
REGOLAMENTO (CEE) N. 454/80 DEL CONSIGLIO, 18 febbraio 1980
G.U.C.E. 29 febbraio 1980, n. L 57
Modifiche al regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 348/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2962/79 (5), il Consiglio adotta anteriormente al 1° ottobre 1979, alla luce dei risultati delle disposizioni temporanee previste dallo stesso regolamento, le misure necessarie a garantire l'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato;
Considerando che l'analisi della situazione del mercato del vino da tavola e dell'evoluzione spontanea del potenziale viticolo rivela una minaccia di squilibrio tra l'offerta e la domanda di tali vini; che questa situazione rende necessari, per lo sviluppo del potenziale viticolo, nuovi orientamenti che permettano di realizzare l'equilibrio del mercato dei vini da tavola;
Considerando che l'evoluzione attuale è caratterizzata da uno spostamento del vigneto verso zone che offrono più agevoli condizioni di produzione; che il movimento dalle colline verso le pianure non sempre corrisponde alla vocazione viticola naturale dei diversi terreni e comporta in generale un aumento delle rese, talora a detrimento della qualità; che, tenuto conto di questi aspetti, è necessario, ai fini di un controllo qualitativo e quantitativo della produzione, classificare secondo la vocazione viticola naturale le superfici già coltivate a viti per la produzione di vini e quelle che sono idonee a tale coltura;
Considerando che la vocazione viticola e le alternative al vigneto per le diverse superfici sono funzione di criteri naturali, in particolare del suolo, del clima e del rilievo; che l'analisi del vigneto comunitario alla luce di tali elementi induce ad una classificazione delle superfici in tre categorie;
Considerando che le condizioni climatiche influenzano in modo fondamentale il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini, che è alla base della ripartizione in zone viticole del terreno di produzione comunitario; che tali zone viticole possono quindi essere considerate come l'espressione di condizioni climatiche e, di conseguenza, essere utilizzate come base per la classificazione delle superfici viticole;
Considerando che l'influenza del suolo e del rilievo sulla qualità del prodotto è strettamente condizionata dal clima; che l'utilizzazione di tali fattori quali criteri di classificazione deve quindi essere modulata in funzione del clima; che, tuttavia, in un caso, il riferimento ad una zona viticola non consente di tener conto delle influenze climatiche in modo sufficientemente preciso; che occorre allora modulare i criteri di classificazione delle superfici anche all'interno di tale zona viticola;
Considerando che le condizioni climatiche e pedologiche nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola B non giustificano la classificazione nella categoria 2 di superfici appartenenti a tali zone;
Considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione del mercato viticolo e degli studi effettuati, occorre prevedere misure adeguate sul piano strutturale per garantire un certo equilibrio su tale mercato; che ciò sembra possibile unicamente se il temporaneo divieto di nuovi impianti, attualmente in vigore, e prorogato fino al 30 novembre 1986;
Considerando che un esonero da tale divieto risulta giustificato, a motivo della loro scarsa importanza, per i nuovi impianti effettuati negli Stati membri che producono annualmente una quantità di vino inferiore a 25 000 ettolitri, nonché, tenuto conto della loro destinazione, per i nuovi impianti di varietà di viti classificate unicamente nella categoria delle varietà di uve da tavola;
Considerando che è opportuno mitigare il divieto in questione consentendo agli Stati membri di autorizzare i nuovi impianti destinati alla produzione di v.q.p.r.d., per consentire eventualmente un migliore adeguamento dell'offerta alla domanda di tali vini; che questa possibilità deve essere estesa ai nuovi impianti effettuati nell'ambito di misure di ricomposizione o di misure di espropriazione per pubblica utilità, nonché a quelli effettuati in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (6), modificata da ultimo dalla direttiva 78/1017/CEE (7); che tuttavia l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di non concedere quest'ultima possibilità agli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. costituisce la parte preponderante della produzione totale di vino;
Considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare nuovi impianti per le superfici destinate alla coltura di viti madri di portinnesto posteriormente al periodo durante il quale sono concessi aiuti all'abbandono di tali superfici, nonché per le superfici utilizzate a fini di sperimentazione, dato che la produzione di tali superfici non si rivolge direttamente al mercato del vino;
Considerando che, in mancanza di un meccanismo comunitario di costatazione dei corsi dei v.q.p.r.d., il rischio che si instauri uno squilibrio sul mercato di tali vini in uno Stato membro deve essere valutato per ciascuno Stato membro; che, in tali condizioni, è necessario prevedere che, in casi giustificati, segnalati dallo Stato membro interessato, la Commissione possa proporre al Consiglio di adottare misure di limitazione o di sospensione in materia di nuovi impianti destinati alla produzione di v.q.p.r.d. in uno Stato membro interessato, per la salvaguardia dell'equilibrio del mercato in questione;
Considerando che è necessario prevedere a quali condizioni possano essere effettuati i reimpianti di viti;
Considerando che, per ovviare alla difficoltà dei produttori degli Stati membri la cui legislazione non prevedeva, alla data del 27 maggio 1976, diritti di reimpianto, è necessario prevedere misure transitorie a favore di tali produttori;
Considerando che è necessario disporre di elementi completi di informazione; che è opportuno che la Commissione continui a presentare ogni anno al Consiglio una relazione sull'evoluzione del potenziale viticolo; che tale relazione deve essere stabilita sulla base delle comunicazioni degli Stati membri produttori, che sono a loro volta fondate sulle dichiarazioni individuali dei produttori;
Considerando che occorre che il Consiglio possa, sulla base di tale relazione e in casi giustificati, adottare opportune misure al fine di rendere elastico il regime di divieto dei nuovi impianti per i vini da tavola;
Considerando che, in base a diverse legislazioni nazionali, taluni viticoltori hanno acquisito diritti di nuovi impianti o di reimpianti; che l'esercizio di alcuni diritti durante il periodo di divieto dei nuovi impianti rischia di compromettere l'obiettivo perseguito, che è di ristabilire l'equilibrio del mercato; che un interesse pubblico perentorio impone quindi di sospendere l'esercizio di tali diritti durante il suddetto periodo, prorogando però la durata della loro validità per un periodo equivalente;
Considerando che, tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione in talune regioni della Comunità, è necessario consentire agli Stati membri di adottare regolamentazioni nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o di reimpianti di viti;
Considerando che, onde garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie relative al potenziale viticolo, è indispensabile vietare ogni aiuto nazionale all'impianto delle superfici destinate alla produzione di vino da tavola che sono classificate nella categoria 3;
Considerando che, nell'intento di evitare che l'eliminazione di una varietà di viti dalle categorie delle varietà di viti raccomandate o autorizzate comporti per i produttori che coltivano tale varietà una perdita di reddito, senza alcun periodo di transizione, sarebbe opportuno consentire che le uve provenienti da tale varietà possano essere utilizzate per l'elaborazione di un v.q.p.r.d. per un periodo determinato, purché siano già state legalmente utilizzate a tal fine prima del cambiamento di categoria della varietà in questione;
Considerando che occorre applicare ai vigneti destinati a produrre vini atti ad ottenere acquaviti di vino a denominazione di origine le stesse norme applicate a quelli destinati a produrre vini da tavola;
Considerando che, tenuto conto del regime previsto dal presente regolamento, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 348/79,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 30 settembre 1978, n. C 232.
G.U. 8 gennaio 1979, n. C 6.
G.U. 26 aprile 1979, n. C 105; G.U. 9 luglio 1979, n. C 171.
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
G.U. 29 dicembre 1979, n. L 336.
G.U. 23 aprile 1972, n. L 96.
G.U. 13 dicembre 1978, n. L 349.
Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:
1. Il titolo del titolo III è sostituito dal testo seguente:
"TITOLO III
Norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo".
2. Gli articoli 29, 30 e 31 sono sostituiti dagli articoli seguenti:
"Articolo 29
1. Quando la produzione viticola di uno Stato membro supera 25 000 ettolitri annui, esso procede, nei casi previsti all'articolo 29 bis, alla classificazione, secondo la loro vocazione viticola naturale, delle superfici coltivate a viti per la produzione di vino, nonché delle superfici che fanno oggetto di una dichiarazione d'intenzione d'impianto di viti destinate alla produzione di vino ai sensi dell'articolo 30 ter.
2. La classificazione delle superfici di cui al paragrafo 1 è effettuata in base a tre categorie conformemente al paragrafo 4.
3. I titoli alcolometrici volumici di cui al paragrafo 4 si intendono come titoli alcolometrici volumici ottenuti in un'annata media, alle condizioni di produzione tradizionali segnatamente in materia di conduzione del vigneto, di resa e di varietà di viti.
4. Per quanto riguarda la zona viticola A e la parte tedesca della zona viticola B:
a) la categoria 1 comprende le superfici che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v. q. p. r. d.;
b) la categoria 2 non comprende alcuna superficie;
c) la categoria 3 comprende le superfici diverse da quelle di cui al punto a).
Per quanto riguarda la parte francese della zona viticola B:
a) la categoria 1 comprende le superfici:
- che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. o
- situate
- su colline, su versanti collinari, o
- su terreni poco profondi, aventi un buon drenaggio e comportanti molti elementi grossolani
e idonee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 8,5%;
b) la categoria 2 comprende le superfici:
- situate su colline, versanti collinari o terreni poco profondi corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1 nelle quali le condizioni climatiche non permettono di ottenere un grado di maturazione che consenta di raggiungere il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui sub a), o
- non incluse al punto a) o al punto c);
c) la categoria 3 comprende le superfici situate:
- su alluvioni recenti o
- su terre profonde con scarsi elementi grossolani o
- a fondo valle.
Per quanto riguarda la zona viticola C I:
a) la categoria 1 comprende le superfici:
- che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. o
- situate:
- su colline, su versanti collinari o
- su terreni poco profondi, aventi un buon drenaggio o comportanti molti elementi grossolani,
e idonee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 9,0%;
b) la categoria 2 comprende le superfici:
- situate su colline, versanti collinari o terreni poco profondi corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non permettono di ottenere un grado di maturazione che consenta di raggiungere il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui sub a), o
- non incluse al punto a) o al punto c);
c) la categoria 3 comprende le superfici:
- situate:
- su alluvioni recenti o
- su terreni profondi con scarsi elementi grossolani o
- a fondo valle o
- chiaramente non idonee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidità eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavorevole, ovvero
- idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite per cui esistono interessanti possibilità di smercio.
Per quanto riguarda le zone viticole C II e C III:
a) la categoria 1 comprende le superfici:
- che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d., o
- situate:
- su colline, su versanti collinari o
- in pianure su sostrato autoctono di rocce calcaree, marne, sabbia, o di natura colluviale di origine morenica, glaciale o vulcanica, ovvero di origine alluvionale ma di composizione grossolana,
e idonee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 10% nella zona viticola C III e a 9,5% nella zona viticola C II;
b) la categoria 2 comprende le superfici:
- situate in pianure di origine alluvionale recente con suoli profondi e fertili composti in prevalenza d'argilla o di limo, ovvero
- corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non consentono di ottenere un grado di maturazione tale da garantire il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui alla lettera a);
c) la categoria 3 comprende le superfici:
- chiaramente non idonee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidità eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavorevole, ovvero
- situate in pianura o a fondo valle, che sono idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite, per cui esistono interessanti possibilità di smercio.
5. Tutte le superfici delle regioni non comprese in una zona viticola sono incluse nella categoria 3.
6. Il consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
Articolo 29 bis
1. Quando un conduttore di superfici vitate presenta domanda intesa a beneficiare:
- di un'autorizzazione per un nuovo impianto, conformemente alla normativa comunitaria, su superfici destinate alla produzione di vino, o
- di un premio di abbandono previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 456/80 (1), o
- delle misure di ristrutturazione previste nell'azione comune di cui al regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio (1),
le autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario, alla classificazione delle superfici in causa, prima di decidere in merito alla domanda.
2. in caso di un'azione collettiva avente per oggetto il ricorso ad una o più delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario ed alle stesse condizioni, alla classificazione delle superfici interessate dal complesso dell'azione.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
Articolo 30
1. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, primo comma, ogni nuovo impianto di vite è vietato fino al 30 novembre 1986, ad eccezione degli impianti realizzati sulle superfici destinate alla produzione di uve ottenute da varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, unicamente nella categoria delle varietà di uve da tavola.
2. Gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti per quanto riguarda:
- le superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.;
- a decorrere dal 1° settembre 1984, le superfici destinate alla coltura delle viti madri di portinnesto;
- le superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione delle legislazioni nazionali vigenti;
- negli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. è stata, nelle campagne 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978, inferiore al 60% della produzione totale di vino, le superfici destinate a nuovi impianti da realizzare in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159/CEE;
- le superfici destinate alla sperimentazione viticola.
Tuttavia, se uno Stato membro segnala che, nel suo territorio, l'evoluzione del potenziale viticolo sulle superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. rivela un rischio di squilibrio sul mercato di detti vini, la Commissione può proporre al consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, di limitare o di sospendere in tale Stato membro la possibilità di cui al primo comma, primo trattino.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Articolo 30 bis
1. I reimpianti di viti sono consentiti soltanto nel caso in cui una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone disponga:
- d'un diritto di reimpianto ai sensi dell'allegato IV bis, lettera c), oppure
- di un diritto di reimpianto acquisito in base ad una precedente legislazione nazionale.
A titolo transitorio, i produttori degli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevedeva, alla data del 27 maggio 1976, diritti di reimpianto, e che hanno proceduto ad una estirpazione di viti debitamente provata e attestata dallo Stato membro interessato, dopo tale data possono essere autorizzati ad effettuare, entro il 27 maggio 1984, un impianto di viti su una superficie di coltivazione effettiva equivalente a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, alle condizioni fissate dal presente regolamento.
2. Il diritto di reimpianto di cui al paragrafo 1:
- può essere esercitato all'interno della stessa azienda; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che questo diritto sia esercitato solo sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
- può essere parzialmente o totalmente trasferito soltanto nel caso in cui una parte dell'azienda in questione diventi di proprietà di un'altra azienda; in questo caso tale diritto può essere esercitato all'interno di quest'ultima entro i limiti delle superfici trasferite.
Tuttavia, il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito alle condizioni fissate dallo Stato membro interessato, verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. in un'altra azienda.
3. In tutti i casi in cui il diritto di reimpianto non viene esercitato sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione, il reimpianto può essere realizzato unicamente su una superficie classificata, per quanto riguarda le superfici oggetto della classificazione di cui agli articoli 29 e 29 bis, nella stessa categoria della superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione o in una categoria superiore.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
Articolo 30 ter
1. Ogni persona fisica o giuridica o associazione di persone che intenda effettuare un nuovo impianto di viti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, o all'articolo 30 quater, paragrafo 2, terzo comma, ne chiede per iscritto l'autorizzazione ai servizi competenti designati dagli Stati membri, prima di una data che verrà stabilita da tali servizi.
2. Ogni persona fisica o giuridica ovvero ogni associazione di persone:
- che intenda effettuare un'estirpazione o un reimpianto di viti o un nuovo impianto di viti autorizzato, o
- che abbia effettuato un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti,
ne informa per iscritto i servizi competenti, prima di una data che verrà stabilita da questi servizi.
3. Un nuovo impianto di viti autorizzato può essere realizzato non oltre la fine della seconda campagna viticola che segue quella nel corso della quale l'autorizzazione è stata rilasciata.
Articolo 30 quater
1. Anteriormente al 1° settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tenuto conto in particolare:
- delle informazioni di cui all'articolo 30 ter,
- e, a partire dal 1° aprile 1981, delle indagini statistiche sulle superfici viticole previste dal regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (2),
una comunicazione sull'evoluzione del potenziale viticolo che comprende una rilevazione delle superfici coltivate a vite sul loro territorio.
La predetta rilevazione:
a) è effettuata per le unità geografiche seguenti:
- per la Repubblica federale di Germania: le regioni viticole definite conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79;
- per la Francia: i " departements ";
- per l'Italia: le province;
- per gli altri Stati membri interessati: l'intero territorio nazionale;
b) è suddivisa conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera B del regolamento (CEE) n. 337/79.
2. Anteriormente al 1° dicembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione del potenziale viticolo, tenendo conto delle comunicazioni degli Stati membri menzionate al paragrafo 1.
Nella relazione deve essere stabilito il rapporto esistente tra il potenziale produttivo e gli impieghi e deve essere valutata l'evoluzione prevedibile di tale rapporto.
Sulla base di tale relazione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, in deroga all'articolo 30, che gli Stati membri possano concedere autorizzazioni di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di vini da tavola classificati nella categoria 1, se l'evoluzione del mercato dei vini da tavola lo giustifica. Nel contempo e con la stessa procedura, il Consiglio fissa le condizioni alle quali possono essere concesse tali autorizzazioni.
Articolo 30 quinquies
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato decide, prima del 1° ottobre 1986, le misure necessarie per assicurare l'equilibrio tra il potenziale viticolo e il fabbisogno del mercato, tenuto conto in particolare della vocazione viticola, nonché dell'esistenza di alternative economicamente valide in materia di culture agricole, delle diverse superfici quali risultano dalla classificazione elaborata conformemente all'articolo 29.
Articolo 30 sexies
1. Gli articoli da 30 a 30 quater non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vini non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola.
2. Il presente titolo lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri:
- di adottare normative nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o di reimpianti di viti;
- di prescrivere che le domande o le informazioni previste dal presente titolo siano completate da altre indicazioni necessarie ai fini del controllo dell'evoluzione del potenziale viticolo.
Articolo 30 septies
Il periodo di validità dei diritti di nuovi impianti acquisiti in base alle legislazioni nazionali al 27 maggio 1976, il cui esercizio è sospeso in virtù del presente regolamento, è prorogato di una durata equivalente al periodo compreso tra il 1° dicembre 1976 e la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1.
Articolo 31
1. Il consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla classificazione delle varietà di viti.
Tali norme prevedono in particolare:
- la classificazione delle varietà, per unità amministrativa o parti di unità amministrative, in varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà temporaneamente autorizzate;
- la possibilità per uno Stato membro di derogare alle disposizioni del paragrafo 2 per esaminare l'idoneità di una varietà di vite alla coltura, eseguire ricerche scientifiche, lavori di selezione e di incrocio, nonché produrre materiale di moltiplicazione vegetativa della vite riservati all'esportazione.
2. Salvo disposizioni comunitarie più restrittive, potranno essere utilizzate per gli impianti, i reimpianti e gli innesti nella Comunità soltanto le varietà raccomandate e autorizzate.
3. L'eliminazione della coltura dagli appezzamenti in cui sono coltivate:
a) varietà di viti appartenenti, alla data del 31 dicembre 1976, a varietà temporaneamente autorizzate deve essere effettuata:
- prima del 31 dicembre 1979, quando si tratta di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti),
- prima del 31 dicembre 1983, quando si tratta di altre varietà;
b) varietà di viti classificate come temporaneamente autorizzate dopo il 31 dicembre 1976, dev'essere effettuata al più tardi dopo quindici anni dalla data in cui detta varietà è stata così classificata.
Il mantenimento della coltura delle varietà di viti non comprese nella classificazione è vietato.
4. La classificazione delle varietà di viti e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 67.
Articolo 31 bis
E' vietato ogni aiuto nazionale all'impianto di superfici destinate alla produzione di vino da tavola e classificate nella categoria 3."
3. All'articolo 49, paragrafo 2, le parole "salvo v.q.p.r.d." sono soppresse.
4. E' inserito l'allegato seguente:
"Allegato IV BIS
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) estirpazione:
l'eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno piantato a vite;
b) impianto:
la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la costituzione di un vigneto di piante madri di portinnesto;
c) diritto di reimpianto:
il diritto di realizzare su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, un impianto di viti durante otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo una estirpazione regolarmente dichiarata;
d) reimpianto:
l'impianto di viti effettuato in virtù d'un diritto di reimpianto;
e) nuovo impianto:
un impianto di viti che non corrisponde alla definizione di reimpianto di cui alla lettera d)."
L'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, in deroga al comma precedente, la presenza di vitigni non compresi nell'elenco può essere ammessa dagli Stati membri:
a) per un periodo di quindici anni a partire dalla data in cui tali vitigni siano stati cancellati dalla categoria delle varietà di viti raccomandate o autorizzate e classificato nella categoria delle varietà di viti temporaneamente autorizzate, o
b) per un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui ha effetto la delimitazione di una regione determinata effettuata dopo il 31 dicembre 1979, quando tali vitigni siano della specie "Vitis vinifera" e non costituiscano più del 20% delle viti coltivate sulla parcella o sull'appezzamento vitato considerato."
Il regolamento (CEE) n. 348/79 e il regolamento (CEE) n. 657/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che introduce misure complementari per adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato in talune regioni della Comunità (1), sono abrogati.
G.U. 5 aprile 1979, n. L 85.