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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

LEGGE 15 ottobre 1981, n. 590

G.U.R.I. 20 ottobre 1981, n. 288

Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 13 maggio 1985, n. 198 e annotato all'11 marzo 1988)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 1

(modificato dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198)

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

a) a titolo di pronto intervento: (1)

1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

b) la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonchè fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta; (2)

c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50%, riducibile al 4% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35% della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità, aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739; (3)

e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.

Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonchè delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire. (4) (5) (6) (7)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1985, n. 198:

"Art. 3

Le misure di pronto intervento previste dall'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, comprendono anche interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico.

Limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge gli interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame di cui al precedente comma possono essere adottati anche a favore degli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.

(2)

Per effetto dell'art. 2, della legge 13 maggio 1985, n. 198, i contributi previsti dal comma annotato sono elevati rispettivamente a lire 2,5 milioni e a lire 8 milioni.

(3)

Per effetto dell'art. 4, comma 4, del D.L. 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, per il ripristino e/o la ricostruzione delle strutture agricole danneggiate , le aliquote contributive previste dal comma annotato, possono essere elevate fino al 90 per cento.

(4)

Si riporta il testo degli artt. 1 e 3 della legge 2 maggio 1983, n. 152:

"Art. 1

Le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, elevato il contributo dal 30 per cento al 50 per cento dell'imposta di fabbricazione, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 1° febbraio 1983 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite minimo di 2 milioni di quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento comunitario per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'AIMA.

Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme e criteri per la sua attuazione.

Art. 3

All'onere di lire 13.590 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento dal conto corrente di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

In deroga all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il conto di cui al comma precedente verrà reintegrato, di pari importo, con quota delle maggiori entrate, per imposta di fabbricazione degli spiriti, conseguenti alla distillazione di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

(5)

Per effetto dell'art. 15, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, il limite indicato all'ultimo comma annotato, a decorrere dall'anno 1986, è stabilito il lire 450.000.000 miliardi. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi è destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui all'art. 10 della medesima legge.

(6)

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

"Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni della legge 13 maggio 1985, n. 198, in quanto applicabili, il fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato, per il solo anno 1987, della somma di lire 50 miliardi per tener conto dei danni al settore agricolo causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987".

(7)

Per effetto dell'art. 17, comma 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo annotato è aumentata di lire 100 miliardi.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 2

Nell'ambito della dotazione del Fondo è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 60 miliardi e di lire 70 miliardi a partire dal 1982, per la erogazione, ai sensi del successivo articolo 10, del contributo dello Stato destinato alla dotazione delle casse sociali, costituite dagli organismi abilitati ai sensi della presente legge, per fronteggiare le spese delle azioni di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive.

Con legge di approvazione del bilancio sarà annualmente determinata la spesa per gli anni successivi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 3

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dispone con proprio decreto, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il prelevamento dal Fondo ed il riparto delle somme da destinare agli interventi indicati nell'articolo 1, sulla base delle richieste di spesa delle regioni.

La prima ed, eventualmente, la seconda annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi dal Fondo ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ogni anno, con apposito decreto, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria, alla revisione dei parametri di ricostituzione dei capitali di conduzione, alla determinazione dell'elenco delle colture agricole intensive e delle colture pregiate, alla determinazione del contributo una tantum di cui all'articolo 1, lettera a), punto 1, della presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 4

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 5

I soggetti titolari di aziende agricole con mano d'opera dipendente, ammessi alle provvidenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge, hanno diritto, su richiesta, ad ottenere la dilazione quinquennale del pagamento del contributi agricoli unificati riferentisi all'anno in cui si verifica l'evento calamitoso.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 6

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta sono direttamente corrisposti i benefici di cui alla presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 6

(aggiunto dall'art. 11 della legge 13 maggio 1985, n. 198)

Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie danneggiate a seguito delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate ai sensi dell'art. 4 della presente legge, e per le quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di concessione, di cui all'art. 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 7

La valutazione dei danni subìti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 8

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 4 novembre 1981, n. 621, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 783)

Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati e di cooperative agricole, nonchè di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ed ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili di intesa con il Fondo di garanzia di cui al precedente comma.

La trattenuta dello 0,20% che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), nono comma, del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10% per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del Fondo formano oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera h) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli le cui aziende sono state danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50% della somma precettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la operatività del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nei commi precedenti. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 13 e 13-bis del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125, agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, all'articolo 7, penultimo comma del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493; all'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403; all'art. 9 della legge 4 agosto 1978 n. 440, all'art. 20 della legge 14 maggio 1981, n. 219; agli articoli 1, 4 12, 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423; all'articolo unico della legge 1° ottobre 1981, n. 553.

Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia per gli interventi di cui alla presente legge, si provvede ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al precedente terzo comma dell'articolo 3.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 9

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacce non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nella azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subito, un contributo corrispondente al 30% dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie è determinato secondo parametri che sono fissati d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo. (1)

(1)

Si riporta il testo degli artt. 1 e 3 della legge 2 maggio 1983, n. 152:

"Art. 1

Le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, elevato il contributo dal 30 per cento al 50 per cento dell'imposta di fabbricazione, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 1° febbraio 1983 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite minimo di 2 milioni di quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento comunitario per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'AIMA.

Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme e criteri per la sua attuazione.

Art. 3

All'onere di lire 13.590 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento dal conto corrente di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

In deroga all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il conto di cui al comma precedente verrà reintegrato, di pari importo, con quota delle maggiori entrate, per imposta di fabbricazione degli spiriti, conseguenti alla distillazione di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 10

Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorchè a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate determinate a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti dalla regione.

I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtù dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 364, è sostituito dai seguenti:

"La Cassa sarà alimentata annualmente:

1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2% del valore della produzione annua denunciata;

2) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;

3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;

4) da eventuali contributi di altri enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati".

Il concorso dello Stato è versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70%, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 15, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, il limite indicato all'ultimo comma annotato, a decorrere dall'anno 1986, è stabilito il lire 450.000.000 miliardi. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi è destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui all'art. 10 della medesima legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 11

I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organismo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attività.

Le compagnie di assicurazione di cui al comma precedente sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina.

Il consorzio delle società di assicurazione deve proporre ciascun anno all'organismo nazionale dei consorzi di difesa le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alle zone agrarie segnalate dalle regioni, nonchè le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale.

Le tariffe e le condizioni di polizza concordate tra i predetti organismi a livello nazionale devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Lo statuto dell'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Restano ferme le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 12

Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui al precedente articolo 10 e delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 13

Le provvidenze di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze e il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici, e il costo per lavoro e interventi straordinari provocati dalla calamità.

In tal caso il cumulo è consentito solo per il prestito di cui all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma.

E' fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 14

Alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le disposizioni di cui alla presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 15

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal gennaio 1981.

Per gli effetti derivanti da eventi calamitosi verificatisi nel corso del 1980 si applicano le norme dell'articolo 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti.

In quanto non contrastanti sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 364.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 16

All'onere della presente legge, valutato in lire 275 miliardi per l'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a 75 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni; quanto a 75 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce "Ulteriore autorizzazione di spesa per il Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364" e quanto a 125 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1981 all'uopo utilizzando la voce "Fondo di solidarietà".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI-BARTOLOMEI

NICOLAZZI-MARCORA

FORMICA-ANDREATTA

LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA