del quantitativo totale di vino indicato nel contratto.
Le operazioni di distillazione non possono aver luogo anteriormente al 1° aprile 1980, né dopo il 31 maggio 1980. Si può tuttavia decidere di modificare la data di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quando i prezzi rappresentativi dei vini da tavola di tutti i tipi, eccettuati i tipi A II, A III e R III, superano per due settimane consecutive il rispettivo prezzo limite per l'intervento.
Qualora, per un certo numero di quotazioni riguardanti più del 50% dei quantitativi quotati, il prezzo rappresentativo di un vino da tavola del tipo A I superi il 90% del prezzo limite per l'intervento, può essere decisa la rescissione integrale o parziale dei contratti di fornitura su domanda del produttore.
L'annullamento di questi contratti è concesso soltanto nei casi in cui vengano rimborsati gli importi versati dall'organismo d'intervento.
E' ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno per il quantitativo di vino indicato nei contratti di fornitura di cui all'articolo 1.
L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 5 per il quantitativo di vino effettivamente distillato, compresa l'eventuale tolleranza specificata al primo comma.
Quando, in un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di un contratto di cui all'articolo 1 non può essere distillata, il distillatore o il produttore ne informano senza indugio:
- l'organismo di intervento dello Stato membro nel territorio del quale si trovano gli impianti di distillazione, e,
- se la cantina del produttore si trova in un altro Stato membro, l'organismo di intervento di questo secondo Stato membro.
Nei casi contemplati nel primo comma l'organismo di intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 5, per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato.
Ai sensi del presente regolamento, per distillatore riconosciuto si intende il distillatore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri.
E' assimilato al distillatore di cui al primo comma colui per conto del quale è effettuata la distillazione.
Tale distillazione deve essere effettuata da un distillatore riconosciuto.
Il riconoscimento può essere revocato dalle autorità di cui al primo comma, in base a condizioni che devono essere determinate, nell'ambito delle modalità d'applicazione, ai distillatori che non soddisfano gli obblighi che loro derivano in virtù del presente regolamento.
1. Gli Stati membri designano un organismo d'intervento incaricato dell'applicazione del presente regolamento.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo d'intervento competente è quello del paese nel cui territorio è stata effettuata la distillazione.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie atte a garantire l'applicazione del presente. regolamento, in particolare le misure di controllo intese ad impedire la sottrazione di vino da tavola alla sua destinazione di distillazione. Gli Stati membri possono a tal fine prevedere l'utilizzazione di un rivelatore.
Gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione sul loro territorio di un vino da tavola destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da detto vino.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1980.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA