
REGOLAMENTO (CEE) N. 591/80 DELLA COMMISSIONE, 11 marzo 1980
G.U.C.E. 12 marzo 1980, n. L 66
Dodicesima modifica al regolamento (CEE) n. 2005/70 relativo alla classificazione delle varietà di viti.
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 (2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,
Considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita con regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1092/79(4);
Considerando che uno Stato membro ha cambiato la denominazione ufficiale di una varietà di uva da vino figurante nella classe delle varietà raccomandate; che è pertanto necessario iscrivere nella classificazione il nuovo nome della varietà per le unità amministrative interessate;
Considerando che essendo state tolte dall'elenco dei comuni due varietà di viti figuranti provvisoriamente nella classificazione delle varietà autorizzate per un'unità amministrativa tedesca esso è ora incompleto; che occorre quindi rettificare le relative disposizioni;
Considerando che è opportuno completare la classificazione aggiungendo talune varietà che, all'esame della loro attitudine alla coltura, sono risultate soddisfacenti e che, in conformità del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (1), possono essere provvisoriamente autorizzate per talune unità amministrative francesi e per un'unità amministrativa italiana;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
G.U. 29 febbraio 1980, n. L 57.
G.U. 10 ottobre 1970, n. L 224.
G.U. 2 giugno 1979, n. L 136.
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto "I. Germania" è modificato come segue:
a) Il nome della varietà "Faber B" figurante nella classe delle varietà di viti raccomandate per le unità amministrative seguenti è sostituito dal suo nuovo nome "Faberrebe B":
1. Regierungsbezirk Koln,
2. Regierungsbezirk Trier,
3. Regierungsbezirk Koblenz,
4. Regierungsbezirk Rheinhessen - Pfalz,
5. Saarland,
6. Regierungsbezirk Darmstadt,
11. Regierungsbezirk Unterfranken.
b) Il testo della seconda nota a piè di pagina concernente le varietà "Regner B" e "Wùrzer B", figuranti provvisoriamente nella classe delle varietà di viti autorizzate per il Regierungsbezirk Rheinhessen - Pfalz, è sostituito dal testo seguente:
"Autorizzata nel Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz, esclusi i comuni di Trechtingshausen, Oberheimbach, Niederheimbach, Oberdiebach, Bacharach, Breitscheid e Manubach".
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto "III. Francia" è modificato come segue tenendo presente che le varietà di viti vengono inserite secondo l'ordine alfabetico:
a) Nella classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà "Arinarnoa N"(*) per i seguenti dipartimenti:
- Aude (11),
- Aveyron (12),
- Haute-Garonne (31),
- Gers (32),
- Hérault (34),
- Landes (40),
- Lot (46),
- Lot-et-Garonne (47),
- Pyrénées-Atlantiques (64),
- Hautes-Pyrénées (65),
- Tarn (81),
- Tarn-et-Garonne (82).
b) Nella classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà "Liliorila B" (*) e "Perdea B" (*) per i seguenti dipartimenti:
- Aveyron (12),
- Dordogne (24),
- Haute-Garonne (31),
- Gers (32),
- Gironde (33),
- Landes (40),
- Lot (46),
- Lot-et-Garonne (47),
- Pyrénées-Atlantiques (64),
- Hautes-Pyrénées (65),
- Tarn (81),
- Tarn-et-Garonne (82).
c) Nella classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà "Semebat N" (*) per i seguenti dipartimenti:
- Aveyron (12),
- Dordogne (24),
- Haute-Garonne (31),
- Gers (32),
- Landes (40),
- Lot (46),
- Lot-et-Garonne (47),
- Pyrénées-Atlantiques (64),
- Hautes-Pyrénées (65),
- Tarn (81),
- Tarn-et-Garonne (82).
d) Nella classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà "Segalin N" (*) per i seguenti dipartimenti:
- Aveyron (12),
- Cantal (15),
- Corrèze (19),
- Dordogne (24),
- Lot (46),
- Lot-et-Garonne (47),
- Tarn-et-Garonne (82).
(*) Varietà inclusa nella classificazione a decorrere dal 15 marzo 1980, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo i, sottotitolo 1i, il punto "IV. Italia" è modificato come segue, tenendo presente che le varietà di viti vengono inserite secondo l'ordine alfabetico: nella classe delle varietà autorizzate nella provincia di Trento (22) è aggiunta la varietà "Chardonnay B" (*).
(*) Varietà inclusa nella classificazione a decorrere dal 15 marzo 1980, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1980.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente