
REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/81 DEL CONSIGLIO, 3 dicembre 1981
G.U.C.E. 15 dicembre 1981, n. L 359
Modifiche al regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 337/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (5), dimostra la necessità di adattare talune disposizioni onde garantire un migliore controllo del mercato del vino da tavola e tener conto di problemi di ordine tecnico, soprattutto in materia di pratiche enologiche;
Considerando che per assicurare il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, sembra opportuno escludere dal beneficio delle misure d'intervento i produttori che non abbiano soddisfatto ai loro obblighi;
Considerando che l'articolo 15 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede la possibilità di vietare la commercializzazione dei vini da tavola, compresi quelli aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o inferiore a 9,5% vol; che il divieto di commercializzazione di tali vini deve essere accompagnato dalla possibilità di sottoporli alla distillazione prevista all'articolo 15 bis;
Considerando che, per poter procedere alle operazioni di arricchimento, i produttori devono poter disporre, durante il periodo di vinificazione, di mosti che sono stati oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine; che in taluni casi le disposizioni attuali dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 337/79 non permettono di soddisfare a tale esigenza; che è pertanto opportuno modificare le disposizioni in causa per quanto riguarda la durata dei contratti e la data limite per la loro conclusione;
Considerando che, affinché la commercializzazione dei mosti si effettui per quanto possibile secondo le esigenze del mercato, è necessario permettere che i mosti di uve oggetto di contratti di magazzinaggio siano trasformati in mosti di uve concentrati anche durante il periodo di validità di tali contratti;
Considerando che è necessario modificare l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, per renderlo conforme alle disposizioni analoghe che figurano in taluni regolamenti relativi all'organizzazione comune di altri settori e sopprimere dunque l'allegato V;
Considerando che nell'ambito della gestione del regime dei nuovi impianti l'esperienza acquisita permette di limitare gli obblighi dei produttori, per quanto riguarda le comunicazioni, alle sole comunicazioni relative alle operazioni effettuate; che occorre tuttavia permettere agli Stati membri che lo desiderano di ottenere delle comunicazioni prima dello svolgimento delle operazioni per assicurare il rispetto delle misure nazionali prese in applicazione delle norme comunitarie;
Considerando che occorre esentare dall'obbligo di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 i produttori soggetti ad un obbligo di distillazione totale per lo stesso vino e i produttori che, per conformarvisi, dovrebbero consegnare quantitativi di alcole molto ridotti;
Considerando che, per rafforzare il sistema di prevenzione e di ricerca delle infrazioni nel settore vitivinicolo, risulta opportuno che l'attuale possibilità di rapporti diretti tra i servizi che hanno concluso con la Comunità un accordo o un'intesa per una tale collaborazione;
Considerando che è opportuno stabilire nel punto 6 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 una definizione più precisa del succo di uva e di assicurarne la conformità con la definizione risultante dalla direttiva 72/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i succhi di frutta e taluni prodotti simili (6), modificata da ultimo dalla direttiva 81/487/CEE (7);
Considerando che occorre modificare gli elenchi delle pratiche enologiche ammesse per tener conto dello sviluppo delle conoscenze in materia o per meglio precisare la portata di talune disposizioni;
Considerando che occorre tener conto per la delimitazione delle zone viticole della Comunità di talune riorganizzazioni operate in Germania per quanto riguarda i limiti territoriali delle unità amministrative; che nella stessa occasione occorre prevedere che la delimitazione delle zone viticole della Comunità è quella risultante dalle delimitazioni delle unità amministrative in questione alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 14 agosto 1981, n. C 206.
G.U. 14 dicembre 1981 n. C 327.
G.U. 30 novembre 1981, n. C 310.
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
G.U. 31 dicembre 1980, n. L 360.
G.U. 1 dicembre 1975, n. L 311.
G.U. 11 luglio 1981, n. L 189.
Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:
1. All'articolo 6 il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:
"1. I produttori soggetti agli obblighi previsti dall'articolo 39 o agli obblighi di cui agli articoli 39 e 40 possono beneficiare delle misure d'intervento previste nel presente titolo, sempreché abbiano soddisfatto agli obblighi summenzionati per un periodo di riferimento da determinare.
2. Ad eccezione dei vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, i vini da tavola aventi un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 9,5% vol sono esclusi da qualsiasi misura d'intervento di cui al presente titolo diversa da quella prevista all'articolo 11, all'articolo 13 e all'articolo 15 bis".
2. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 8
1. E' istituito un regime di aiuti al magazzinaggio privato del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato.
La concessione di aiuti al magazzinaggio privato è subordinata alla conclusione, con gli organismi d'intervento e secondo condizioni da determinare, di uno dei seguenti tipi di contratto di magazzinaggio:
- contratti validi per un periodo di tre mesi, in appresso denominati " contratti a breve termine",
- contratti di magazzinaggio validi per un periodo compreso tra sette e nove mesi, in appresso denominati "contratti a lungo termine".
Si può decidere che i mosti d'uva oggetto di contratto a lungo termine possono essere trasformati, interamente o parzialmente, in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati, per il periodo di validità del contratto.
2. Se la situazione del mercato lo richiede, in particolare:
- quando la distillazione preventiva è decisa in applicazione dell'articolo 11, la possibilità di concludere contratti a breve termine può essere concessa dal 1° settembre al 15 dicembre successivo;
- quando si decide di concedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i vini da tavola, la possibilità di concludere contratti a lungo termine può essere concessa dal 16 dicembre al 15 febbraio successivo; la data di scadenza di tali contratti è il 15 settembre successivo.
Si ha facoltà di decidere che i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati, destinati alla fabbricazione di succhi di uve, siano esclusi dai contratti a lungo termine.
3. La decisione di cui al paragrafo 1, terzo comma, e la decisione di dare la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio conformemente al paragrafo 2, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67".
3. All'articolo 11, il secondo trattino del paragrafo 1 e il secondo comma del paragrafo 2 sono soppressi.
4. All'articolo 24:
a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento sono applicabili le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riprodotto nella tariffa doganale comune.";
b) il testo del paragrafo 2, primo comma, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
"a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, fatte salve le disposizioni prese in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo".
5. All'articolo 30 ter, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Allo scopo di consentire l'organizzazione dei controlli da parte degli organismi competenti, gli Stati membri possono prevedere che ogni persona fisica o giuridica, ovvero associazione di persone che abbia l'intenzione di effettuare un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti autorizzato ne informi per iscritto l'organismo competente entro il termine da questo stabilito.
Ogni persona fisica o giuridica, ovvero associazione di persone che effettuato un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti ne informa per iscritto l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio l'operazione è stata effettuata, entro il termine che deve essere stabilito da detto organismo".
6. All'articolo 30 quater, paragrafo 1, il testo del primo trattino è completato dai termini "paragrafo 2, secondo comma".
7. All'articolo 32:
a) il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
"1. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dai vitigni di cui all'articolo 49, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola";
b) il paragrafo 1, quarto comma, e il paragrafo 2, secondo comma, sono soppressi;
c) nella versione in lingua tedesca, il testo del paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
"2. In Jahren mit aussergewoehnlichen Witterungsverhaeltnissen Kann die in Absatz 1 Unterabsatz 3 genannte Erhoehung des Alkoholgehalts um folgende Werte heraufgesetzt werden:
- in der Weinbauzone A: 4,5% vol
- in der Weinbauzone B: 3,5% vol".
8. All'articolo 40, il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:
"1. I quantitativi di alcole di cui all'articolo 39, paragrafo 3, possono essere aumentati.
Il tasso complementare da fissare è al massimo:
- del 2% per i produttori le cui vigne sono situate nella parte italiana o ellenica delle zone viticole C,
- del 6% per i produttori diversi da quelli di cui al trattino precedente.
Esso è stabilito, in base ai dati del bilancio di previsione, prima del 16 dicembre di ogni anno. Il tasso effettivamente applicato deve tuttavia garantire l'equilibrio degli obblighi tra le regioni della Comunità, tenendo conto della distillazione obbligatoria dei vini ottenuti da uve da tavola menzionate all'articolo 41.
Si può decidere di procedere alla differenziazione del tasso complementare in funzione di uno più dei fattori seguenti, a seconda delle regioni:
- resa per ettaro,
- varietà della vite,
- colore o tipo di vino,
- titolo alcolometrico volumico.
2. Sono soggetti all'aumento di cui al paragrafo 1 tutti i produttori di vino, salvo i produttori:
- di v.q.p.r.d. per la parte del raccolto che può beneficiare di tale menzione,
- esenti a norma dell'articolo 39, paragrafi 2 e 5, e paragrafo 6, secondo comma,
- di vini ottenuti da uve da tavola per i quantitativi da distillare a norma dell'articolo 41,
- per i quali il quantitativo di alcole puro risultante da detto aumento è inferiore a 10 litri.
3. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 è pari:
- al 70% del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I che entra in vigore nello stesso anno del raccolto in causa, per i produttori di cui al paragrafo 1, secondo comma, primo trattino,
- al 50% del prezzo d'orientamento di cui al trattino precedente per i produttori menzionati al paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino.
Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto".
9. All'articolo 41, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.
10. All'articolo 46, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:
"1. Per i prodotti definiti ai punti da 1 a 5 bis, da 8 a 11, e 13 dell'allegato II, nonché per i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati e i vini spumanti definiti in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), sono autorizzati soltanto le pratiche e i trattamenti enologici previsti dal presente regolamento, in particolare nell'allegato III o da altre disposizioni comunitarie applicabili al settore vitivinicolo".
11. All'articolo 46, paragrafo 3, il primo e il terzo comma sono soppressi.
12. All'articolo 64:
a) il testo del paragrafo 1, quarto comma, è sostituito dal seguente testo:
"Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972, relativo alle irregolarità e al recupero di somme indebitamente pagate nel quadro del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore (1), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché gli organismi da essi designati collaborino direttamente con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri e con quelli dei paesi terzi che hanno concluso con la Comunità un accordo o un'intesa per una tale collaborazione, allo scopo di agevolare tramite la reciproca informazione, la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui al primo comma.
(1) G.U. 10 febbraio. 1972, n. L 36."
b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, specialmente per quanto riguarda il controllo e le relazioni tra gli organismi di cui al paragrafo 1, quarto comma".
G.U. 14 agosto 1981, n. C 206.
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:
1. Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Mosto di uve: il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol".
2. Al punto 5 è aggiunto il comma seguente:
"Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico pari o inferiore a 1% vol".
3. Al punto 5 bis è aggiunto il comma seguente:
"Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol".
4. Al punto 7 è aggiunto il comma seguente:
"Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol".
5. Il punto 6 è sostituito dal seguente testo:
"6. Succo di uve: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato come tale; esso è ottenuto:
a) dall'uva fresca o dal mosto di uve, o
b) mediante ricostituzione:
- dal mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato definito in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), o
- dal succo di uve concentrato.
Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol".
L'allegato III del regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:
1. Al punto 1, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente:
"f) applicazione di una o più delle seguenti pratiche, per favorire lo sviluppo dei lieviti:
- aggiunta di fosfato diammonico o di solfato di ammonio, nel limite rispettivo di 0,3 g/l: questi prodotti possono anche essere utilizzati congiuntamente, nel limite globale di 0,3 g/l;
- aggiunta di dicloroidrato di tiamina, nel limite di 0,6 mg/l espressa in tiamina".
2. Il testo del punto 1, lettera m), e del punto 2, lettera 1), è sostituito dal seguente, preceduto rispettivamente dalle lettere m) ed 1):
"uso di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione, alle condizioni previste agli articoli 34 e 36:
- tartrato neutro di potassio,
- bicarbonato di potassio,
- carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico".
3. Al punto 2, il testo della lettera t) è soppresso.
4. Al punto 2, il testo della lettera w) è sostituito dal seguente:
"w) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro".
L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:
1. Al punto 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
"a) nella Repubblica federale di Germania, le superfici vitate non comprese nella zona viticola B;".
2. Al punto 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
"a) nella Repubblica federale di Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;".
3. E' aggiunto il seguente punto 8:
"8. La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981".
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 1, punto 8, è applicabile, per quanto si riferisce all'articolo 40, paragrafo 2, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79, a decorrere dal 16 dicembre 1979.
L'articolo 3 è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981.
Per il Consiglio
Il Presidente
T. KING