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N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

LEGGE 1º agosto 1981, n. 423

G.U.R.I. 7 agosto 1981, n. 216

Interventi per l'agricoltura.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385 e annotato al 21 dicembre 1985)

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 1

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano alle cooperative vitivinicole e loro consorzi, tenendo conto delle denunce di produzione 1979, di un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di 12 mesi, sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per far fronte alle esigenze connesse alla conservazione ed allo stoccaggio dei vini da tavola con almeno 10 gradi alcolici, dei vini DOC, di mosti d'uva e di mosti di uva concentrati.

Il concorso negli interessi di cui al comma precedente non può superare la differenza tra i tassi massimi di riferimento, fissati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e i tassi agevolati minimi stabiliti ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati in applicazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Alle operazioni creditizie previste dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. In particolare dette operazioni sono assistite dal privilegio legale sul prodotto conservato e stoccato e dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo sarà ripartita dal CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 2

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da destinare alla concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dai consorzi nazionali di cooperative per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, ai sensi del primo comma, lettera d), dell'articolo 5 della legge 1º luglio 1977, n. 403.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da destinare alla concessione di contributi sulle spese sostenute dai consorzi nazionali di cooperative operanti nel settore dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari, per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, ai sensi del primo comma, lettera d), dell'articolo 5 della legge 1º luglio 1977, n. 403.

Per la ripartizione delle somme il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sente le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 3

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari.

E' inoltre autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano di contributi a produttori singoli o associati per la raccolta e il trasporto del latte secondo criteri fissati dal CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Al riparto delle somme di cui al precedente articolo 2 e di cui al presente articolo provvede il CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in relazione alle singole produzioni.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 4

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole, singole o associate, e per l'utilizzazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi di cui 70 per l'esercizio 1981 e 70 per l'esercizio 1982.

I prestiti di cui al precedente comma sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario ed, in particolare, da quelle previste a carico dei beneficiari che impiegano in tutto o in parte la somma ricevuta in prestito per scopi diversi da quello per i quali fu concessa.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti anzidetti è concesso dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano in base alle loro leggi di incentivazione, tenuto conto dei tassi massimi di riferimento determinati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e dei tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari, stabiliti a termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno fissati, ai termini dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo deve rappresentare non più del 50 per cento delle complessive somme che le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano destinano alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione; l'ulteriore occorrenza finanziaria per l'attuazione degli interventi creditizi anzidetti farà carico alle disponibilità delle regioni a statuto ordinario e speciale e provincie autonome medesime.

Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvederà il CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 5

E' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1981 e di lire 50 miliardi per l'anno 1982 per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano della indennità compensativa, di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

Il riparto delle somme di cui al precedente comma sarà effettuato con le procedure di cui all'articolo 17 della suddetta legge 10 maggio 1976, n. 352, tenendo conto del grado di utilizzo da parte di ciascuna regione e provincia autonoma delle quote assegnate negli anni precedenti per la concessione di detta indennità, nonchè dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

Ai fini della erogazione dell'indennità compensativa di cui al primo comma, il limite minimo di superficie agricola utilizzata dai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352, nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ridotto a due ettari.

Gli importi massimi dell'indennità compensativa di cui all'articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono elevati a 97 ECU.

Nella determinazione delle UBA e nella concessione dell'indennità compensativa le limitazioni previste dall'articolo 6, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 352, non si applicano nelle zone collinari ricadenti nei territori definiti dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE. Il settimo comma dello stesso articolo 6 è soppresso.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 6

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980. Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 7

Per l'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti comunitari n. 1163/76 del 17 maggio 1976 e n. 2034/76 del 17 agosto 1976, concernenti la concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura per le campagne 1976-77, 1977-78 e 1978-79, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

La somma di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 e verrà utilizzata secondo le modalità e le procedure indicate negli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio 1979.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 8

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è incrementato della somma di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 15 miliardi per l'esercizio 1981 e lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1982.

Ai riparti delle somme di cui al comma precedente si provvede con i criteri previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 9

E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di un contributo straordinario una tantum di lire 4 miliardi a favore dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, da destinare alla estinzione della esposizione debitoria dell'istituto stesso, e lire 1 miliardo per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria da destinare alla estinzione delle esposizioni debitorie al 31 dicembre 1980 nonchè al potenziamento delle attività istituzionali relative all'anno 1981.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 10

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Gli istituti ed enti di credito di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive integrazioni, sono abilitati, nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie che ne disciplinano l'attività, ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, all'interesse e alle condizioni che saranno fissate di volta in volta, con l'approvazione prevista dall'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, per finanziare prestiti agrari di esercizio di durata quinquennale].

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 11

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Agli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è consentita l'emissione di obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonchè delle riserve.

Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli enti possono chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonchè delle riserve. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

Gli enti di credito agrario dovranno uniformarsi ai limiti di cui ai precedenti commi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle aziende di credito autorizzate per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125].

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 12

Per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e di impianti di produzione integrata da parte di cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere accordati, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi del primo comma, lettera a), dell'articolo 5 della legge 1º luglio 1977, n. 403, o in attuazione del piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, mutui integrativi a tasso agevolato.

Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente, di durata ventennale oltre l'eventuale periodo di preammortamento, sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente e i tassi minimi fissati, ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi alle iniziative di cui al citato primo comma, lettera a) della legge 1º luglio 1977, n. 403, per le quali esistono già decreti o lettere d'impegno ma non gli atti di liquidazione dei contributi.

Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il limite di impegno di lire 15 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mutui di miglioramento fondiario predetti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 13

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Gli istituti e sezioni speciali esercenti il credito agrario di miglioramento di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono essere autorizzati a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, al fine di potenziare i patrimoni e le possibilità di finanziamento degli istituti e sezioni medesimi, con apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio].

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 14

Sono autorizzati due limiti di impegno di lire 5 miliardi ciascuno, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati rispettivamente da cantine sociali e da stalle sociali per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della regione o di altri enti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1980 fino al 70 per cento delle medesime passività ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.

Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie dei mutui di cui al precedente comma non potrà essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

I limiti di impegno di cui al primo comma sono ripartiti entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 15

E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 45 miliardi per l'esercizio 1982 quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le predette somme saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nell'acquisto di fondi rustici da parte della predetta Cassa per le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere data preferenza alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 16

E' autorizzato il limite d'impegno di 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981, per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati da cooperative ortoflorofrutticole e lattiero-casearie e loro consorzi e associazioni di produttori per la trasformazione di passività onerose, in essere alla entrata in vigore della presente legge, derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31 dicembre 1980 per la realizzazione, ampliamento ed ammodernamento dei loro impianti, purchè non assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo.

Il tasso a carico dei beneficiari dei mutui di cui al precedente comma non potrà essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Il limite d'impegno di cui al primo comma è ripartito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni e non sono cumulabili con quelli di cui al precedente articolo 12.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 17

Le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonchè le associazioni e le unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e legge 27 luglio 1967, n. 622, possono apportate all'occorrenza, secondo propri programmi d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge. (1)

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 18-21 dicembre 1985, n. 357, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nei confronti delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli articoli 5 e 7 della stessa legge.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 18

All'onere di lire 450 miliardi derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1981 si provvede quanto a lire 150 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri", e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del suddetto Ministero per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 1° agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI - BARTOLOMEI -

LA MALFA - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA