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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 178

G.U.R.S. 2 gennaio 1982, n. 1

Esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1982 e disposizioni per l'erogazione di somme ai comuni ed enti finanziati dalla Regione.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 19/1982 e con annotazioni alla data 13 marzo 1982)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Esercizio provvisorio del bilancio

Art. 1

(modificato dall'art. 2 della L.R. 19/82)

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 1982, il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1982, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonchè secondo la nota di variazione, presentati all'Assemblea regionale. (1)

Per i capitoli di spesa in conto capitale, già iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981, l'autorizzazione di spesa è comunque limitata ad un ammontare non superiore, per dodicesimi, alla previsione definitiva dei medesimi, riferita all'anno 1981.

L'autorizzazione di cui al primo comma, per i capitoli di spesa per il fondo sanitario regionale, va riferita per dodicesimi, all'intera dotazione del fondo medesimo.

(1)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 19/82, il termine previsto nell'articolo che si annota, è prorogato al 31 marzo 1982.

Titolo II

Disposizioni per l'erogazione di somme ai comuni

Art. 2

Le spese per investimenti da effettuare da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, per il triennio 1982- 1984, sono poste a carico del fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale e sono fissate nell'importo di lire 160.000 milioni, 170.000 milioni e 180.000 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

Art. 3

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119, modificato con l'art. 1 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 15, è prorogato al 31 marzo 1982.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1982.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1981.

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