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LEGGE REGIONALE 21 novembre 1980, n. 119

G.U.R.S. 22 novembre 1980, n. 51

Disposizioni per l'erogazione di somme in favore degli enti finanziati dalla Regione.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 128/1983 e con annotazioni alla data 29 dicembre 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attesa dell'emanazione delle norme di coordinamento della disciplina della contabilità regionale con i principi generali scaturenti dalla riforma del bilancio dello Stato, l'applicazione degli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è differita di mesi tre decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)

(1)

Il termine di cui all'articolo che si annota, per effetto dell'art. 1 della L.R. 15/81, e dell'art. 3 della L.R. 178/81 è stato prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1981 e al 31 marzo 1982.

Art. 2

(modificato dall'art. 4 della L.R. 128/83)

Le disponibilità di somme risultanti dai conti correnti di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, nonchè quelle dei titoli di spesa in corso, sono commutate dagli istituti di credito, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con valuta compensata, in tanti depositi provvisori, quanti sono i conti dai quali esse provengono, intestati agli enti beneficiari, ferma restando la disciplina di cui all'art. 2, n. 5, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45.

Lo svincolo, totale o parziale, di tali depositi, per le finalità per le quali le relative somme sono state assegnate, ha luogo, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, a richiesta degli enti intestatari, mediante ordine di incasso, da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia, firmato dal legale rappresentante dell'ente, emesso contestualmente all'ordine di pagamento a favore del creditore.

Entrambi i titoli indicati al comma precedente sono inoltrati direttamente al tesoriere o cassiere dell'ente il quale, vistato l'ordine di incasso, provvede al prelevamento dei fondi occorrenti per il conseguenziale pagamento. (1)

(1)

L'art. 2 della L.R. 15/81 disciplina le modalità per la presentazione del rendiconto in relazione all'utilizzazione delle somme assegnate.

Art. 3

Le operazioni bancarie ed i movimenti finanziari già effettuati in forza della citata legge regionale n. 85 del 12 agosto 1980, nonchè quelli di cui al precedente art. 2, non sono computati nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuati senza perdita di valuta per la Regione stessa.

Limitatamente alle operazioni indicate nel precedente articolo si applica l'art. 2, primo e secondo comma, della legge regionale n. 85 del 1980. Resta comunque ferma l'applicazione dell'ultimo comma del richiamato art. 2.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 novembre 1980.

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