
LEGGE 10 dicembre 1981, n. 741
G.U.R.I. 16 dicembre 1981, n. 344
Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Revisione prezzi sulla base del programma lavori
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici, per i lavori di importo superiore a 2 mila milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'amministrazione, è allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. La redazione del programma è facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e 2.000 milioni di lire. In tal caso l'amministrazione, nella lettera di invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta facoltà.
In caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'art. 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione.
Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.
Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.
I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.]
Pagamento revisione prezzi
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.
Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.]
Accredito dell'anticipazione
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[1. Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta.
2. ------------------- (comma abrogato ) (1)
3. L'importo per il quale, ai fini dell'art. 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non è accordata, è costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.]
Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Interessi per ritardato pagamento
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.
Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni.
Sono nulli i patti in contrario o in deroga.]
Termini e modalità dei collaudi
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.
Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.
Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini pevisti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.]
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.
Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.]
Albo nazionale dei costruttori
(modificato dagli artt. 1, 2 e 4, comma 1, della legge 15 novembre 1986, n. 768 e abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:
"La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:
1) fino a lire 75.000.000 2) fino a lire 150.000.000 3) fino a lire 300.000.000 4) fino a lire 750.000.000 5) fino a lire 1.500.000.000 6) fino a lire 3.000.000.000 7) fino a lire 6.000.000.000 8) fino a lire 9.000.000.000 9) fino a lire 15.000.000.000 10) oltre lire 15.000.000.000 ."
Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:
"L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato."
Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:
"Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale".
I certificati di iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.
Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.]
Aggiornamento dei prezzi di progetto
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.
L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.
L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.]
Offerte in aumento
(sostituito dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara.
Per gli appalti di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara.]
Modalità per le gare d'appalto
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[1. ---------------------- (comma abrogato) (1)
2. Il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, può essere adottato anche nel caso di lavori di importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire.
3. Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, è eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma.
4. ---------------------- (comma abrogato) (1)
5. Per i lavori di importo non superiore a 10 miliardi è pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.]
Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
Lavori aggiuntivi o variati
(sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera f), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, è consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia. Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria.]
Premi di incentivazione
(abrogato dall'art. 256, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163) (1)
[I capitoli speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.]
In ordine alla disciplina transitoria e all'entrata in vigore del D.L.vo n. 163/2006, che abroga l'articolo annotato, vedi gli artt. 253 e 257 dello stesso.
Aggiudicazione a trattativa privata
(abrogato dall'art. 4 della legge 8 ottobre 1984, n. 687)
Analisi prezzi unitari
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente:
"Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13 per cento al 15 per cento, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10 per cento di beneficio per l'appaltatore".
Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici.]
Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[Nel caso che l'amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa invitata a più di una gara della documentazione relativa al lavoro di importo più elevato.
Se è previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa è autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria, ragguagliata all'importo di lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro, per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto, può sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale è rimasta aggiudicataria.
La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara.]
Procedimento arbitrale
(abrogato dall'art. 231, comma 1, lett. s), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
[L'articolo 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è sostituito dal seguente:
"Deroga alla competenza arbitrale. - In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata.
Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche"]. (1)
La Corte Costituzionale con sentenza n. 152 del 2/9 maggio 1996 ha dichiarato la illegittimità dell'articolo annotato, che ha sostituito l'art. 47 del D.P.R. 16/07/1962, n. 1063, nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.
Ricorsi in materia di revisione prezzi
(integrato dall'art. 6, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e abrogato dall'art. 256, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163) (1)
[Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente può dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorità adita di volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale adizione del giudice amministrativo.
L'amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.
Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere.]
In ordine alla disciplina transitoria e all'entrata in vigore del D.L.vo n. 163/2006, che abroga l'articolo annotato, vedi gli artt. 253 e 257 dello stesso.
Pareri degli organi consultivi (1)
I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire.
I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire.
Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.
E' elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della legge 3 gennaio 1978, numero 1.
Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera g), e 17, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dall'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.
Il disposto dell'art. 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.
Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 26 marzo 1986, n. 86:
"ART 14
I limiti di importo previsti dall'art. 14, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'art. 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:
1) limiti di cui alla lettera g): fino a lire 500 milioni;
2) limiti di cui alla lettera h): fino a lire 500 milioni.
La lettera i) del primo comma dell'art. 14 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituita dalla seguente:
"i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 miliardi o superi la metà dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe o sospensioni, superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale".
I limiti di importo previsti dall'art. 17, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'art. 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:
1) limiti di cui alla lettera a): rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 6 miliardi e rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 3 miliardi;
2) limiti di cui alla lettera e): rispettivamente fino a lire 100 milioni e lire 500 milioni.
La lettera g) del primo comma dell'art. 17 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituita dalla seguente:
"g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione sia compreso fra lire 2 miliardi e lire 5 miliardi, non superi la metà dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale".
I predetti limiti di importo sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio
Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31 primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.
Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64
Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore del lavori, dell'impresa e del collaudatore.
Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonchè sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.
Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Indagini geologiche
E' prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 dicembre 1981
PERTINI
Spadolini - Nicolazzi
Visto, il Guardasigilli: Darida