
LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. 53
G.U.R.S. 4 giugno 1980, n. 26
Norme sul regime delle spese elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 18/1989)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
All'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le spese di cui ai punti a e b del secondo comma, in considerazione dell'urgenza, possono essere effettuate seguendo la procedura di cui all'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
(Si omette l'ultimo capoverso dell'art. 1, in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
In dipendenza dell'applicazione della presente legge lo stanziamento del cap. 18215 "Spese per le elezioni amministrative" (spese obbligatorie) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 21252 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ", del bilancio medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (Si omette la parte finale del primo comma dell'art. 4, in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 giugno 1980.
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