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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 175

G.U.R.S. 30 dicembre 1981, n. 60

Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della cassa integrazione guadagni.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Norme riguardanti gli enti economici regionali

Art. 1

(Si omette l'art. 1 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 2

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 4.000 milioni e quello dell'EMS della somma di lire 2.000 milioni da destinare ad interventi finanziari in favore delle società collegate per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiranno dell'esodo volontario ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3

In attesa dellherogazione delle somme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, l'ESPI e l'EMS sono autorizzati ad effettuare anticipazioni, a carico delle attuali disponibilità e con obbligo di reintegrazione, per far fronte alle immediate esigenze emergenti dall'applicazione dei predetti articoli.

Analoga autorizzazione, ricorrendo i presupposti di legge per l'applicazione dei benefici di cui ai precedenti articoli, è concessa in favore dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.)

Art. 4

All'onere di lire 15.000 milioni derivanti dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Le eventuali economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1981 sui capitoli di spesa, i cui stanziamenti sono stati autorizzati con la presente legge, possono essere utilizzate per le stesse finalità nell'esercizio 1982, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo della Regione.

Alla reiscrizione in bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta dell'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 5

In dipendenza delle disposizioni di cui al presente titolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:


                           Titolo I - Spese correnti
 Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
                                                         (milioni di lire)
Cap. 21160 - Interessi e spese sui
mututi contratti, ecc..                                        -  15.000
                           Titolo II - Spese in conto capitale
                          Assessorato regionale dell'industria
Cap. 64948 (nuova istituzione) -
Fondo a gestione separata istituito
presso l'Ente siciliano di promozione
industriale (ESPI) per agevolare
l'esodo volontario dei dipendenti
delle società collegate che intendono
fruire dei benefici previsti dall'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155
codici 11.2.1/5.2.2.1/1/25/1                                   +   6.000
Cap. 65101 - Partecipazione della
Regione al fondo di dotazione dell'Ente
siciliano di promozione industriale (ESPI)                     +   4.000
Cap. 65574 (nuova istituzione) -
Fondo a gestione separata istituito
presso l'Ente minerario siciliano (EMS)
per agevolare l'esodo volontario
dei dipendenti delle società
collegate che intendono fruire dei
benefici previsti dall'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155
codici 11.2.2/5.2.3/1/1/25/1                                   +   3.000
Cap. 65701 - Partecipazione della Regione
al fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS)      +   2.000

Titolo II

Norme a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria

Art. 6

In attesa del perfezionamento del provvedimento di proroga del trattamento previsto dall'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 1981, n. 390, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere ai lavoratori dell'indotto degli stabilimenti petrolchimici operanti in Sicilia, sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria in forza della legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del trattamento integrativo corrisposto in applicazione del citato decreto legge n. 244, una indennità giornaliera pari al 70 per cento dell'ultimo trattamento integrativo corrisposto a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'indennità è incompatibile con qualsiasi altro trattamento di disoccupazione o di cassa integrazione guadagni eventualmente goduto dai lavoratori.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

Art. 7

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente art. 6, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, i quali procederanno, nei confronti degli aventi diritto, al pagamento dell'indennità.

I predetti direttori dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità, i giustificativi di spesa.

Art. 8

I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti provvederanno al recupero delle somme erogate in applicazione dell'art. 6 della presente legge, in uno o più soluzioni, all'atto del pagamento da parte delle sedi provinciali dell'I.N.P.S., territorialmente competenti, dell'eventuale trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria, una volta perfezionato il provvedimento di proroga dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244.

Art. 9

Per le finalità del presente titolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1.800 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza del precedente comma lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è incrementato dell'importo di lire 1.800 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Le eventuali economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1981 sul capitolo di spesa predetto, il cui stanziamento è stato incrementato con il presente articolo, possono essere utilizzate, per le stesse finalità, nell'esercizio 1982, anche prima dell'approvazione del rendiconto consuntivo della Regione.

Alla reiscrizione si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta del competente Assessorato.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1981.

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